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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 27349/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31035/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B ATTIMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5 1" udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. n. 31035/2021 sez.

M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 11/10/2021 (n. 1933/2021), la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la simu- lazione parziale dell'atto di compravendita a mezzo del quale l'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] taluni beni immo- bili, contestualmente dichiarando l'inefficacia del medesimo atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 1, e co. 3, lett. c), della legge fallimentare, con l'adozione delle conseguenti statuizioni restitutorie; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato il carattere simulato del pagamento degli importi spe- cificati in sentenza, nonché la sussistenza dei presupposti per l'accogli- mento dell'azione revocatoria fallimentare oggetto di causa; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricom presa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del fallimento contro- ricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31035/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B ATTIMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5 1" udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 31035/2021 sez. M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 11/10/2021 (n. 1933/2021), la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la simu- lazione parziale dell'atto di compravendita a mezzo del quale l'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] taluni beni immo- bili, contestualmente dichiarando l'inefficacia del medesimo atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 1, e co. 3, lett. c), della legge fallimentare, con l'adozione delle conseguenti statuizioni restitutorie; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato il carattere simulato del pagamento degli importi spe- cificati in sentenza, nonché la sussistenza dei presupposti per l'accogli- mento dell'azione revocatoria fallimentare oggetto di causa; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricom presa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del fallimento contro- ricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Cort
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