CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoper procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Santeramo in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti allegata al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in San teramo in Colle, corso Italia n. 140. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Intimato averso la sentenza n. 1552/2018 della Corte di appello di Bari,depositata l’11. 9. 2018. R.G. N. 32726/2018.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1552 dell’11. 9. 2018 la Corte di appello di Bari rigettò l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Creazioni C.F., avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la parziale risoluzione, per la parte di merce non completamente utilizzata per la lavorazione, del contratto con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato dalla Creazioni C.F. una partita di pellame, per vizi che rendevano la merce inidonea all’uso , e condannato la ditta convenuta alla restituzione del prezzo corrispondente di euro 6.172,17. La Corte barese, per quanto qui ancora rileva, dichiarò inammissibile, per mancanzadi interesse all’impugnazione, nonché anche infondato nel merito, il motivo con cui l’appellante aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia, per avere il Tribunale omessodi statuire in dispositivo il rigetto della domanda della società attrice di risarcimento dei danni, che pure aveva dichiarato, in motivazione, infondata per difetto di prova; confermò nel resto la sentenza impugnata, affermando, in particolare, che la st atuizione di risoluzione, parziale, del contratto non trovata nella specie ostacolo nella circostanza che l’acquirente avesse lavorato e quindi trasformato la merce difettosa, non più suscettibile, per l’effetto , di autonoma utilizzazione economica, attes o che la lavorazione era avvenuta senza consapevolezza del difetto, che era emerso soltanto nel corso di trattamento del materiale, e che la parte inadempiente è tenuta comunque a sopportare ogni conseguenza derivante dal proprio inadempimento. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 13. 9. 2018, con atto notificato l’8. 11.2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Creazioni C.F., affidandosi a duemotivi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. R.G. N. 32726/2018.Il primo motivo di ricorso, denunzia ndo violazione e /o falsa applicazione de gli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ed infondato nel merito, il motivo di gravame che aveva denunziato il vizio di omessa pronuncia su lla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controparte, che il Tribunale, pur respingendo in motivazione per difetto di prova, non aveva esplicitato nel dispositivo della sentenza. Il ricorrente assume, al contrario, che egli aveva interesse alla riforma della sentenza impugnata ed alla conseguente statuizione di rigetto della domanda avversaria, al fine di opporre il giudicato sul punto qualora la controparte avesse avanzato nuovamente tale pretesa. Aggiunge che la mancanza di statuizione al riguardoconfigura, in base alla giurisprudenza di legittimità, una omessa pronuncia, non potendo la relativa decisione desumersi, in mancanza, dalla sua sola parte motiva. Il motivo è infondatoe, nella specie, anche inammissibile. L’infondatezza della censura consegue alla mancanza dell’interesse della parte alla impugnazione, che la legge processuale ravvisa solo in capo alla parte rimasta soccombente. Questa regola fa sì che la parte non possa denunziare una sentenza per omessa pronuncia su una domanda avversaria, potendo di tale omissione dolersi solo la parte che l’abbia proposta. Né vale in contrario obiettare che l’interesse della parte alla pronuncia consiste nella possibilità di opporre il giudicato in caso di reiterazione della medesima domanda in altro giudizio, trattandosi di interesse di fatto, legato ad eventualità solo prospettabili, carenti dei requisiti di attualità e concretezza, che debbono essere necessariamente legati alle vicende interne del processo e non ad altri eventuali giudizi. Privo di pregio è anche il richiamo fatto in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte che ravvisa il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui la statuizione manchi nel dispositivo, non potendo essa desumersi dalle sole affermazioni contenute nella parte motiva della sentenza. I precedenti citati ( Cass. n. 16152 del 2010 e n. 12084del 2007 ) si riferiscono infatti a fattispecie in cui il vizio era stato denunciato dalla parte che aveva proposto domanda, non da quella che ne era la destinataria. R.G. N. 32726/2018.Nel caso di specie va poi osservato che è lo stesso motivo di ricorso ad essere inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello altresì precisato che la sentenza del Tribunale si era pronunciata sulla domanda della controparte e l’aveva rigettata, sicché è evidente che tale statuizionesoddisfa l’interesse dell’attuale ricorrente a vedere riconosciuta una pronuncia di rigetto. Il secondo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1492, comma 3, 1493, comma 2, e 1458 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto che l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto fosse precluso dal fatto, pacifico, che la merce aveva subito trasformazioni per effetto della lavorazione eseguita dalla acquirente,tali da renderla inidonea ad essere successivamente utilizzata, contravvenendo in tal modo all’esplicita previsione posta dall’art. 1492, comma 3, cod. civ.. Si assume inoltre che, essendo il compratore tenuto, in caso di risoluzione d el contratto, a restituire la merce viziata, avrebbe dovuto essere riconosciuto al compratore, a tutela dell’equilibrio contrattuale, un equivalente monetario rapportato al suo valore. Il mezzo è infondato. La Corte di appello ha precisato sul punto che la trasformazione della merce da parte dell’acquirente non costituiva un impedimento alla pronuncia di risoluzione del contratto atteso che la lavorazione era avvenuta senza consapevolezza del difetto, che era emerso soltanto nel corso di trattamento del materiale. La pronuncia appare conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui la trasformazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sésufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3 , cod. civ., nel caso in cui qu el comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo( Cass. n. 14665 del 2008; Cass. n. 7619 del 2002; Cass.n. 489 del 2001; Cass. n. 3500 del 1996 ). Priva di pregio è infine l’argomentazione secondo cui, una volta accertata l’impossibilità o l’inutilità della restituzione, andrebbe comunquericonosciuto al R.G. N. 32726/2018.compratore, a tutela dell’equilibrio contrattuale, un equivalente monetario rapportato al suo valore. Gli effetti restitutori delle prestazioni eseguite in caso di risoluzione del contratto sono previsti dalla legge ( artt. 1458 e 1493 cod. civ. ), ma non costituiscono effetti automatici della pronuncia di risoluzione, nel senso che il giudice debba sempre disporli laddove adotti tale statuizione. Questa Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui il contratto sia dichiarato risolto, è necessario che la parte formuli specifica domanda al fine di ottenere la restituzione della prestazione eseguita, non potendo il giudice adottare la relativa statuizione d’ufficio, atteso che, pur trattandosi di una conseguenza della pronuncia sul negozio, non si tratta di un effetto automatico, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno la restituzione della prestazione rimasta senza causa ( Cass. 3578 del 2013; Cass. n. 2075 del 2013; Cass. n. 2439 del 2006). In applicazione di tale principio la relativa censura non merita di essere accolta, non avendo la parte dedotto, né risultando la relativa circostanza dalla lettura della sentenza, di avere proposto apposita domanda in tal senso. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna ilricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricor