CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omes:sa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e, peraltro, manifestamente infondati, dal momento che il giudice d'appello ha puntualmente valutato gli elementi addotti dall'imputato, ritenendoli insufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti, considerate le gravi modalità del fatto e l'assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili; Considerato peraltro, che, la motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui afferma che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di merito - risulta non illogica, nella misura in cui gli unici motivi che erano stati dedotti con l'atto d'appello attenevano al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il