CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47322/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVActattravvIstrattr-prarti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 18/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GENOVA in data 25/01/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di rapina aggravata e di lesioni aggravate, commessi a GENOVA il 16/04/2017. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, l'erronea applicazione dell'art. 162 co. 4 bis cod. proc. pen., perché al momento della identificazione, dopo aver eletto domicilio nello studio del difensore nominato d'ufficio, aveva rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale, e a causa di ciò le successive notifiche sarebbero state nulle, alla stregua della giurisprudenza di legittimità; - come secondo, l'erronea applicazione dell'art. 628 co. 3 cod. pen., e sostiene di essere stato ritenuto concorrente nella rapina per il solo fatto di essersi trovato sul luogo della stessa. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, perché, come la CORTEterritoriale ha congruamente argomentato, non ci si trova di fronte ad alcuna ipotesi di nullità, mentre il prevalente e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso di ritenere che "la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio" (cf. da ultimo Sez. 6 sentenza n. 33567 del 15/06/2021 dep. 09/09/2021 Rv. 281931 imputato [OSCURATO:PERSONA]; ma nella stessa direzione N. 25427 del 2003 Rv. 225691 - 01, N. 1606 del 2005 Rv. 231458 - 01, N. 13288 del 2006 Rv. 233984 - 01, N. 46886 del 2009 Rv. 245676 - 01, N. 35506 del 2010 Rv. 248497 - 01, N. 23870 del 2013 Rv. 256288 - 01, N. 22372 del 2015 Rv. 263901 - 01, N. 48879 del 2016 Rv. 268616 - 01, N. 16144 del 2017 Rv. 269607 - 01, n. 50973 del 2019 Rv. 277827 - 01. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, che punta alla rivalutazione in fatto del ruolo avuto dall'imputato nella vicenda oggetto del giudizio quando la CORTE territoriale, con motivazione congrua e logica, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha spiegato, sulla scorta della testimonianza della vittima e dei riscontri rinvenuti sugli indumenti dell'imputato, come egli non si fosse limitato a presenziare alla rapina, ma avesse svolto in essa un compito attivo, dapprima di 'palo', poi di affiancamento nel colpire la persona offesa, unendosi al complice rimasto ignoto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consipliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luc1a6 Im eriali (,_A) I r f D [OSCURATO:PERSONA]