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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34524/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova 3 ottobre 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per rapina. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di circostanze desunte dalle dichiarazioni della persona offesa, resasi irreperibile, senza considerare che i violenti colpi che l'imputato le avrebbe inferto non trovavano conferma nel certificato del [OSCURATO:PERSONA] e che era stato provato, a mezzo di dichiarazione del datore di lavoro, che la somma rinvenuta in possesso dell'imputato era provento di attività lavorativa e non della contestata rapina 1.2 Il difensore lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte di appello con riguardo alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo proposto. 1.1 Con riferimento alle censure di cui primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Deve inoltre essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo • grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, osservando che già il Tribunale aveva rilevato che il racconto della persona offesa era stato confermato dal fatto che l'imputato era in possesso della somma indicata dalla vittima, dalle altre prostitute che si trovavano nella zona e dal particolare secondo il quale Esposito, per minacciare la persona offesa, aveva affermato di essere calabrese, circostanza che non avrebbe potuto sapere altrimenti se non per averla appresa dall'imputato. 1.2 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, ove vi sia stata richiesta della parte, come avvenuto nel caso in esame (vedi Sez.U„ 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376); pertanto, non essendovi alcuna motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocab

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova 3 ottobre 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per rapina. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di circostanze desunte dalle dichiarazioni della persona offesa, resasi irreperibile, senza considerare che i violenti colpi che l'imputato le avrebbe inferto non trovavano conferma nel certificato del [OSCURATO:PERSONA] e che era stato provato, a mezzo di dichiarazione del datore di lavoro, che la somma rinvenuta in possesso dell'imputato era provento di attività lavorativa e non della contestata rapina 1.2 Il difensore lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte di appello con riguardo alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo proposto. 1.1 Con riferimento alle censure di cui primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Deve inoltre essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo • grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, osservando che già il Tribunale aveva rilevato che il racconto della persona offesa era stato confermato dal fatto che l'imputato era in possesso della somma indicata dalla vittima, dalle altre prostitute che si trovavano nella zona e dal particolare secondo il quale Esposito, per minacciare la persona offesa, aveva affermato di essere calabrese, circostanza che non avrebbe potuto sapere altrimenti se non per averla appresa dall'imputato. 1.2 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, ove vi sia stata richiesta della parte, come avvenuto nel caso in esame (vedi Sez.U„ 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376); pertanto, non essendovi alcuna motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocab
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