CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27120/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/05/1987avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di FrancescoSaverio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravatadal metodo mafioso; si contestava agli stessi di avere utilizzato la forza diintimidazione derivante dalla notorietà della capacità criminale della cosca“[OSCURATO:PERSONA]” per tentare di costringere [OSCURATO:PERSONA] a condividere ilavori per la ristrutturazione di un appartamento del condominio “le Tamerici” ead acquistare i materiali per l'esecuzione delle relative opere.2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore dei dueimputati che deduceva:2.1. violazione del divieto del ne bis in idem (art. 649 cod. pen.): lacondotta per cui si procede sarebbe stata già giudicata con sentenza del 20ottobre 2017 nel procedimento 784/17, non ancora definitiva; anche in quelprocesso sarebbe stata contestata una tentata estorsione ai danni di MancoVincenzo per costringerlo a corrispondere la somma di cinquemila euro l’anno;Si deduceva che le condotte sarebbero sovrapponibili e che, pertanto, nonpoteva essere condiviso quanto argomentato dalla Corte territoriale circa ladiversa collocazione temporale delle condotte oggetto dei due giudizi che, invero,integrerebbero segmenti di un unico tentativo di estorsione;2.2. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità: si deduceva (a) che le persone offeseavrebbero dichiarato di non aver subito alcuna minaccia; (b) che l'aggravante delmetodo mafioso non sarebbe sussistente poiché non sarebbe emersal’evocazione della capacità criminale della cosca [OSCURATO:PERSONA];2.3.violazione di legge (art.110 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazionealla conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]: lo stesso si sarebbelimitato ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] e dunque, sarebbe un mero connivente; sideduceva che non sarebbe emersa alcuna attività minatoria a lui riconducibile,né alcun elemento che indicasse la sua consapevolezza di partecipare all'azioneestorsiva; si allegava, altresì, che la condotta contestata avrebbe dovuto esserequalificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;3.4. violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si contestava il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.1.1.Il motivo con il quale si contesta la violazione del divieto di ne bis in idemè infondato e, pertanto, non può essere accolto.In materia il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per verificare l’idem factum alla luce deiprincipi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 ènecessario che l'Autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base dellatriade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questielementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost. n.200 del 2016).Il principio rileva anche quando l’idem factum sia oggetto di procedimenti“avviati”, ma “non conclusi” con sentenza passata in giudicato come si ricava, inmodo chiaro, dalle fonti sovranazionali e, segnatamente, dalla formulazioneletterale dell’art. 7 del prot. 4 allegato alla [OSCURATO:PERSONA] e dall’art. 50 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che sanciscono il dirittofondamentale della persona a non essere “perseguito”, oltre che “condannato”,due volte per lo stesso fatto.In ossequio a tali prescrizioni la Cassazione ha già affermato che, qualoravengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fattostorico, la procedibilità del procedimento duplicato è inibita dall'avvenutoesercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in talcaso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata,mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsisentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. perquello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato “successivo” (Sez.5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 – 01; Sez. U, n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231800).Il divieto trova il suo limite nella legittimità della persecuzione “contestuale”– anche se in procedimenti separati - di condotte che integrano fattispecieautonome di reato, nei casi in cui sussistano i presupposti per il riconoscimentodel “concorso formale”. Si è infatti deciso che il divieto di bis in idemprocessuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamenteinteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi inconcorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi airapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorsoformale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep. 2021, Bovo, Rv. 280966 - 01).1.2.Nel caso in esame, la diversità dei fatti in relazione ai quali si deduce laviolazione del divieto di procedere due volte per lo stesso fatto, si evince conchiarezza dalla struttura dei capi di imputazione tenuto conto che nelprocedimento nel quale il [OSCURATO:PERSONA] è già stato giudicato l'oggetto dell’estorsioneera la somma annuale di cinquemila euro (si tratta del procedimento n.10418/2015 concluso con la sentenza n. 784/2017); diversamente nelprocedimento oggetto del presente giudizio l'oggetto delle estorsione era lacondivisione di lavori per la ristrutturazione di un appartamento del condominio“Le tamerici” e l'acquisto dei materiali per l'esecuzione delle relative operementre il riferimento all'estorsione della somma di cinquemila euro venivautilizzato come semplice riferimento temporale come si evince dal fatto chenella descrizione dell'addebito si legge «nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] venivaminacciato per costringerlo a corrispondere una somma di denaro pari a 5.000euro»: pertanto La Corte di appello ha legittimamente ritenuto la diversità deifatti sulla base del fatto che fosse diverso l'oggetto delle estorsione e che,inoltre, non fosse sovrapponibile il periodo temporale in cui i reati venivanoconsumati (pag. 2 della sentenza impugnata).1.3. Il secondo motivo che contesta la sussistenza la legittimità dellamotivazione in ordine la conferma dell'accertamento di responsabilità non superala soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta - peraltro generica -di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dalperimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.Al riguardo il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri dellaCassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione siriafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di“merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorsoargomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenesserotravisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio diautosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censuraperché priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, laCorte di appello rilevava che il compendio probatorio raccolto indicasse conchiarezza la sussistenza della minaccia in quanto era notorio che il [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa e che avesse già utilizzato minacceesplicite nei confronti della persona offesa al fine di costringerla al pagamentodella somma di cinquemila euro l’anno; dunque la Corte di appello, conmotivazione persuasiva ha ritenuto che il complessivo atteggiamento tenuto dalricorrente avesse una connotazione univocamente qualificabile come“minatoria” (pag. 3 della sentenza impugnata).1.4. E’ infondata anche la contestazione che si riferisce alla sussistenza delmetodo mafioso.Al riguardo il collegio riafferma che per la sussistenza dell’’aggravantedell’uso del metodo mafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019,Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez.6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi onon di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delledue forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, operaanche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178).(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza dinatura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro,Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorziocriminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficacicondotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico alcapitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione,correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzatiintegra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 -dep. 02/01/2017, Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv.270175).Nel caso in esame le modalità di consumazione della estorsione consistitenella convocazione delle persone offese dal [OSCURATO:PERSONA], persona che il Mancoconosceva come esponente di rilievo della associazione mafiosa appartenentealla fazione [OSCURATO:PERSONA] e le modalità dell'azione, diretta a confermare il controllodel territorio, obiettivo tipico delle associazioni mafiose evidenziavanochiaramente la riconducibilità della richiesta estorsiva al gruppo criminale che glioperatori economici nel territorio di Scalea (pag. 3 della sentenza impugnata).1.5. La ricostruzione dell’azione estorsiva emergente dalle valutazioni delledue sentenze conformi di merito osta alla qualificazione della condottacontestata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sicché la doglianza –proposta in modo peraltro generico – deve ritenersi manifestamente infondata.1.6. Il motivo proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] protesoall’inquadramento della sua condotta come “connivenza” invece che come“concorso” non supera la soglia di ammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e nonsemplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipi in qualsiasi modo allarealizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevoli orafforzi il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto ilprofilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazionecriminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 1, n.1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4 , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020,[OSCURATO:PERSONA]. 280244)[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione offerta dalla Corte territoriale circa laqualificazione del contributo dell’[OSCURATO:PERSONA] come “concorso” nell’estorsione edidonee non si presti ad alcuna censura: la Corte ha infatti evidenziato che lostesso fosse consapevole di quale fosse la finalità del suo contributo non soloperché fungeva da autista ma anche perché aveva assistito all'incontro,rafforzando la forza intimidatoria dell’azione, sicché il suo risulta essere uncontributo decisivo perché aveva alimentato la capacità costrittiva dell'azione(pag. 3 della sentenza impugnata).1.4. Infine non supera la soglia di ammissibilità la doglianza proposta conl’ultimo motivo che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (trale altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986)Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corted'appello riteneva che le attenuanti invocate non potessero essere concesse inquanto le condotte in giudizio si inserivano nelle dinamiche mafiose volte alcontrollo del territorio non compatibili con il riconoscimento del beneficioinvocato (pag. 3 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione privadi fratture logiche e coerente con le emergenze processuali che non si presta adalcuna censura in questa sede.2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta iricorsi, la parti private che li hanno proposti devono essere condannati alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini