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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16397/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo con il provvedimento in epigrafe dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultimo chiedeva dichiararsi l'illegittimità della circolare DAP del 2/10/2017 che limitava la possibilità di tenere gli scatti ad uno solo all'anno.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce l'illegittimità della decisione nella parte in cui, in definitiva, non considera la diversità di disciplina tra i detenuti ordinari e quelli ristretti in regime speciale di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Ancora assume che si sarebbe dovuto provvedere fissando preventivamente la camera di consiglio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Non ricorre invero una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo.

Giova precisare che il reclamo indirizzato al Magistrato di Sorveglianza aveva ad oggetto la richiesta di declaratoria d'illegittimità della circolare sugli scatti fotografici, ma non si era al cospetto di una condizione definibile in termini di « diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell'Amministrazione (tra le molte, Sez.

VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489).

In tale ambito si collocano esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato.

La permanente esistenza di un potere di controllo «generico» della corretta esecuzione della pena, in capo al Magistrato di Sorveglianza e l'esistenza di un canale di accesso previsto - tuttora - all'art. 35, comma 1, n.5 ord. pen. per doglianze della più varia natura, formulate dal soggetto in espiazione, porta a ritenere che il Magistrato di Sorveglianza sia tenuto ad attivare il procedimento giurisdizionale «tipico» (artt. 35 bis e 69 co. 6 ord pen.) in tutti i casi in cui la doglianza potrebbe - sia pure in astratto - riferirsi ad un diritto soggettivo dell'esponente, mentre nelle ipotesi in cui sia «immediata e manifesta» l'assenza di una qualsiasi correlazione tra la condotta dell'amministrazione e una posizione giuridica di «diritto soggettivo» della persona detenuta, l'istanza va ritenuta come sollecitazione (ex art. 35 co.1 n.5) all'esercizio dei generici poteri di controllo e verifica spettanti al Magistrato di Sorveglianza sull'agire dell'amministrazione.

In tale secondo caso, è evidente che non vengono in rilievo le forme procedimentali di cui all'art. 35 bis (neanche in rapporto alla declaratoria di inammissibilità, che presuppone in ogni caso la giurisdizionalità del procedimento) e il Magistrato di Sorveglianza agisce in rapporto ad un potere «deformalizzato», potendo chiedere chiarimenti, se del caso, alla Amministrazione secondo principi di leale collaborazione e per le finalità complessive di vigilanza di cui all'art. 69 co.1 ord.pen., estranee alla verifica giurisdizionale della specifica domanda del reclamante.

Ciò posto la doglianza nel merito è manifestamente infodata avendo il detenuto rivolto una critica generica alla circolare richiamata, là dove le due categorie di ristretti non sono assimilabili e il numero di scatti fotografici diversificato ha un suo fondamento, essendo collegato alla pericolosità del soggetto e al maggior impegno che il controllo dei rilievi richiede per i detenuti in regime differenziato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] iacchi ';_)nn DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Cuneo con il provvedimento in epigrafe dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultimo chiedeva dichiararsi l'illegittimità della circolare DAP del 2/10/2017 che limitava la possibilità di tenere gli scatti ad uno solo all'anno. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce l'illegittimità della decisione nella parte in cui, in definitiva, non considera la diversità di disciplina tra i detenuti ordinari e quelli ristretti in regime speciale di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ancora assume che si sarebbe dovuto provvedere fissando preventivamente la camera di consiglio. Il ricorso è manifestamente infondato. Non ricorre invero una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. Giova precisare che il reclamo indirizzato al Magistrato di Sorveglianza aveva ad oggetto la richiesta di declaratoria d'illegittimità della circolare sugli scatti fotografici, ma non si era al cospetto di una condizione definibile in termini di « diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell'Amministrazione (tra le molte, Sez. VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489). In tale ambito si collocano esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato. La permanente esistenza di un potere di controllo «generico» della corretta esecuzione della pena, in capo al Magistrato di Sorveglianza e l'esistenza di un canale di accesso previsto - tuttora - all'art. 35, comma 1, n.5 ord. pen. per doglianze della più varia natura, formulate dal soggetto in espiazione, porta a ritenere che il Magistrato di Sorveglianza sia tenuto ad attivare il procedimento giurisdizionale «tipico» (artt. 35 bis e 69 co. 6 ord pen.) in tutti i casi in cui la doglianza potrebbe - sia pure in astratto - riferirsi ad un diritto soggettivo dell'esponente, mentre nelle ipotesi in cui sia «immediata e manifesta» l'assenza di una qualsiasi correlazione tra la condotta dell'amministrazione e una posizione giuridica di «diritto soggettivo» della persona detenuta, l'istanza va ritenuta come sollecitazione (ex art. 35 co.1 n.5) all'esercizio dei generici poteri di controllo e verifica spettanti al Magistrato di Sorveglianza sull'agire dell'amministrazione. In tale secondo caso, è evidente che non vengono in rilievo le forme procedimentali di cui all'art. 35 bis (neanche in rapporto alla declaratoria di inammissibilità, che presuppone in ogni caso la giurisdizionalità del procedimento) e il Magistrato di Sorveglianza agisce in rapporto ad un potere «deformalizzato», potendo chiedere chiarimenti, se del caso, alla Amministrazione secondo principi di leale collaborazione e per le finalità complessive di vigilanza di cui all'art. 69 co.1 ord.pen., estranee alla verifica giurisdizionale della specifica domanda del reclamante. Ciò posto la doglianza nel merito è manifestamente infodata avendo il detenuto rivolto una critica generica alla circolare richiamata, là dove le due categorie di ristretti non sono assimilabili e il numero di scatti fotografici diversificato ha un suo fondamento, essendo collegato alla pericolosità del soggetto e al maggior impegno che il controllo dei rilievi richiede per i detenuti in regime differenziato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] iacchi ';_)nn DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 16397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris