CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1990
Cassazione n. 05643/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 10/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33506/2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consi7 nsore [OSCURATO:PERSONA]