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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:682
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CO0362

[OSCURATO:PERSONA]

6 ottobre 2015 ( * ) «Impugnazione — Intervento — Creditore di una parte principale — Interesse alla soluzione della controversia — Insussistenza» Nella causa C‑362/15 P(I), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] , con sede a Kallithea (Grecia), rappresentata da

V. Koulouris, dikigoros, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE , con sede ad Atene (Grecia), ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouchagiar ed É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA],

sentito il primo avvocato generale M. Wathelet, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la propria impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «precedente [OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑412/14 , EU:T:2015:431 ; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «nuova [OSCURATO:PERSONA]»), ricorrente in primo grado nella causa T‑412/14. 2 Durante l’anno 1989, la nuova [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso l’attività di estrazione, di trattamento e di commercializzazione di ferro‑nichel esercitata in passato dalla precedente [OSCURATO:PERSONA].

Dagli atti di causa risulta che la nuova [OSCURATO:PERSONA] è debitrice nei confronti di quest’ultima di ingenti somme di denaro.

Con il proprio ricorso nella causa T‑412/14, la nuova [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di annullare la decisione C (2014) 1805 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.37954 (2013/N) concesso dalla Grecia alla nuova [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione di taluni dei suoi elementi patrimoniali ( GU C 156, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»).

In quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha deciso, da un lato, che la vendita degli elementi patrimoniali della nuova [OSCURATO:PERSONA] conformemente al piano di cessione proposto non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro lato, che, alla luce di tale piano, non sussisteva una continuità economica tra la nuova [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti di detti elementi patrimoniali per quanto concerne la restituzione, ove necessario, di aiuti di Stato anteriori. 3 La precedente [OSCURATO:PERSONA], inoltre, chiede alla Corte di accogliere la sua domanda di intervento. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni relative all’impugnazione in data 29 luglio 2015.

Sull’impugnazione 5 In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona può intervenire dinanzi alle autorità giurisdizionali dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a una di esse. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di detto articolo 40, secondo comma, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse in rapporto con i motivi o gli argomenti sollevati.

Le parole «soluzione della controversia», infatti, rinviano alla decisione finale richiesta, quale sarebbe sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v. ordinanza del presidente della Corte [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P , EU:C:2013:83 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata). 7 A tal proposito occorre, in particolare, verificare che il soggetto che ha proposto la domanda di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (v. ordinanza del presidente della Corte Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:135 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto ove detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto la domanda di intervento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA], C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307 , punto 61 ; Schenker/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332 , punti 14 e 15 , nonché Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:135 , punti 4 e 11 ]. 8 I motivi di impugnazione dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati alla luce di tali considerazioni. 9 L’impugnazione si articola in tre motivi, che attengono, rispettivamente: — ad una carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata riguardo all’assenza di interesse diretto; — ad una violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per quanto concerne l’assenza di interesse diretto, motivo che si articola in due parti vertenti, in primo luogo, su un’interpretazione e un’applicazione erronee di tale disposizione e, in secondo luogo, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una carenza di motivazione, nonché — ad una violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per quanto riguarda l’assenza di interesse certo.

Sul primo motivo 10 La precedente [OSCURATO:PERSONA] rileva che, oltre alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì adottato in pari data, ossia il 27 marzo 2014, la decisione 2014/539/UE della [OSCURATO:PERSONA], relativa all’aiuto di [S]tato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore [della nuova [OSCURATO:PERSONA]] ( GU L 254, pag. 24 , in prosieguo: la «decisione di incompatibilità»).

Essa osserva che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che taluni aiuti concessi alla nuova [OSCURATO:PERSONA] erano incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero. 11 Secondo la precedente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, pur avendo dichiarato, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che in qualità di unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA] essa si basa sull’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità al fine di dimostrare che dette decisioni le impediscono di ottenere il pagamento dei suoi crediti da parte della nuova [OSCURATO:PERSONA], ha poi omesso di esaminare tale problematica.

Ai punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata, relativi all’interesse diretto della precedente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe limitato a respingere taluni argomenti parziali, senza tuttavia integrarli nel loro contesto, e avrebbe omesso ogni valutazione globale di detti argomenti. 12 In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione in capo al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza Gogos/[OSCURATO:PERSONA], C‑583/08 P , EU:C:2010:287 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 13 Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato, al punto 15, l’assenza di un rapporto diretto tra, da un lato, la decisione controversa e la decisione di incompatibilità e, dall’altro, i crediti dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA], al punto 16 della stessa ordinanza ha osservato che l’effetto congiunto delle due decisioni di cui trattasi non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha proseguito dichiarando, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] saranno colpiti unicamente dalla soluzione da dare alla controversia tramite le conseguenze finanziarie che tale soluzione comporterà nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA].

Gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA], dunque, sarebbero connessi soltanto indirettamente alla soluzione della controversia. 14 Si deve considerare, in particolare alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 12 della presente ordinanza, che il Tribunale ha quindi esposto in modo sufficiente, ai punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata, la specifica motivazione in forza della quale ha ritenuto che gli argomenti della precedente [OSCURATO:PERSONA] attinenti all’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità dovessero essere respinti.

Infatti, tale motivazione consente alla precedente [OSCURATO:PERSONA] di conoscere, a prescindere dalla loro fondatezza, le ragioni per le quali il Tribunale ha concluso per l’assenza di un interesse diretto di quest’ultima alla soluzione della controversia e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza. 15 Ciò premesso, il primo motivo dev’essere respinto.

Sul secondo motivo 16 Con la prima parte del suo secondo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un errore di diritto in sede di interpretazione ed applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per aver applicato tale disposizione in abstracto e senza considerare le specificità del caso.

Il Tribunale avrebbe, in particolare, ignorato l’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità nonché la particolare posizione della precedente [OSCURATO:PERSONA] quale unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA].

La precedente [OSCURATO:PERSONA] occuperebbe, del resto, una posizione specifica in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità greche che, a suo dire, rendono più difficile la riscossione dei suoi crediti presso la nuova [OSCURATO:PERSONA].

Tali relazioni e situazioni nel loro insieme creerebbero, di fatto, un interesse alla soluzione della controversia.

Il Tribunale avrebbe quindi violato la disposizione di cui trattasi considerando detto interesse insufficiente. 17 A tal proposito occorre rilevare che la circostanza che un debitore, quale la nuova [OSCURATO:PERSONA], si trovi ad essere obbligato, da solo, a rimborsare aiuti statali, conseguenza che nel caso di specie deriva dall’effetto congiunto della decisione controversa, che esclude la possibilità che gli acquirenti degli elementi patrimoniali della nuova [OSCURATO:PERSONA] siano obbligati, in solido con quest’ultima, a rimborsare taluni aiuti, e della decisione di incompatibilità, che dichiara gli stessi aiuti incompatibili con il mercato interno, supponendo che le due decisioni siano valide, può certamente avere un’incidenza economica e finanziaria sui suoi creditori in quanto cui ne riduce le possibilità di ottenere il pagamento della totalità dei loro crediti, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 17 dell’ordinanza impugnata. 18 Il fatto che la precedente [OSCURATO:PERSONA] sia l’unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA] e che essa sostenga di aver incontrato particolari difficoltà nel riscuotere i propri crediti a causa di taluni provvedimenti adottati dalle autorità greche ha come conseguenza che un simile obbligo imposto alla nuova [OSCURATO:PERSONA], in pratica, possa colpire gli interessi economici e finanziari della precedente [OSCURATO:PERSONA] in misura più significativa rispetto a quelli degli altri creditori. 19 Tuttavia, un simile pregiudizio arrecato agli interessi economici e finanziari di un creditore di una parte principale in una causa pendente dinanzi al Tribunale, quand’anche sia considerevole, non può essere ritenuto un pregiudizio diretto arrecato agli interessi di tale creditore secondo la giurisprudenza citata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, atteso che non modifica la situazione giuridica di quest’ultimo.

Infatti, simili interessi economici e finanziari di un creditore si confondono con quelli del suo debitore che è parte principale nella causa di cui trattasi e, come gli interessi degli azionisti di tale parte, sono colpiti dalla soluzione data alla controversia soltanto indirettamente, tramite le conseguenze che detta soluzione ha nei confronti della parte principale (v., riguardo al caso di un azionista di una parte principale, ordinanza del presidente della Corte AITEC/[OSCURATO:PERSONA], C‑97/92, C‑105/92 e C‑106/92 , EU:C:1993:954 , punto 15 ). 20 Ciò non vale qualora la soluzione della controversia sia tale da modificare la situazione giuridica di un creditore che chiede di intervenire in una controversia a sostegno del proprio debitore.

È l’ipotesi che ricorre, in particolare, qualora detta soluzione incida sulla qualificazione giuridica di un credito nel diritto nazionale, in quanto quest’ultimo può essere ammesso al passivo privilegiato o al passivo chirografario del debitore in base all’esito della controversia dinanzi al giudice dell’Unione (ordinanza del presidente della Corte Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/99 P , EU:C:2000:720 , punti da 29 a 31 ).

Nel caso di specie, sebbene la precedente [OSCURATO:PERSONA] sostenga che il valore economico dei crediti di cui è titolare nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA] possa essere interessato dalla soluzione data alla controversia pendente dinanzi al Tribunale, tuttavia, essa non deduce alcun argomento atto a dimostrare che la qualificazione giuridica degli stessi crediti sia interessata in quanto tale da detta soluzione. 21 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto in sede di interpretazione ed applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia nel dichiarare che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] non sono direttamente colpiti dall’esito della controversia pendente dinanzi ad esso. 22 Con la seconda parte del secondo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento degli elementi di prova nonché una carenza di motivazione per aver dichiarato, al primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata, che l’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione erronea, che costituirebbe il nucleo del ragionamento del Tribunale, sarebbe in contrasto con le prove prodotte dinanzi ad esso dalla precedente [OSCURATO:PERSONA], da cui si evincerebbe che detto effetto congiunto priva la nuova [OSCURATO:PERSONA] di tutti i suoi elementi patrimoniali e che la precedente [OSCURATO:PERSONA] è il solo creditore di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale avrebbe dovuto, perlomeno, fornire una motivazione riguardo alla mancata considerazione degli elementi di prova di cui trattasi. 23 A tal proposito, si deve rilevare che gli argomenti della precedente [OSCURATO:PERSONA] si basano su una lettura erronea del primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata. 24 È infatti necessario leggere detto periodo alla luce dei punti della motivazione che lo precedono e che lo seguono.

Dopo aver osservato, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa e la decisione di incompatibilità non avevano alcun rapporto diretto con i crediti rivendicati dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA], al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] saranno colpiti unicamente dalla soluzione da dare alla controversia pendente dinanzi ad esso tramite le conseguenze finanziarie che tale soluzione comporterà nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata si inserisce in tale logica e pertanto, contrariamente a quanto sostiene la precedente [OSCURATO:PERSONA], non costituisce il nucleo del ragionamento del Tribunale.

Osservando che l’effetto congiunto delle due decisioni di cui trattasi non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato a rilevare, in sostanza, che l’eventuale impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di riscuotere i propri crediti non deriverebbe direttamente da detto effetto in quanto tale, bensì, se del caso, dalla mancanza di sufficienti risorse nel patrimonio della nuova [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non può essere attribuita, giuridicamente, ad un solo fattore. 26 In ogni caso, anche supponendo che il primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata sia viziato da uno snaturamento dei fatti, quest’ultimo non può fondare l’annullamento dell’ordinanza.

Infatti, come si evince dal punto 19 della presente ordinanza, il pregiudizio arrecato agli interessi economici e finanziari della nuova [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità di cui si avvale la precedente [OSCURATO:PERSONA], è tale da dimostrare soltanto un interesse indiretto da parte di quest’ultima alla soluzione della controversia, interesse che non soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 27 Per quanto concerne l’affermazione relativa a una carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, nel contesto del primo motivo, al punto 14 della presente ordinanza, è stato dichiarato che il Tribunale ha motivato sufficientemente la propria conclusione riguardo al fatto che la soluzione data alla controversia non incide direttamente sugli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA]. 28 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere respinto.

Sul terzo motivo 29 Con il suo terzo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 18 a 20 dell’ordinanza impugnata, nel dichiarare, in sostanza, che il suo interesse alla soluzione della controversia non era certo, atteso che altri creditori potevano essere privilegiati, rispetto ai crediti della precedente [OSCURATO:PERSONA], e che le risorse economiche della nuova [OSCURATO:PERSONA] potevano risultare, in ogni caso, insufficienti a soddisfare i crediti della precedente [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, essa mette nuovamente in discussione la necessità di un interesse certo, alla luce della formulazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 30 A tal proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli argomenti diretti contro punti accessori della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono, quindi, inconferenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/IPK International, C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 31 Nella fattispecie, è giocoforza rilevare che, in assenza di un interesse diretto alla soluzione della controversia da parte della precedente [OSCURATO:PERSONA] – circostanza definitivamente acquisita alla luce del rigetto del primo e del secondo motivo –, neppure la sussistenza dell’errore di diritto dedotto col terzo motivo, quand’anche fosse dimostrata, potrebbe fondare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 32 Pertanto, il terzo motivo è inoperante e dev’essere respinto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 30 della presente ordinanza. 33 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese 34 L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la precedente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Firme ( * ) Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CO0362 [OSCURATO:PERSONA] 6 ottobre 2015 ( * ) «Impugnazione — Intervento — Creditore di una parte principale — Interesse alla soluzione della controversia — Insussistenza» Nella causa C‑362/15 P(I), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] , con sede a Kallithea (Grecia), rappresentata da V. Koulouris, dikigoros, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE , con sede ad Atene (Grecia), ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouchagiar ed É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA], sentito il primo avvocato generale M. Wathelet, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la propria impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «precedente [OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑412/14 , EU:T:2015:431 ; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «nuova [OSCURATO:PERSONA]»), ricorrente in primo grado nella causa T‑412/14. 2 Durante l’anno 1989, la nuova [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso l’attività di estrazione, di trattamento e di commercializzazione di ferro‑nichel esercitata in passato dalla precedente [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti di causa risulta che la nuova [OSCURATO:PERSONA] è debitrice nei confronti di quest’ultima di ingenti somme di denaro. Con il proprio ricorso nella causa T‑412/14, la nuova [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di annullare la decisione C (2014) 1805 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.37954 (2013/N) concesso dalla Grecia alla nuova [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione di taluni dei suoi elementi patrimoniali ( GU C 156, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»). In quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha deciso, da un lato, che la vendita degli elementi patrimoniali della nuova [OSCURATO:PERSONA] conformemente al piano di cessione proposto non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro lato, che, alla luce di tale piano, non sussisteva una continuità economica tra la nuova [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti di detti elementi patrimoniali per quanto concerne la restituzione, ove necessario, di aiuti di Stato anteriori. 3 La precedente [OSCURATO:PERSONA], inoltre, chiede alla Corte di accogliere la sua domanda di intervento. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni relative all’impugnazione in data 29 luglio 2015. Sull’impugnazione 5 In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona può intervenire dinanzi alle autorità giurisdizionali dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a una di esse. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di detto articolo 40, secondo comma, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse in rapporto con i motivi o gli argomenti sollevati. Le parole «soluzione della controversia», infatti, rinviano alla decisione finale richiesta, quale sarebbe sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v. ordinanza del presidente della Corte [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P , EU:C:2013:83 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata). 7 A tal proposito occorre, in particolare, verificare che il soggetto che ha proposto la domanda di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (v. ordinanza del presidente della Corte Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:135 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata). In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto ove detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto la domanda di intervento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA], C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307 , punto 61 ; Schenker/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332 , punti 14 e 15 , nonché Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:135 , punti 4 e 11 ]. 8 I motivi di impugnazione dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati alla luce di tali considerazioni. 9 L’impugnazione si articola in tre motivi, che attengono, rispettivamente: — ad una carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata riguardo all’assenza di interesse diretto; — ad una violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per quanto concerne l’assenza di interesse diretto, motivo che si articola in due parti vertenti, in primo luogo, su un’interpretazione e un’applicazione erronee di tale disposizione e, in secondo luogo, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una carenza di motivazione, nonché — ad una violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per quanto riguarda l’assenza di interesse certo. Sul primo motivo 10 La precedente [OSCURATO:PERSONA] rileva che, oltre alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì adottato in pari data, ossia il 27 marzo 2014, la decisione 2014/539/UE della [OSCURATO:PERSONA], relativa all’aiuto di [S]tato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore [della nuova [OSCURATO:PERSONA]] ( GU L 254, pag. 24 , in prosieguo: la «decisione di incompatibilità»). Essa osserva che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che taluni aiuti concessi alla nuova [OSCURATO:PERSONA] erano incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero. 11 Secondo la precedente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, pur avendo dichiarato, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che in qualità di unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA] essa si basa sull’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità al fine di dimostrare che dette decisioni le impediscono di ottenere il pagamento dei suoi crediti da parte della nuova [OSCURATO:PERSONA], ha poi omesso di esaminare tale problematica. Ai punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata, relativi all’interesse diretto della precedente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe limitato a respingere taluni argomenti parziali, senza tuttavia integrarli nel loro contesto, e avrebbe omesso ogni valutazione globale di detti argomenti. 12 In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione in capo al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza Gogos/[OSCURATO:PERSONA], C‑583/08 P , EU:C:2010:287 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 13 Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato, al punto 15, l’assenza di un rapporto diretto tra, da un lato, la decisione controversa e la decisione di incompatibilità e, dall’altro, i crediti dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA], al punto 16 della stessa ordinanza ha osservato che l’effetto congiunto delle due decisioni di cui trattasi non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha proseguito dichiarando, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] saranno colpiti unicamente dalla soluzione da dare alla controversia tramite le conseguenze finanziarie che tale soluzione comporterà nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA], dunque, sarebbero connessi soltanto indirettamente alla soluzione della controversia. 14 Si deve considerare, in particolare alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 12 della presente ordinanza, che il Tribunale ha quindi esposto in modo sufficiente, ai punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata, la specifica motivazione in forza della quale ha ritenuto che gli argomenti della precedente [OSCURATO:PERSONA] attinenti all’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità dovessero essere respinti. Infatti, tale motivazione consente alla precedente [OSCURATO:PERSONA] di conoscere, a prescindere dalla loro fondatezza, le ragioni per le quali il Tribunale ha concluso per l’assenza di un interesse diretto di quest’ultima alla soluzione della controversia e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza. 15 Ciò premesso, il primo motivo dev’essere respinto. Sul secondo motivo 16 Con la prima parte del suo secondo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un errore di diritto in sede di interpretazione ed applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per aver applicato tale disposizione in abstracto e senza considerare le specificità del caso. Il Tribunale avrebbe, in particolare, ignorato l’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità nonché la particolare posizione della precedente [OSCURATO:PERSONA] quale unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA]. La precedente [OSCURATO:PERSONA] occuperebbe, del resto, una posizione specifica in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità greche che, a suo dire, rendono più difficile la riscossione dei suoi crediti presso la nuova [OSCURATO:PERSONA]. Tali relazioni e situazioni nel loro insieme creerebbero, di fatto, un interesse alla soluzione della controversia. Il Tribunale avrebbe quindi violato la disposizione di cui trattasi considerando detto interesse insufficiente. 17 A tal proposito occorre rilevare che la circostanza che un debitore, quale la nuova [OSCURATO:PERSONA], si trovi ad essere obbligato, da solo, a rimborsare aiuti statali, conseguenza che nel caso di specie deriva dall’effetto congiunto della decisione controversa, che esclude la possibilità che gli acquirenti degli elementi patrimoniali della nuova [OSCURATO:PERSONA] siano obbligati, in solido con quest’ultima, a rimborsare taluni aiuti, e della decisione di incompatibilità, che dichiara gli stessi aiuti incompatibili con il mercato interno, supponendo che le due decisioni siano valide, può certamente avere un’incidenza economica e finanziaria sui suoi creditori in quanto cui ne riduce le possibilità di ottenere il pagamento della totalità dei loro crediti, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 17 dell’ordinanza impugnata. 18 Il fatto che la precedente [OSCURATO:PERSONA] sia l’unica creditrice di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA] e che essa sostenga di aver incontrato particolari difficoltà nel riscuotere i propri crediti a causa di taluni provvedimenti adottati dalle autorità greche ha come conseguenza che un simile obbligo imposto alla nuova [OSCURATO:PERSONA], in pratica, possa colpire gli interessi economici e finanziari della precedente [OSCURATO:PERSONA] in misura più significativa rispetto a quelli degli altri creditori. 19 Tuttavia, un simile pregiudizio arrecato agli interessi economici e finanziari di un creditore di una parte principale in una causa pendente dinanzi al Tribunale, quand’anche sia considerevole, non può essere ritenuto un pregiudizio diretto arrecato agli interessi di tale creditore secondo la giurisprudenza citata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, atteso che non modifica la situazione giuridica di quest’ultimo. Infatti, simili interessi economici e finanziari di un creditore si confondono con quelli del suo debitore che è parte principale nella causa di cui trattasi e, come gli interessi degli azionisti di tale parte, sono colpiti dalla soluzione data alla controversia soltanto indirettamente, tramite le conseguenze che detta soluzione ha nei confronti della parte principale (v., riguardo al caso di un azionista di una parte principale, ordinanza del presidente della Corte AITEC/[OSCURATO:PERSONA], C‑97/92, C‑105/92 e C‑106/92 , EU:C:1993:954 , punto 15 ). 20 Ciò non vale qualora la soluzione della controversia sia tale da modificare la situazione giuridica di un creditore che chiede di intervenire in una controversia a sostegno del proprio debitore. È l’ipotesi che ricorre, in particolare, qualora detta soluzione incida sulla qualificazione giuridica di un credito nel diritto nazionale, in quanto quest’ultimo può essere ammesso al passivo privilegiato o al passivo chirografario del debitore in base all’esito della controversia dinanzi al giudice dell’Unione (ordinanza del presidente della Corte Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/99 P , EU:C:2000:720 , punti da 29 a 31 ). Nel caso di specie, sebbene la precedente [OSCURATO:PERSONA] sostenga che il valore economico dei crediti di cui è titolare nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA] possa essere interessato dalla soluzione data alla controversia pendente dinanzi al Tribunale, tuttavia, essa non deduce alcun argomento atto a dimostrare che la qualificazione giuridica degli stessi crediti sia interessata in quanto tale da detta soluzione. 21 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto in sede di interpretazione ed applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia nel dichiarare che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] non sono direttamente colpiti dall’esito della controversia pendente dinanzi ad esso. 22 Con la seconda parte del secondo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento degli elementi di prova nonché una carenza di motivazione per aver dichiarato, al primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata, che l’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione erronea, che costituirebbe il nucleo del ragionamento del Tribunale, sarebbe in contrasto con le prove prodotte dinanzi ad esso dalla precedente [OSCURATO:PERSONA], da cui si evincerebbe che detto effetto congiunto priva la nuova [OSCURATO:PERSONA] di tutti i suoi elementi patrimoniali e che la precedente [OSCURATO:PERSONA] è il solo creditore di rilievo della nuova [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe dovuto, perlomeno, fornire una motivazione riguardo alla mancata considerazione degli elementi di prova di cui trattasi. 23 A tal proposito, si deve rilevare che gli argomenti della precedente [OSCURATO:PERSONA] si basano su una lettura erronea del primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata. 24 È infatti necessario leggere detto periodo alla luce dei punti della motivazione che lo precedono e che lo seguono. Dopo aver osservato, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa e la decisione di incompatibilità non avevano alcun rapporto diretto con i crediti rivendicati dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA], al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che gli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA] saranno colpiti unicamente dalla soluzione da dare alla controversia pendente dinanzi ad esso tramite le conseguenze finanziarie che tale soluzione comporterà nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata si inserisce in tale logica e pertanto, contrariamente a quanto sostiene la precedente [OSCURATO:PERSONA], non costituisce il nucleo del ragionamento del Tribunale. Osservando che l’effetto congiunto delle due decisioni di cui trattasi non comportava necessariamente l’impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti della nuova [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato a rilevare, in sostanza, che l’eventuale impossibilità per la precedente [OSCURATO:PERSONA] di riscuotere i propri crediti non deriverebbe direttamente da detto effetto in quanto tale, bensì, se del caso, dalla mancanza di sufficienti risorse nel patrimonio della nuova [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non può essere attribuita, giuridicamente, ad un solo fattore. 26 In ogni caso, anche supponendo che il primo periodo del punto 16 dell’ordinanza impugnata sia viziato da uno snaturamento dei fatti, quest’ultimo non può fondare l’annullamento dell’ordinanza. Infatti, come si evince dal punto 19 della presente ordinanza, il pregiudizio arrecato agli interessi economici e finanziari della nuova [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’effetto congiunto della decisione controversa e della decisione di incompatibilità di cui si avvale la precedente [OSCURATO:PERSONA], è tale da dimostrare soltanto un interesse indiretto da parte di quest’ultima alla soluzione della controversia, interesse che non soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 27 Per quanto concerne l’affermazione relativa a una carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, nel contesto del primo motivo, al punto 14 della presente ordinanza, è stato dichiarato che il Tribunale ha motivato sufficientemente la propria conclusione riguardo al fatto che la soluzione data alla controversia non incide direttamente sugli interessi della precedente [OSCURATO:PERSONA]. 28 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere respinto. Sul terzo motivo 29 Con il suo terzo motivo, la precedente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 18 a 20 dell’ordinanza impugnata, nel dichiarare, in sostanza, che il suo interesse alla soluzione della controversia non era certo, atteso che altri creditori potevano essere privilegiati, rispetto ai crediti della precedente [OSCURATO:PERSONA], e che le risorse economiche della nuova [OSCURATO:PERSONA] potevano risultare, in ogni caso, insufficienti a soddisfare i crediti della precedente [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, essa mette nuovamente in discussione la necessità di un interesse certo, alla luce della formulazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 30 A tal proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli argomenti diretti contro punti accessori della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono, quindi, inconferenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/IPK International, C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 31 Nella fattispecie, è giocoforza rilevare che, in assenza di un interesse diretto alla soluzione della controversia da parte della precedente [OSCURATO:PERSONA] – circostanza definitivamente acquisita alla luce del rigetto del primo e del secondo motivo –, neppure la sussistenza dell’errore di diritto dedotto col terzo motivo, quand’anche fosse dimostrata, potrebbe fondare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 32 Pertanto, il terzo motivo è inoperante e dev’essere respinto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 30 della presente ordinanza. 33 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta. Sulle spese 34 L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la precedente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Firme ( * )   Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris