CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38891/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO dì BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] O L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA]' CHIEDE L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, esclusa la recidiva, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione - capi A e B dell'imputazione in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di amministratore della società ICOP s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari in data 30 gennaio 2007 - ha rideterminato la pena inflitta alla Capozza in anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'articolo 219 comma 1 legge fall., riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché ridotto per entrambi le pene accessorie fallimentari applicate nella misura della pena principale; ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi di impugnazione, è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge di cui all'art. 606 comma primo lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 cod. pen., nonché la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e ss, 546 c. 1, lett. e) e 125 c. 3 cod. proc. pen., con riferimento al capo A) dell'imputazione. Si osserva innanzitutto che l'imputazione contesta a tutti gli imputati, in concorso, il reato di bancarotta documentale, ma quale sia la prova del concorso tra gli imputati - anche con gli ulteriori giudicati separatamente - non è dato comprendere. Si evidenzia, inoltre, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stato accertato un fatto diverso da quello contestato, posto che l'imputazione contesta l'aver tenuto le scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, con espresso richiamo all'ultima parte dell'art. 216, comma 1 n. 2)1. fall, mentre nelle sentenze (sia di primo che di secondo grado), di converso, la condanna è fondata sulla prova dell'omessa consegna di taluni libri contabili, chiaramente riferendosi alla prima parte dell'art. 216 comma 1 lett. 2 I.f..Ad ogni modo, trattasi di condotte ascrivibili esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA], al tempo legale rappresentante della società fallita, posto che gli imputati, alla data del fallimento, erano fuori dalla ICOP da oltre un anno e mezzo, ciò evincendosi dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, della quale la difesa deduce il travisamento. Si deduce, da ultimo, il difetto di motivazione per essere la stessa illogica e solo apparente nell'affermare la scarsa diligenza nella tenuta dei libri contabili laddove le poche" carte" consegnate non consentono di affermare alcuna scarsa diligenza, nonché totalmente assente in merito alla sussistenza del dolo specifico, richiesto per integrare l'ipotesi di omissione nella tenuta delle scritture contabili, essendo espressamente indicato in sentenza che si è ritenuto sufficiente la prova del dolo generico. 2.2. Con il secondo motivo ci si duole del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 c. 1, lett. e) e 125 c. 3 cod. proc. pen. con riferimento ai capi A) e B) dell'imputazione e all'art. 603 c. 2 cod. proc. pen.. Con riferimento alla condotta distrattiva contestata al capo B) dell'imputazione, e, cioè, alla cessione di ramo di azienda in favore di ESPERIA, altra società gestita dagli imputati, in un periodo in cui la fallita versava in un chiaro stato di insolvenza, la sentenza impugnata, limitandosi a citare i versamenti effettuati da ESPERIA ad ICOP, per un ammontare di euro 432.000,00, senza attribuirvi però il giusto significato, nonché la perdita di euro 113.000,00 evidenziata dalla Capozza durante l'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha omesso di considerare quanto dedotto nei motivi di appello, e cioè che la suddetta perdita era stata abbondantemente annullata dalle assunzioni debitorie oggetto del contratto di cessione in questione e pari ad euro 448.000,00. In aggiunta, la difesa rileva come non possa essere ascritta in via presuntiva agli imputati, facendo riferimento al periodo successivo alla loro fuoriuscita dalla società, la perdita di euro 3.400.000,00, evidenziata per la prima volta nel bilancio della fallita del 31 dicembre 2005, a distanza di cinque mesi dalla cessione del ramo d'azienda, quando la S.p.A. era stata già trasformata in S.r.I dai nuovi soci ed amministratori.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione ex art. 606 comma primo lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 521 c. 1, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 216 c. 1. n. 3 I. fall.. Affermando ripetutamente la stessa sentenza che gli imputati effettuavano una serie di operazioni volte a far confluire, con la collaborazione di altri soggetti, beni materiali, immateriali, e l'attestazione SOA, intestata ad una società oramai di fatto in stato di insolvenza, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a loro riconducibile, che aveva concesso alla fallita un "finanziamento" precedente, cui corrispondeva un credito verso la fallita, così danneggiando i creditori, ritiene la difesa, che ai sensi dell'art. 521 c. 1 cod. proc. pen., l'impugnata sentenza avrebbe allora, quanto meno, dovuto riqualificare il reato contestato in quello di bancarotta preferenziale previsto e punito ex art. 216 c. 1 n. 3 I. fall.. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione ex art. 606 comma primo lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 c. 1, lett. e) e 125 c. 3 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 217 c. 1 nn. 3 e 4 legge fallimentare. La sentenza impugnata è contraddittoria laddove afferma ripetutamente che la ICOP si fece finanziare dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni precedenti la cessione del ramo d'azienda e, successivamente, senza un valido sinallagma contrattuale contestuale al finanziamento, cedette il ramo d'azienda, senza considerare, tuttavia, che così facendo gli amministratori hanno compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, nonché aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, circostanze tali da configurare le diverse fattispecie colpose di cui all'art. 217 c. 3 e 4 I. fall., come da richiesta subordinata espressamene formulata in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, i motivi sono aspecifici e in diversi punti proprio manifestamente infondati. 1.1.11 primo e il secondo motivo sono aspecifici e tendono ad ottenere una rivisitazione del compendio probatorio non consentita in questa sede di legittimità. I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, dopo aver premesso che la società, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 3.8.2005, erano rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore, aveva effettuato, allorquando già versava in un chiaro stato di insolvenza, una cessione di ramo d'azienda in data 1 luglio 2005 con cui erano stati ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. beni materiali per un ammontare complessivo di euro 715.770, hanno evidenziato come i predetti avessero agito, con modulo analogo a quello adoperato rispetto ad altre società, in concorso sempre con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci ed amministratori subentrati agli stessi dal 15/09/2005 alla data del fallimento, 30 gennaio 2007. Il modus operandi instaurato tra gli amministratori fondatori e quelli che si sono susseguiti nella società era ben collaudato secondo quanto emerge dalla complessiva ed esaustiva ricostruzione svolta nelle pronunce di merito, con le quali in definitiva i ricorrenti non instaurano un effettivo dialogo, limitandosi ad estrapolare singoli aspetti della vicenda nell'ottica di portare avanti le proprie tesi difensive. Dagli accertamenti eseguiti - di cui danno atto le conformi pronunce di merito - è emerso che i soci/amministratori della società Icop, Scelsi e Capozza, risultano essere stati sia soci che amministratori anche in altre tre società ( [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], la beneficiaria della cessione operata dalla Icop, Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica SRL) e che tutte e tre le società, partecipate o amministrate da Capozza e Scelsi, hanno posto in essere una serie di atti di cessione di partecipazioni, sostituzioni di amministratori, cessione di ramo di azienda, trasferimento sede legale, messa in liquidazione, fallimento, tutti pilotati e gestiti dagli stessi amministratori che hanno operato nella società Icop, ossia i medesimi Capozza, Scelsi, Airoldi, Testa e [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, ritenuto pienamente indicativo dell'agere degli imputati in concorso con gli altri soggetti indicati, presupponendo in definitiva la ricostruzione accusatoria un accordo a monte tra essi, i giudici di merito hanno inserito sia la condotta di bancarotta documentale che quella distrattiva realizzata mediante la cessione del ramo di azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; essi hanno in particolare ravvisato quella documentale nella tenuta, nel complessivo arco temporale di riferimento, delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del movimento e del volume degli affari ( e non nella diversa ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216 I.f., comma 1, n. 1 indicata dal ricorrente ) ed hanno di conseguenza correttamente ricostruito l'elemento soggettivo in termini di dolo generico. A fronte di tale impostazione le doglianze dei ricorrenti si appalesano inutilmente reiterative e aspecifiche non confrontandosi esse minimamente con quanto ricostruito dai giudici di merito, che hanno indicato in maniera congrua e logica le ragioni della riferibilità della bancarotta documentale - anche - ai ricorrenti, dando conto della complessità della vicenda, da leggersi unitariamente, in cui essa si inserisce, che va ben oltre le singole condotte di coloro che si sono avvicendati nel tempo nella titolarità delle quote e nell'amministrazione della società.Indi, in definitiva, i ricorrenti nel limitarsi a contestare la assunta diversità del fatto di bancarotta documentale posto a base delle decisioni di merito e ad affermare al contempo che i documenti confluiti nella disponibilità del curatore fossero in ogni caso sufficienti ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non offrono argomenti idonei a scalfire la ricostruzione dei fatti recepita nella sentenza impugnata; questa peraltro annota la omessa consegna di scritture contabili come mero corollario della voluta inadeguatezza della tenuta di quelle consegnate al curatore, senza con ciò sovvertire il fatto rispetto a quello oggetto di imputazione ( che si identifica, in buona sostanza, nella incompletezza delle scritture e dei libri contabili consegnati; in particolare il libro giornale del 2006 è risultato privo delle registrazioni di chiusura al 31.12.2006, la cessione delle quote avvenuta il 18.4.2006 non risulta trascritta, né risultano trascritti gli inventari dal 2000 al 2005, violazione quest'ultima che non ha consentito di accertare il dettaglio delle variazioni intervenute negli anni delle singole voci patrimoniali della società, né risultano allegati i mastrini contabili relativi agli anni 2004 e 2005 - di fatto gli ultimi due anni di operatività della società - che, secondo gli argomenti esposti dal consulente dell'accusa, condivisi dai giudici di merito, sarebbero stati utili per capire - tra l'altro - anche proprio la destinazione dei presunti corrispettivi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Icop ). 1.1.2. Passando ad esaminare più da vicino le censure mosse con riferimento alla bancarotta patrimoniale non può che sottolinearsi come anch'esse siano aspecifiche e soggettivamente rivalutative, non confrontandosi, come già sopra detto, con la ricostruzione di insieme operata dai giudici di merito e quindi col contesto in cui ebbe ad inserirsi anche la condotta distrattiva, né con gli specifici aspetti evidenziati nella pronuncia impugnata come connotativi della fattispecie in argomento. Ed invero, la corte territoriale ha posto in luce, innanzitutto, come si sia trattato, più che di una cessione di ramo di azienda, di cessione dell' intera azienda (avendo la cessione riguardato di fatto l'intero patrimonio aziendale comprensivo della possibile attestazione SOA, avente notevole interesse intrinseco per lavorare con gli enti pubblici per l'affidamento di lavori pubblici per importi superiori a 150.000 euro, essendo rimasti fuori solo alcuni beni di poco conto che furono poi donati, tant'è che la società in seguito ad essa non continuò ad operare ) e come essa si inserisca nell'ambito di una complessiva, contestuale, operazione di cessione che interessò anche altre società riconducibili agli imputati ( tra le quali la Elca che operò nella medesima data del 1.7.2005 cessione di azienda sempre in favore della [OSCURATO:SOCIETA], che, poi, a sua volta, trasferiva l'azienda riveniente dalle cessioni operate in suo favore, compresa quella della Icop, alla [OSCURATO:SOCIETA], costituita, ad hoc, pochi giorni prima del trasferimento con quote societarie appartenenti al 100 % ai figli della Capozza, e risultata essere l'unica rimasta in bonis, essendo tutte le società cedenti fallite dopo aver effettuato le cessioni ). D'altronde, gli stessi ricorrenti, nel cercare di contraddire la portata della cessione ritenuta integratrice della distrazione, si limitano a fare riferimento ai versamenti effettuati dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno antecedente alla cessione e nel marzo e nell'aprile del 2005 e a perdite che sarebbero state compensate dalla mera assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di cessione da parte della medesima cessionaria; laddove la ricostruzione della corte territoriale si fonda, come sopra detto, su ben altre circostanze che hanno riguardato le modalità della cessione e caratterizzato il contesto in cui essa ebbe ad inserirsi ( replicante nella sostanza lo schema della dismissione del patrimonio a fronte della conclamata esistenza di perdite - che in relazione alla Icop ammontavano a circa 3.400.000 euro alla data del 31.12.2005 ossia a soli cinque mesi dalla cessione di azienda - seguita dall' apparente acquisto delle quote societarie, nonostante fossero oramai prive del valore nominale ad esse attribuito, da parte di altri soggetti - sempre gli stessi subentrati anche nelle altre società - come descritto nei dettagli alle pagine 13-17 della sentenza impugnata ); circostanze ritenute dai giudici di merito indicative della fraudolenza della cessione, e non adeguatamente considerate dai ricorrenti ( che, come evidenziato nella sentenza impugnata, riguardo alle asserite anticipazioni sul prezzo della cessione, in appello si erano peraltro limitati a parlare, senza concrete indicazioni contabili - a fronte degli insufficienti documenti contabili messi a disposizione della curatela - di "alleggerimento delle debitorie" e di "nuova finanza" a disposizione della società„ di cui però non sì conosce 'Impiego, e senza considerare che, di contro, la cessione dell'azienda aveva comportato la repentina cessazione dell'attività da parte della Icop, che dopo circa un anno e mezzo dalla cessione era dichiarata fallita ). In definitiva il ricorrente non considera, da un lato, che, a rigore, non disponendosi di elementi per i quali potere qualificare esattamente quei versamenti non è possibile neppure determinare gli eventuali conseguenti obblighi restitutori derivati in capo alla società e che in ogni caso, ove pure si volesse attribuire ad essi valenza corrispettiva rispetto alla cessione dell'azienda, incombeva sull'amministratore l'onere dell'esatta indicazione della loro sorte/destinazione ( cfr. per tutte, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279204 - 01 ); e, dall'altro, che la cessione dell'azienda, pure a fronte di contropartita, ben può assumere valenza distrattiva allorquando la complessiva operazione si risolva comunque in un atto depauperativo e potenzialmente dannoso per i creditori ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8607 del 28/05/1982 Rv. 155366 - 01 secondo cui l'ipotesi di bancarotta per distrazione può essere realizzata anche con un negozio a titolo oneroso, se posto in essere con la volontà e la consapevolezza di sottrarre il bene o il ricavato della vendita alla garanzia dei creditori ), e ciò vieppiù allorquando si sconosca la sorte del corrispettivo che si assume introitato. Secondo questa Corte, infatti, la distrazione è il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile") infatti, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori ), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela, cfr. Cass. sez. V pen. n. 44891/2008 ). In definitiva, anche un atto tipico dell'impresa può essere considerato "distrattivo" o "dissipativo" del patrimonio aziendale, quando viene compiuto con finalità diverse rispetto a quelle compatibili con l'oggetto sociale e vi è un'accettazione preventiva, esplicita o implicita, del risultato negativo di una determinata operazione nei confronti della massa dei creditori. E, allorquando, come nel caso di specie, l'atto negoziale ha ad oggetto l'intero patrimonio societario il depauperamento è totale e quindi ancor più deve essere adeguata la giustificazione dell'operazione che l'ha determinato, rimanendo, in mancanza di essa, evidentemente dimostrata la natura distrattiva della stessa; e ciò in virtù del principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti ( cfr. per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 22894 del 17/04/2013 Rv. 255385 - 01 ). La fraudolenza dell'operazione non è, poi, scalfita dalla eventuale assunzione di debiti da parte della cessionaria - che peraltro nel caso di specie è a sua volta fallita a seguito del successivo svuotamento patrimoniale che, come detto, interessò anche questa società - pure addotta dai ricorrenti a sostegno della censura in scrutinio, dal momento che, com' è noto, essa non fa venir meno di regola la responsabilità della cedente verso i terzi creditori ed è in ogni caso subordinata al rilievo che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori ( il che non è emerso nel caso di specie; e lo stesso ricorso peraltro allega uno stralcio della relazione redatta dal consulente nominato per la stima, dott. [OSCURATO:PERSONA], che riporta come debiti della società dichiarati all'atto della cessione un importo complessivo in misura notevolmente inferiore non solo al valore delle perdite, dichiarate solo cinque mesi dopo la cessione per complessivi euro 3.400.000, ma anche all'entità del passivo accertato in sede fallimentare in euro 8.209.896,71, a fronte peraltro di assenza di attivo ). In ogni caso, come ha già avuto modo di affermare questa Corte ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018 Rv. 273644 - 01 ) non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità solidale dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione ( a meno che l'assunzione dei debiti non rientri nella dinamica della operazione incidendo in maniera effettiva e determinante sul sinallagma, come nel caso in cui i creditori del cedente abbiano prestato il consenso alla liberazione ); ciò che contraddistingue la condotta distrattiva Onfattiila messa in pericolo degli interessi creditori la cui garanzia costituita dal patrimonio della società è seriamente minacciata in caso di fraudolento trasferimento del patrimonio senza una adeguata contropartita ovvero non corrispondente alle esigenze dell'impresa/p ciò di là delle ricadute del trasferimento in termini di responsabilità nei confronti del beneficiario cheAeraltro jai sensi del suindicato disposto normativo risponde dei debiti della cedente se essi risultano dai libri contabili obbligatori; d'altronde, la stessa ratio sottesa alla previsione del primo comma dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. corrisponde al fatto che non vi può essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale. Il reato di bancarotta patrimoniale è, d'altronde, com'è noto, reato di pericolo, concreto, che prescinde dalla effettiva lesione degli interessi creditori, lesione che si intende piuttosto scongiurare proprio mediante una siffatta previsione incriminatrice, e che di fatto viene ad essere seriamente ipotizzabile in caso di messa in circolazione, per di più non corrispondente alle esigenze dell'impresa, dei beni originariamente destinati a garanzia patrimoniale laddove essi confluiscano in altra società senza vincoli; pericolo che certamente sussiste in caso di dismissione dell'intero patrimonio societario, intervenuta senza che ad essa sia conseguita una effettiva contropartita e a fronte di una forte esposizione debitoria già delineatasi; pericolo che non può ritenersi vanificato dalla eventuale esistenza della responsabilità solidale di chi subentra nella titolarità del patrimonio - comunque legata alla emersione dei debiti dalla scritture obbligatorie - non assicurando, tra l'altro, tale responsabilità l'effettivo adempimento degli obblighi da parte del cessionario che può peraltro in ogni caso disporre liberamente dei beni. 1.2. I molteplici aspetti evidenziati nella pronuncia impugnata in termini di indici di fraudolenza dei quali si è in sintesi dato cenno - ma ad essi altri se ne aggiungono alle pagine 11-17 della motivazione oggetto di ricorso - hanno consentito al giudice di merito di connotare la bancarotta documentale come 'fraudolenta' e quella patrimoniale in termini distrattivi. Talchè rimangono privi di pregio anche il terzo e il quarto motivo che, in maniera del tutto generica, intravedono nelle condotte dei ricorrenti al più l'ipotesi della bancarotta preferenziale o di quella semplice - di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 217 l.f. riflettenti le ipotesi della grave imprudenza e dell'aggravamento del disseto, nel ritardare il fallimento - , avendo la corte territoriale, attraverso la esaustiva ricostruzione svolta in sentenza, in ogni caso già dato compiutamente conto delle ragioni per le quali la tesi difensiva dell'asserita natura 'restitutoria' della cessione dell'azienda, a fronte di somme asseritamente introitate, non avesse fondamento e non potesse trovare ingresso nella valutazione in argomento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate; consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.500 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p