CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ffl'ioi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 19 marzo 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stata condannata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica, sottratta all'ente erogatore, per un valore pari a circa 6.000,00 euro mediante la costruzione di un allaccio abusivo alla rete che asserviva i locali posti nella sua abitazione, in particolar modo realizzato utilizzando una coppia di cavi collegati alla morsetteria dell'ente gestore, con danneggiamento dell'innesto del relativo misuratore. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], eccependo tre motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 360 e 364 cod. pen., con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dagli operatori dell'Enel, altresì lamentando apparente motivazione sul punto, comunque configurante errata applicazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Ritiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe motivato solo in maniera apodittica sulla questione concernente la dedotta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico effettuato dagli operatori dell'Enel, derivante dal fatto che gli impianti abusivamente allacciati erano stati smantellati, con sequestro dei contatori, così da impedire alla difesa di verificare le modalità attraverso cui si era addivenuti alle conclusioni espresse dai tecnici, accertando che l'allaccio fosse abusivo e che lo stesso effettivamente riferibile all'imputata. Per tale ultima, poi, l'accertamento, in quanto recante la modifica dell'oggetto di investigazione, si sarebbe dovuto svolgere con le forme previste dagli artt. 360 e 364 cod. proc. pen. — e non con già con quelle dell'accertamento urgente ex art. 354 cod. proc. pen., come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di merito -, e quindi con la necessaria presenza del difensore. Non essendo avvenuto ciò, sarebbero inutilizzabili i risultati acquisiti, rendendo di conseguenza impossibile la configurazione del delitto così come contestato alla Passalacqua. Sussisterebbe, in ogni caso, la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non avendo provveduto la polizia giudiziaria, all'atto dell'accertamento, ad avvertire l'imputata presente della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il secondo motivo è stato lamentato vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni addotte per ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché, in generale, per la stessa configurazione del delitto. La Corte di appello non avrebbe verificato la diretta responsabilità dell'imputata, essendosi limitata a desumerla dal fatto che costei sarebbe stata utilizzatrice dell'allaccio, invero poi contraddicendosi affermando che gli operatori Enel avevano dichiarato di non aver potuto rilevare gli apparecchi utilizzatori, trattandosi di un impianto particolarmente complesso. Non è stato accertato, poi, a che titolo e da quanto tempo la Passalacqua fosse stata presente sui luoghi, trattandosi di immobili occupati abusivamente, e a partire da quando sarebbe stato realizzato l'allaccio abusivo, altresì non risultando quantificato l'esatto ammontare dell'energia sottratta e l'arco temporale in cui il reato si sarebbe consumato. Non risulterebbero esplicate, inoltre, le ragioni per cui la ricorrente avrebbe agito in maniera cosciente e volontaria all'utilizzo abusivo degli impianti. Con l'ultima doglianza la Passalacqua ha eccepito violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla possibilità di definire il giudizio nelle forme previste dall'art. 131-bis cod. pen. A dire della ricorrente, infatti, sussisterebbero i presupposti per escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo costei incensurata e non risultando quantificata in modo certo l'entità del danno provocato all'ente erogatore. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è la doglianza introduttiva, con cui è stata eccepita l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico effettuato dagli operatori dell'Enel, in quanto operato senza il rispetto delle forme previste dagli artt. 360 e 364 cod. proc. pen., dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il principio espresso da parte di questa Corte per cui l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen. (così, Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286-01). In tale pronuncia è stato precisato, con argomentazione pienamente condivisibile, che il regime di utilizzabilità degli atti in questione è quello dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Nel caso di specie, pertanto, gli operatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 2 348 cod. proc. pen., avendo agito con i poteri propri della polizia giudiziaria, che, per il disposto dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di «assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale». Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, risultando tale assistenza essenziale solo nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle medesime condizioni. Il nuovo codice consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.). La circostanza, poi, dell'intervenuta successiva eliminazione dell'illecito non incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza. Quanto, poi, alla lamentata violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - per non aver provveduto la polizia giudiziaria ad avvertire l'imputata, all'atto dell'accertamento, della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia - deve essere osservato, conformemente a quanto correttamente argomentato dal giudice di secondo grado, che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, che, nel caso di specie, deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., per aver la Passalacqua richiesto di procedere in giudizio con le forme del rito abbreviato. 3. Del pari inammissibile è la seconda censura, con cui la ricorrente ha lamentato la contraddittorietà con cui la sentenza gravata le avrebbe imputato la responsabilità per il delitto contestatole in ragione della sola sua presenza all'interno dell'appartamento, senza puntuali verifiche in ordine alla diretta riferibilità a costei della condotta di allaccio abusivo alla rete elettrica, della configurazione del relativo profilo soggettivo, nonché dell'entità del danno effettivamente arrecato all'ente erogatore. La dedotta doglianza è, invero, priva di ogni fondamento, in primo luogo osservandosi come, con riguardo alla possibile non riferibilità alla Passalacqua della condotta di allaccio abusivo, assuma rilievo il consolidato indirizzo ermeneutico per il quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01). In tema di furto di energia elettrica, cioè, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (così, tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01). Quanto, poi, alle ulteriori doglianze, il Collegio rileva che trattasi di censure finalizzate solo alla rilettura delle emergenze processuali, rispetto alle quali questa Corte non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la rivisitazione della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, risulti coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico. Il giudice di merito ha, infatti, ritenuto giudizialmente comprovata, in termini di assoluta certezza, la sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, così come la circostanza che esso alimentasse proprio l'abitazione occupata dalla Passalacqua, presente al momento del controllo ed ivi avente la propria residenza anagrafica, la quale, a riprova della piena consapevolezza dell'illiceità della sua condotta, «secondo quanto emerso dal verbale di verifica dell'Enel» - pienamente utilizzabile in questo giudizio, in quanto celebratosi con il rito abbreviato -, «si è qualificata come utilizzatrice di fatto della fornitura, rispetto alla quale è stata, peraltro, rilevata l'assenza di un regolare contratto». Del tutto infondato, inoltre, è il motivo afferente alla presunta incertezza dell'entità del danno subito dall'ente erogatore, dal momento che, per come precisato dal giudice di seconde cure, «in base ai calcoli effettuati dai tecnici competenti, la stima dell'energia sottratta all'[OSCURATO:PERSONA] è pari a 35.000 kW/h, corrispondente a un danno patrimoniale di euro 6.000,00 (v. verbale s.i.t. e verbale di arresto)». Rispetto alla decisività del superiore assunto, risulta priva di ogni rilevanza, oltre che del tutto inconferente, la lamentata mancata esatta individuazione dell'arco temporale in cui si sarebbe perpetrata la suddetta sottrazione di energia elettrica. 4. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura della ricorrente, con cui è stata lamentata carenza di motivazione in ordine alla possibilità di definire il giudizio nelle forme previste dall'art. 131-bis cod. pen. Trattasi di motivo introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità, ragion per cui assume rilievo il principio, reiteratamente espresso da parte di questa Corte, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come è nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01).5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i