CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo in parte il ricorso dell'indagato, annullava l'ordinanza cautelare in relazione alle imputazioni formulate ai capi 36) e 49), rideterminando la durata della misura interdittiva in mesi sei, in luogo della previsione originaria che la fissava in un anno. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla sola esclusione della sussistenza dei gravi indizi per il reato di frode nelle pubbliche forniture (capo 36). Si censura, in particolare, il passaggio motivazionale secondo cui non vi sarebbe alcuna difformità tra le opere previste e quelle realizzate, in quanto le modifiche erano state tutte approvate con apposite perizie di variante. Sottolinea il ricorrente la contraddittorietà di tale affermazione, ove si consideri che, proprio in relazione alle predette perizie, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato di falso in atto pubblico, sicchè le perizie non potevano porsi a legittimo fondamento delle modifiche dei lavori originariamente appaltati. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il pubblico ministero ha proposto ricorso censurando esclusivamente la decisione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati contestati, senza neppure dedurre la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che l'impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia — come nel caso di specie - escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv.282355; si veda anche Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). L'applicabilità di tale principio non può essere neppure esclusa sul presupposto che, nel caso di specie, vi è comunque stata l'applicazione della misura cautelare e, quindi, un vaglio positivo delle esigenze cautelari. Invero, la misura cautelare è già cessata (essendo decorsi i sei mesi dall'applicazione), sicchè il pubblico ministero avrebbe dovuto necessariamente dedurre in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001). L'onere di deduzione della persistenza delle esigenze cautelari, peraltro, è ancor più pregnante nelle ipotesi, qual è quella in esame, in cui il Tribunale dei riesame non ha integralmente annullato la misura cautelare, bensì l'ha solo rimodulata con riguardo alla durata, sicchè sarebbe stato necessario valutare se il periodo di applicazione della misura finora trascorso abbia o meno inciso sulla persistenza delle esigenze cautelari. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric