CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 13640/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28197/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Carso n. 57 controricorrente avverso la sentenza n. 1644/2020 della Corte d’appello di Bari depositata il 29-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-5-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo di OGGETTO: caparra confirmatoria R.G.28197/2021 C.C. 8-5-2024 dichiarare risolto di diritto il contratto preliminare di compravendita concluso il 27-6-2007 con la convenuta per l’inadempimento della stessa, di dichiarare la legittimità della dichiarazione di recesso da parte dell’attore e condannare la convenuta al pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di raddoppio della caparra confirmatoria già restituita, con gli interessi dalla costituzione in mora. L’attore ha dichiarato che non aveva proceduto alla stipula del contratto definitivo a causa di trascrizione pregiudizievole scoperta dal notaio incaricato del rogito, in forza della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, secondo la quale il contratto “si risolverà automaticamente con conseguente operatività dell’istituto di cui all’art.1385 del codice civile, fatta salva la risarcibilità dei danni ulteriori qualora in sede di stipula dell’atto definitivo di compravendita emergano fatti e circostanze pregiudizievoli…”. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda; a seguito del suo decesso e della dichiarazione di interruzione del processo si sono costituiti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con sentenza n. 586/2015 il Tribunale ha dichiara to improponibili le domande, compensando le spese di lite. 2.Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello di Bari ha rigettato con sentenza n. 1644/2020 pubblicata il 29-9-2020, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La sentenza ha rilevato che, prima di instaurare la causa, con comunicazione del 4-10-2007 [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di recedere dal contratto preliminare richiedendo il doppio della caparra e poi con successiva comunicazione del 30-10-2007 aveva dichiarato di volere anche la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa. Ha considerato che le due domande erano state proposte, in termini invertiti, in giudizio, in quanto l’attore aveva chiesto previamente la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto preliminare in forza della clausola risolutiva espressa per il grave adempimento della promittente venditrice e inoltre, non in via subordinata ma conseguenziale, aveva reiterato la dichiarazione di recesso a supporto della richiesta condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra; ha dichiarato che nulla rilevava che in appello l’appellante avesse limitato la domanda alla sola dichiarazione di recesso, trattandosi di modifica inammissibile; ha dichiarato che il giudice di primo grado aveva esattamente ritenuto le due domande incompatibili e per questo ne aveva dichiarato l’incompatibilità cumulativa, stante la differenza strutturale tra gli istituti di cui agli artt. 1385 cod. civ. e 1453 cod. civ., con rimedi risarcitori alternativi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 8 - 5 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. e dell’art. 1385 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 per avere i giudici di merito omesso di interpretare la domanda attorea e, quindi, per avere erroneamente qualificato la stessa come distinta in due domande, di risoluzione la prima e di recesso la seconda, anziché come unica domanda di recesso, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione e/o di extrapetizione”. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito si siano pronunciati oltre i limiti della domanda, che era di declaratoria del suo recesso e di conseguente condanna della parte inadempiente al pagamento della caparra confirmatoria, ritenendo in modo illogico che fossero state proposte due domande equipollenti e non subordinate. Il ricorrente, trascrivendo il contenuto delle sue conclusioni nell’atto di citazione , evidenzia come si trattasse di domanda di accertamento del recesso esercitato con la lettera 4-10-2007 e condanna della convenuta inadempiente al pagamento della caparra confirmatoria. 2.Il secondo motivo è rubricato “ violazione o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per non avere, il Tribunale prima e la Corte di appello dopo, considerato che il diritto al pagamento della caparra confirmatoria ricorre anche quando la parte non inadempiente, come nel caso di specie, eserciti un’azione declaratoria della risoluzione di diritto del contratto già stragiudizialmente verificatesi e chieda, ai sensi dell’art. 1385 c.c. comma 2, che il risarcimentodel danno sia contenuto nell'ammontare predeterminato della pattuizione della caparra senza invocare il risarcimento di un danno ulteriore rispetto a quest’ultima”. Il ricorrente evidenzia che comunque il giudicante , accertato che la domanda attorea era una ed era di risoluzione-recesso, avrebbe dovuto accogliere la domanda di condanna della convenuta inadempiente al pagamento della caparra confirmatoria, indipendentemente dal fatto che fosse stata domandata anche la dichiarazione di risoluzione di dirittodel contratto. 3.Il terzo motivo è rubricato “nullità delle sentenze dei giudici di merito per ‘error in iudicando’ ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., consistente nella omessa rilevazione del fatto decisivo, allegato e non contestato, della prima raccomandata del 4-10-2007, con cui la parte non inadempiente aveva comunicato il recesso ex art. 1385 co.2 c.c. e, quindi, per l’omessa considerazione che a seguito della detta comunicazione di recesso il preliminare de quo era ormai risolto di diritto, ragion per cui non era da risolvere con sentenza costitutiva di accertamento di inadempimento, come erroneamente ritenuto, ma c’era da prendere atto con sentenza solo dichiarativadella risoluzione di diritto avvenuta stragiudizialmente, così come richiesto da parte attrice non inadempiente”. Il ricorrente evidenzia che la comunicazione di recesso eseguita il 4-10-2007 aveva già provocato la risoluzione di diritto del contratto preliminareper cui, anche ritenendo che fossero state proposte domande cumulative, non sarebbe stato possibile l’esame della domanda di risoluzione, in quanto il contratto era già risolto in forza dell’esercizio del recesso. 4.Il il primo e il secondo motivo, formulat i in modo ammissibile diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti ed esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondat i , con conseguente assorbimento del terzo motivo; ciò in quanto la sentenza impugnata, dichiarando improponibile la domanda, ha erroneamente qualificato la domanda ed èincorsa nella violazione dell’art. 1385 cod. civ. prospettata dal ricorrente. E’ acquisito che la caparra confirmatoria abbia la funzione sia di garantire l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte,sia di consent ire , in via di autotutela, di recedere dal contratto senza necessità di adire il giudice, indicando la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’avverso inadempimento. Solo quando la parte non inadempiente non eserciti il recesso e richieda in giudizio l’adempimento,ovvero la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali non può incamerare la caparra o esigerne il doppio. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha considerato che l’attore appellanteaveva chiesto esclusivamente il riconoscimento del suo diritto a ottenere il doppio della caparra confirmatoria,sostenendo di essere laparte non inadempiente. Quindi, la circostanza che l'attore avesse formulato la domandavolta a ottenere il doppio della caparra sia con riferimento all’accertamento del recessoda lui esercitato con la missiva del 4-10-2007 sia con riferimento alla dichiarazione di risoluzionedi diritto del contratto per inadempimento non poteva in sé comportare l’improponibilità della sua unica domanda, che era quella volta a ottenere il doppio della caparra. La sentenza ha evocato il principio posto da Cass. Sez. U 14-1-2009 n. 553 (Rv. 606608-01), secondo il quale, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione giudiziale o di diritto e il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova quella volta a ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra o pagamento del doppio, avuto riguardo, oltre alla disomogeneità tra domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso, anche all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento; le Sezioni Unite hanno evidenziato che la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta a evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.Questa esigenza di garantire la funzione della caparra e di evitare la modifica della strategia difensiva nella fattispecie non si pone, per il fatto che l’attore ha chiesto sempre e soltanto il riconoscimento del suo diritto a ottenere il doppio della caparra e non ha formulato domanda di risarcimento del danno sofferto da quantificare secondo le regole generali. Inoltre, è già stato posto il principio secondo il quale la risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ. non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione (Cass. Sez. 2 6- 6-2017 n. 14014 Rv. 644477-01,Cass. Sez. 2 3-11 - 2017 n. 26206 Rv. 645867-01). Nella fattispecie l ’attore, sostenendo di essere la parte non inadempiente, aveva limitato fin dall’inizio la sua pretesa alla corresponsione del doppio della caparra e quindi, per dare corretta applicazione dell’art. 1385 cod. civ., la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se sussistessero i presupposti per l’accoglimento di tale domanda e, nel caso in cui tale accertamento avesse avuto esito positivo, avrebbe dovuto accogliere la domanda. 5.Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che deciderà la causa attenendosi ai principi enunciati e a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione a