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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 37790/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, all'esito del giudizio direttissimo, emetteva sentenza con la quale applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi otto di reclusione ciascuno, oltre pena pecuniaria e pena sospesa, in relazione al delitto di furto con destrezza e da parte di tre persone riunite.

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nonché alla negazione della sospensione condizionale della pena.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibile, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Mass.

Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01).

L'unico motivo proposto è generico in quanto non si confronta con la circostanza che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato riconosciuto.

Inoltre, come osserva Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione.

Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, all'esito del giudizio direttissimo, emetteva sentenza con la quale applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi otto di reclusione ciascuno, oltre pena pecuniaria e pena sospesa, in relazione al delitto di furto con destrezza e da parte di tre persone riunite. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nonché alla negazione della sospensione condizionale della pena. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibile, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01). L'unico motivo proposto è generico in quanto non si confronta con la circostanza che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato riconosciuto. Inoltre, come osserva Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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