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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:366
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0135 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 20 maggio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante gli sforzi ragionevoli profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Procedimento giurisdizionale che consente di accertare l’esistenza di un diritto a un nuovo processo – Obbligo di celerità» Nella causa C‑135/25 PPU [Kachev] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2025, nel procedimento penale contro M.S.T., con l’intervento di: Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu‑Matei e N. Fenger, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per il Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA], da N. Georgiev; – per la Commissione europea, da M. Wasmeier e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di riapertura del procedimento penale, proposta da M.S.T. a seguito della sua condanna in contumacia a un anno di reclusione per furto aggravato.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2016/343 3 I considerando 33, 36 e 38 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore: «(33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica.

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (...) (36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo.

Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio. (...) (38) Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». 5 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai suoi paragrafi 2 e 4, prevede quanto segue: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. (...)

4. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa.

In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9». 6 L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così redatto: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

Regolamento (UE) 2018/1862 7 L’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ( GU 2018, L 312, pag. 56 ), dispone quanto segue: «Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli [OSCURATO:PERSONA] membri inseriscono nel [sistema d’informazione Schengen (SIS)], su richiesta dell’autorità competente, segnalazioni relativ[e] a: (...) b) persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti; c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti».

Diritto bulgaro 8 L’articolo 219, paragrafo 3, punto 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue: «L’ordinanza di rinvio a giudizio (...) deve specificare (...) i fatti dei quali [l’interessato] è imputato e la qualificazione giuridica di tali fatti». 9 L’articolo 247 c, paragrafo 1, del NPK così dispone: «Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione.

La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269». 10 Ai sensi dell’articolo 269 del NPK: «1.

La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...)

3. La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se: 1) quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente; 2) il suo luogo di residenza in [OSCURATO:PERSONA] non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita; (...) 4) si trovi al di fuori del territorio bulgaro e (...) il suo luogo di residenza sia sconosciuto (…)». 11 Ai sensi dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK: «Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), il condannato in contumacia può chiedere la riapertura del [procedimento] penale facendo valere la sua assenza nel corso di [detto procedimento].

La domanda è accolta salvo che il condannato, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia dato alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di tale procedura, non sia comparso in udienza senza un valido motivo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 Il 5 febbraio 2024, a M.S.T. e al suo avvocato nominato d’ufficio è stata notificata un’ordinanza di rinvio a giudizio, redatta conformemente all’articolo 219 del NPK (in prosieguo: l’«atto di imputazione preliminare»), relativa a un furto aggravato che sarebbe stato commesso nell’ottobre 2023.

L’atto di imputazione preliminare imponeva in particolare a M.S.T. di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza.

Tale atto lo informava, inoltre, del fatto che egli non doveva lasciare detto luogo e che si sarebbe dovuto presentare dinanzi alle autorità in caso di convocazione. 13 Nel corso della fase istruttoria, M.S.T. è stato interrogato e ha fornito un indirizzo presso il quale avrebbe potuto essere reperito dalle autorità.

Egli ha altresì dichiarato di essere stato informato dell’obbligo di sostenere, in caso di condanna, le spese connesse alla nomina del difensore d’ufficio. 14 Il 28 febbraio 2024, il procuratore ha redatto un atto di imputazione a carico di M.S.T., ai sensi dell’articolo 246 del NPK, e ha adito il [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Il capo di imputazione formulato in tale atto corrispondeva, in fatto e in diritto, a quello che figurava nell’atto di imputazione preliminare che gli era stato consegnato nel corso della fase istruttoria. 15 [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha notificato l’ora e il luogo dell’udienza all’indirizzo che M.S.T. aveva fornito durante la fase istruttoria.

Tuttavia, tale notifica è stata restituita a detto giudice, accompagnata da un’indicazione del dipendente pubblico competente secondo la quale dalle informazioni fornite dai suoi familiari risultava che M.S.T. lavorasse in Germania. 16 Successivamente, il suddetto giudice ha tentato di citare M.S.T. personalmente, in particolare ordinando che fosse convocato telefonicamente a un numero che egli stesso aveva indicato, procedendo a una verifica dei suoi spostamenti transfrontalieri e ordinando alla polizia di ricercarlo.

Tuttavia, tali ricerche si sono rivelate infruttuose, avendo raccolto informazioni secondo le quali M.S.T. aveva lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024. 17 [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha esaminato l’atto di imputazione emesso a carico di M.S.T. in sua assenza.

L’avvocato nominato d’ufficio che aveva assistito M.S.T. nella fase istruttoria ha partecipato al procedimento svoltosi dinanzi a tale giudice. 18 L’8 maggio 2024, detto giudice ha condannato in contumacia M.S.T. alla pena di un anno di reclusione.

Tale sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2024 e M.S.T. ha iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024. 19 M.S.T. ha presentato, dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di riapertura del procedimento penale che ha portato alla sua condanna in contumacia. 20 Tale giudice precisa di interpretare, in modo costante, l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK nel senso che esso implica che un condannato in contumacia non abbia diritto a un nuovo processo qualora il giudice che ha pronunciato la condanna abbia espletato le formalità procedurali richieste al fine di informarlo, in tempo utile, della data e del luogo del suo processo, ma che tale persona si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare redatto a suo carico durante la fase istruttoria, che l’accusa formulata nei suoi confronti non sia stata sostanzialmente modificata, in fatto e in diritto, da allora e che la stessa persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio. 21 Poiché ritiene che un condannato non dovrebbe poter far valere una mancata comparizione che trova la sua origine nella sua condotta irregolare, il giudice del rinvio ritiene che una persona che si sia data alla fuga, che abbia violato una misura di sicurezza o che si sia illecitamente allontanata dall’indirizzo che aveva fornito alle autorità, non dovrebbe beneficiare del diritto a un nuovo processo.

Detto giudice deduce da tale ragionamento che la normativa bulgara, come interpretata, è conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 4, nonché all’articolo 9 della direttiva 2016/343. 22 Tale giudice si interroga tuttavia sulla compatibilità di tale interpretazione della normativa nazionale con quella degli articoli 8 e 9 di tale direttiva accolta dalla Corte nelle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) ( C‑569/20 , EU:C:2022:401 ), e del 16 gennaio 2025, Stangalov ( C‑644/23 , EU:C:2025:16 ).

Egli si chiede, in particolare, se la ricezione di un atto di imputazione preliminare possa essere equiparata alla conoscenza, da parte della persona oggetto di tale atto, del fatto che verrà celebrato un processo nei suoi confronti e delle conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio. 23 Alla luce di tali considerazioni, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i requisiti normativi del diritto [dell’Unione], stabiliti all’articolo 9 e all’articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 2016/343], ammettano una normativa nazionale, come l’articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, del [NPK], che esclude la riapertura di un procedimento penale e nega il diritto a un nuovo processo a un condannato in contumacia quando questi si sia dato alla fuga dopo che l’imputazione [preliminare] gli è stata comunicata personalmente nell’ambito del procedimento istruttorio, il che non ha consentito al Tribunale di informarlo in merito alla data e al luogo del processo, né in merito alle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi al Tribunale, ossia che la causa può essere esaminata e definita in sua assenza. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale possa considerare che il condannato in contumacia non ha diritto a un nuovo processo quando: – il Tribunale ha profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informarlo del processo, ma, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, questi abbia deliberatamente agito in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di detto processo allontanandosi dall’indirizzo presso cui doveva scontare la misura di sicurezza adottata nei suoi confronti nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire l’obbligo di firma periodica di un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza; – l’atto di imputazione redatto ai sensi dell’articolo 246 del NPK e il documento che menziona la data e il luogo della prevista udienza sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che il condannato aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo la ricezione dell’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 del NPK, fermo restando che l’atto di imputazione e l’[atto di]imputazione [preliminare redatto] nell’ambito del procedimento istruttorio coincidono sotto il profilo dei fatti e della loro qualificazione giuridica; – il condannato è stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza».

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 24 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 25 A sostegno di tale domanda, detto giudice rileva che M.S.T. sta scontando la pena della reclusione inflittagli in contumacia e che potrebbe disporre la sua liberazione in caso di riapertura del procedimento penale che ha dato luogo alla pronuncia di tale pena.

Esso precisa altresì che un nuovo procedimento penale potrebbe portare a una transazione penale, nell’ambito della quale potrebbe essere inflitta a M.S.T. una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato di furto aggravato. 26 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, che rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Di conseguenza, tale rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 27 In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione di tale controversia (sentenza del 24 luglio 2023, Lin,

C‑107/23 PPU

, EU:C:2023:606 , punto 52 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio emerge che M.S.T. è privato della libertà, che la riapertura del procedimento penale conclusosi con la sua condanna in contumacia potrebbe portare alla sua liberazione in attesa di un nuovo processo e che le questioni sollevate mirano a determinare se debba essere disposta una siffatta riapertura nell’ambito del procedimento principale. 29 In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2025, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali 30 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si sono dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza. 31 Occorre rilevare che la direttiva 2016/343, conformemente all’articolo 1, ha come oggetto quello di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo».

Come confermato espressamente dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 25 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 34 ]. 32 [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2016/343, prevedere, a determinate condizioni, lo svolgimento di un processo in contumacia, fermo restando che, quando tale processo si conclude benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte, l’interessato, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di detta direttiva, ha diritto «a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo») [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punti da 26 a 28 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 35 ]. 33 Ne consegue che un condannato in contumacia può essere privato del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 31 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 36 ]. 34 A tal riguardo, occorre rilevare che le lettere a) e b) di tale articolo 8, paragrafo 2, sono applicabili alternativamente e che esse enunciano, ciascuna, due condizioni cumulative, la prima delle quali richiede che l’interessato sia informato del suo processo. 35 Come risulta dal considerando 38 di tale direttiva, per determinare se detta condizione è soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare il condannato in contumacia del processo e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni.

Di conseguenza, presentano una rilevanza ai fini della valutazione della stessa condizione eventuali indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo.

L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punti da 48 a 50 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 38 ]. 36 Un condannato in contumacia potrà, in particolare, essere ritenuto informato del fatto che si svolgerà un processo nei suoi confronti se ha ricevuto un atto di imputazione preliminare il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell’atto di imputazione definitivo emesso nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 39 ). 37 Ne consegue che, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un siffatto atto di imputazione preliminare, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri ritenere che l’invio in tempo utile, da parte delle autorità competenti, di un documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che tale persona ha comunicato a dette autorità durante la fase istruttoria della causa e la prova fornita che il suddetto documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo valgano come informazione di detta persona in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Tuttavia, ciò si verifica solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare la stessa persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo, come previsto al considerando 36 di detta direttiva.

In tal caso, si può ritenere che l’interessato sia stato informato del processo [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 48 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 42 ]. 38 La seconda condizione richiesta affinché il condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo può essere soddisfatta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2016/343, se tale persona è stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione al processo oppure, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, di tale direttiva, se detta persona è stata rappresentata al processo da un difensore incaricato, nominato dalla stessa oppure dallo Stato. 39 A tal riguardo, occorre sottolineare che, sebbene l’informazione circa le conseguenze di una mancata comparizione possa essere comunicata all’interessato al momento della sua convocazione al processo, non si può escludere che essa possa già essergli stata trasmessa durante una fase preliminare del procedimento penale.

Ciò può verificarsi, in particolare, quando, nel corso della fase istruttoria, è chiaramente indicato a una persona interessata da un atto di imputazione preliminare che ella si esporrebbe al rischio dello svolgimento di un processo in sua assenza se si sottraesse alle autorità competenti, ad esempio violando le misure di sicurezza che le sono state imposte o non potendo più essere contattata all’indirizzo fornito a tali autorità (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 51 ). 40 Per contro, in mancanza di comunicazione effettiva all’interessato, in tempo utile, dell’informazione sulle conseguenze della mancata comparizione al processo, secondo modalità che consentano di avere la certezza che tale informazione sia stata fornita ed effettivamente ricevuta da tale persona, la seconda condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343 non può essere considerata soddisfatta.

Pertanto, non si può in nessun caso semplicemente ritenere che tale persona abbia ricevuto detta informazione, anche quando si è data alla fuga prima della fase del procedimento in cui questa stessa informazione avrebbe dovuto normalmente esserle trasmessa in conformità delle norme nazionali applicabili.

Infatti, se è vero che la conoscenza della sua imputazione può consentire ragionevolmente all’indagato o imputato di sapere che un processo sarà probabilmente organizzato a suo carico, questa sola conoscenza non gli permette di essere consapevole delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo. 41 Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza da parte di un difensore incaricato, occorre precisare che l’esistenza di un «mandato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, richiede che l’interessato stesso abbia conferito a un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo al processo in contumacia [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 56 ]. 42 Dalle considerazioni che precedono risulta che, qualora l’interessato non sia stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del processo o qualora, pur essendone stato informato o ritenendosi che abbia ricevuto una siffatta informazione, non sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione e non sia stato neppure rappresentato da un difensore incaricato al processo, egli beneficia, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza della decisione pronunciata in contumacia [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 31 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 37 ]. 43 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ritiene che la circostanza che il condannato in contumacia si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare giustifichi, di per sé, il fatto che il diritto a un nuovo processo previsto da tale direttiva sia negato a tale persona, dal momento che la sua assenza al processo deriverebbe, in definitiva, da una sua condotta illecita. 44 Tuttavia, è giocoforza constatare, da un lato, che, come sottolineato al punto 37 della presente sentenza, il fatto che un condannato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare consente di poterlo ritenere informato dello svolgimento del processo solo a condizione che, in aggiunta, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare tale persona e citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. 45 Dall’altro lato, come risulta dai punti 33, 34 e 38 della presente sentenza, quandanche si ritenesse che una persona sia stata informata dello svolgimento del suo processo, è necessario, affinché possa essere legittimamente privata del diritto a un nuovo processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, che la seconda condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, o all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della stessa, sia soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 43 ). 46 Orbene, alla luce dei requisiti, ricordati ai punti da 38 a 41 della presente sentenza, derivanti da tale seconda condizione, quest’ultima non può essere considerata soddisfatta per il solo fatto che tale persona si è data alla fuga prima dello svolgimento del suo processo.

Parimenti, la circostanza che la fuga di detta persona abbia, in pratica, ostacolato la sua informazione in merito a tale svolgimento e alle conseguenze della mancata comparizione non è idonea a consentire di soddisfare tali requisiti. 47 Da quanto precede deriva che un’interpretazione della normativa bulgara di cui trattasi nel procedimento principale, come quella indicata al punto 43 della presente sentenza, non sarebbe compatibile con la direttiva 2016/343. 48 Ciò premesso, non si può escludere che tale normativa possa ricevere un’interpretazione diversa da quella finora accolta dal giudice del rinvio.

Spetta quindi a detto giudice stabilire se detta normativa possa essere interpretata in un senso che consente di circoscrivere l’esclusione del diritto a un nuovo processo alle sole fattispecie in cui sono soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Nel caso in cui sia impossibile procedere a un’interpretazione della medesima normativa che sia conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, e dato che, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 di tale direttiva hanno efficacia diretta, tale giudice sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, senza dover chiedere o attendere la previa eliminazione della disposizione legislativa nazionale con esse incompatibile (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 45 e giurisprudenza citata). 49 In tale fattispecie, il giudice del rinvio stesso dovrebbe allora esaminare se le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano o meno soddisfatte nel caso di cui al procedimento principale. 50 A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se si possa ritenere che M.S.T. sia stato informato dello svolgimento del processo, spetterà al giudice del rinvio fondarsi sulle indicazioni di cui ai punti da 34 a 37 della presente sentenza. 51 In tale prospettiva, il fatto che tale persona avesse ricevuto un atto di imputazione preliminare e che abbia violato una misura di sicurezza imposta da tale atto, allontanandosi dall’indirizzo fornito alle autorità incaricate dell’istruzione penale senza informarle, sembra, a prima vista, costituire un indizio preciso e oggettivo del fatto che detta persona, sapendo che sarebbe stata oggetto di un processo, abbia deliberatamente fatto in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. 52 In tali condizioni, la notifica dell’atto di imputazione, nonché di un documento indicante la data e il luogo del processo previsto all’indirizzo che M.S.T. aveva fornito alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, è idoneo a consentire di ritenere che tale persona sia stata informata dello svolgimento di tale processo, a condizione, tuttavia, che le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. 53 Per quanto riguarda più specificamente quest’ultimo obbligo, formalità come quelle menzionate al punto 16 della presente sentenza sembrano certamente poter contribuire alla localizzazione dell’interessato. 54 Tuttavia, per determinare se detto obbligo sia stato adempiuto nella causa principale, spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità competenti disponessero di altri mezzi efficaci che avrebbero consentito di rintracciare M.S.T. e che le stesse avrebbero omesso di utilizzare mentre avrebbero potuto ragionevolmente ricorrervi. 55 A tal riguardo, occorre, in particolare, rilevare che l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2018/1862 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, di inserire nel SIS segnalazioni relative rispettivamente, da un lato, alle persone citate a comparire o ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti nonché, dall’altro, alle persone alle quali devono essere notificati documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di tali fatti. 56 In considerazione dell’interesse all’inserimento di una siffatta segnalazione per ottenere informazioni su una persona che si trova in un altro Stato membro, si deve ritenere che, qualora, come sembra essere il caso nella situazione oggetto del procedimento principale, le autorità competenti dispongano di informazioni secondo cui una persona alla quale esse intendono recapitare un atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo del processo si è recata in un altro Stato membro, tali autorità, perché le si possa considerare aver compiuto «sforzi ragionevoli», nel senso di cui al punto 52 della presente sentenza, devono inserire nel SIS una segnalazione ai sensi dell’articolo 34 del regolamento 2018/1862. 57 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché un condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo, da un lato, non emerge dagli elementi di cui alla seconda questione e, più in generale, dalla presentazione della controversia principale nella decisione di rinvio che le questioni sollevate si riferiscano a una situazione in cui il condannato sia stato, in un modo o nell’altro, informato, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343. 58 In particolare, il giudice del rinvio non rileva che l’atto di imputazione preliminare consegnato a M.S.T. avrebbe contenuto informazioni in merito alle conseguenze della mancata comparizione, dato che i termini della prima questione indicano, al contrario, che tale giudice intende interpellare la Corte su un caso in cui la fuga del condannato in contumacia ha impedito che tali informazioni gli fossero comunicate. 59 Dall’altro lato, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentanza del condannato in contumacia da parte di un difensore incaricato a tal fine, dalla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 41 della presente sentenza deriva che la mera circostanza che un condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza non è sufficiente a soddisfare la seconda condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. 60 In tale contesto, occorre certamente rilevare che la situazione oggetto del procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) ( C‑569/20 , EU:C:2022:401 ) e del 16 gennaio 2025, Stangalov ( C‑644/23 , EU:C:2025:16 ).

Infatti, nella causa che ha dato luogo a tali sentenze, era accertato che l’imputato non aveva avuto alcun contatto con il suo avvocato nominato d’ufficio, mentre dalle indicazioni del giudice del rinvio emerge che il difensore che ha rappresentato M.S.T. dinanzi al giudice del rinvio era già stato nominato d’ufficio, prima della fuga di quest’ultimo, per assisterlo nel corso della fase istruttoria.

Pertanto, non si può escludere che tale avvocato sia stato in contatto con M.S.T. in tale occasione. 61 Tuttavia, la rappresentanza da parte di un avvocato consente di dimostrare che la persona giudicata in sua assenza ha rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile al suo diritto di presenziare al processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale difensore l’incarico di garantire la sua difesa dinanzi all’organo giudicante, il che presuppone che lo abbia specificamente designato per rappresentarlo, in sua assenza, al processo. 62 Ne consegue che contatti tra il condannato in contumacia e un difensore d’ufficio intervenuti esclusivamente nel corso della fase istruttoria non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che tale persona sia stata rappresentata, nel processo in contumacia, «da un difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. 63 Spetta, di conseguenza, al giudice del rinvio verificare se dagli elementi di cui dispone risulti che M.S.T. ha inequivocabilmente conferito all’avvocato nominato d’ufficio un mandato per rappresentarlo, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante. 64 Peraltro, indipendentemente da quanto precede, occorre ricordare che la direttiva 2016/343 non osta a che uno Stato membro istituisca un regime processuale che imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a una riapertura del procedimento penale di presentare una domanda a tal fine dinanzi a un altro giudice, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché tale altro giudice verifichi che sia soddisfatto il requisito che fonda il diritto a un nuovo processo, vale a dire il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

Un regime del genere è compatibile con detta direttiva purché, da un lato, la procedura di domanda di tale riapertura consenta effettivamente lo svolgimento di un nuovo processo in tutte le fattispecie in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte e che, dall’altro, il condannato in contumacia, quando è informato della sua condanna, sia altresì informato dell’esistenza di tale procedura [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 46 ]. 65 Pertanto, l’instaurazione di una procedura di riapertura del procedimento penale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non comporta, di per sé, un nuovo processo, ma che può sfociare in un siffatto processo, non risulta incompatibile con la direttiva 2016/343, purché siano verificate le condizioni di cui al punto precedente e tale procedura risponda a tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività e rispetti, inoltre, il principio di equivalenza [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 57 ]. 66 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di effettività impone in particolare che il condannato in contumacia riceva, nel momento in cui è informato della sua condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale, al giudice dinanzi al quale tale domanda deve essere proposta e al termine di cui detta persona dispone a tal fine [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 61 ]. 67 Il principio di effettività implica che ogni procedura di domanda di un nuovo processo debba essere strutturata in modo tale che detta domanda sia trattata con celerità, affinché venga determinato quanto prima se il processo in contumacia si sia svolto senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte.

Qualora uno Stato membro istituisca un regime processuale in cui, al momento in cui l’interessato è informato dell’esistenza di una condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti, non è ancora stabilito se tale condanna è stata pronunciata senza che le suddette condizioni siano state soddisfatte, incombe a tale Stato membro, che altrimenti violerebbe il principio di effettività, garantire che tale esame avvenga poco dopo la presentazione della domanda di un nuovo processo [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 63 ]. 68 In particolare, nei casi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’esame della domanda di riapertura del procedimento penale è effettuato mentre l’interessato esegue la pena detentiva cui è stato condannato, l’adozione con la massima celerità della decisione relativa a tale domanda è indispensabile affinché il principio di effettività sia rispettato [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punti 64 e 65 ]. 69 Tale necessità di adottare una decisione con la massima celerità mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del condannato in contumacia, evitando che quest’ultimo possa essere permanentemente mantenuto in stato di detenzione a titolo di una pena inflitta in sua assenza, quando non è stato ancora determinato se la colpevolezza di tale persona e la pena che le è stata inflitta siano state decise nel rispetto del diritto a un equo processo, come concretizzato dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2016/343. 70 Inoltre, dato che le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato dispongono normalmente, alla data della sentenza in contumacia, delle informazioni necessarie per poter valutare se le condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano soddisfatte, deve ritenersi che il giudice investito di una domanda di riapertura del procedimento penale sia in grado di statuire su tale domanda in un breve lasso di tempo. 71 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall’altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all’avvocato che le è stato assegnato d’ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante.

Sulle spese 72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall’altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all’avvocato che le è stato assegnato d’ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0135 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 20 maggio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante gli sforzi ragionevoli profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Procedimento giurisdizionale che consente di accertare l’esistenza di un diritto a un nuovo processo – Obbligo di celerità» Nella causa C‑135/25 PPU [Kachev] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2025, nel procedimento penale contro M.S.T., con l’intervento di: Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu‑Matei e N. Fenger, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per il Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA], da N. Georgiev; – per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di riapertura del procedimento penale, proposta da M.S.T. a seguito della sua condanna in contumacia a un anno di reclusione per furto aggravato. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2016/343 3 I considerando 33, 36 e 38 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore: «(33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (...) (36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio. (...) (38) Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». 5 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai suoi paragrafi 2 e 4, prevede quanto segue: «2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. (...) 4.   Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9». 6 L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così redatto: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa». Regolamento (UE) 2018/1862 7 L’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ( GU 2018, L 312, pag. 56 ), dispone quanto segue: «Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli [OSCURATO:PERSONA] membri inseriscono nel [sistema d’informazione Schengen (SIS)], su richiesta dell’autorità competente, segnalazioni relativ[e] a: (...) b) persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti; c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti». Diritto bulgaro 8 L’articolo 219, paragrafo 3, punto 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue: «L’ordinanza di rinvio a giudizio (...) deve specificare (...) i fatti dei quali [l’interessato] è imputato e la qualificazione giuridica di tali fatti». 9 L’articolo 247 c, paragrafo 1, del NPK così dispone: «Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269». 10 Ai sensi dell’articolo 269 del NPK: «1.   La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...) 3.   La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se: 1) quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente; 2) il suo luogo di residenza in [OSCURATO:PERSONA] non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita; (...) 4) si trovi al di fuori del territorio bulgaro e (...) il suo luogo di residenza sia sconosciuto (…)». 11 Ai sensi dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK: «Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), il condannato in contumacia può chiedere la riapertura del [procedimento] penale facendo valere la sua assenza nel corso di [detto procedimento]. La domanda è accolta salvo che il condannato, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia dato alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di tale procedura, non sia comparso in udienza senza un valido motivo». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 Il 5 febbraio 2024, a M.S.T. e al suo avvocato nominato d’ufficio è stata notificata un’ordinanza di rinvio a giudizio, redatta conformemente all’articolo 219 del NPK (in prosieguo: l’«atto di imputazione preliminare»), relativa a un furto aggravato che sarebbe stato commesso nell’ottobre 2023. L’atto di imputazione preliminare imponeva in particolare a M.S.T. di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza. Tale atto lo informava, inoltre, del fatto che egli non doveva lasciare detto luogo e che si sarebbe dovuto presentare dinanzi alle autorità in caso di convocazione. 13 Nel corso della fase istruttoria, M.S.T. è stato interrogato e ha fornito un indirizzo presso il quale avrebbe potuto essere reperito dalle autorità. Egli ha altresì dichiarato di essere stato informato dell’obbligo di sostenere, in caso di condanna, le spese connesse alla nomina del difensore d’ufficio. 14 Il 28 febbraio 2024, il procuratore ha redatto un atto di imputazione a carico di M.S.T., ai sensi dell’articolo 246 del NPK, e ha adito il [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Il capo di imputazione formulato in tale atto corrispondeva, in fatto e in diritto, a quello che figurava nell’atto di imputazione preliminare che gli era stato consegnato nel corso della fase istruttoria. 15 [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha notificato l’ora e il luogo dell’udienza all’indirizzo che M.S.T. aveva fornito durante la fase istruttoria. Tuttavia, tale notifica è stata restituita a detto giudice, accompagnata da un’indicazione del dipendente pubblico competente secondo la quale dalle informazioni fornite dai suoi familiari risultava che M.S.T. lavorasse in Germania. 16 Successivamente, il suddetto giudice ha tentato di citare M.S.T. personalmente, in particolare ordinando che fosse convocato telefonicamente a un numero che egli stesso aveva indicato, procedendo a una verifica dei suoi spostamenti transfrontalieri e ordinando alla polizia di ricercarlo. Tuttavia, tali ricerche si sono rivelate infruttuose, avendo raccolto informazioni secondo le quali M.S.T. aveva lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024. 17 [OSCURATO:PERSONA] sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha esaminato l’atto di imputazione emesso a carico di M.S.T. in sua assenza. L’avvocato nominato d’ufficio che aveva assistito M.S.T. nella fase istruttoria ha partecipato al procedimento svoltosi dinanzi a tale giudice. 18 L’8 maggio 2024, detto giudice ha condannato in contumacia M.S.T. alla pena di un anno di reclusione. Tale sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2024 e M.S.T. ha iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024. 19 M.S.T. ha presentato, dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di riapertura del procedimento penale che ha portato alla sua condanna in contumacia. 20 Tale giudice precisa di interpretare, in modo costante, l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK nel senso che esso implica che un condannato in contumacia non abbia diritto a un nuovo processo qualora il giudice che ha pronunciato la condanna abbia espletato le formalità procedurali richieste al fine di informarlo, in tempo utile, della data e del luogo del suo processo, ma che tale persona si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare redatto a suo carico durante la fase istruttoria, che l’accusa formulata nei suoi confronti non sia stata sostanzialmente modificata, in fatto e in diritto, da allora e che la stessa persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio. 21 Poiché ritiene che un condannato non dovrebbe poter far valere una mancata comparizione che trova la sua origine nella sua condotta irregolare, il giudice del rinvio ritiene che una persona che si sia data alla fuga, che abbia violato una misura di sicurezza o che si sia illecitamente allontanata dall’indirizzo che aveva fornito alle autorità, non dovrebbe beneficiare del diritto a un nuovo processo. Detto giudice deduce da tale ragionamento che la normativa bulgara, come interpretata, è conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 4, nonché all’articolo 9 della direttiva 2016/343. 22 Tale giudice si interroga tuttavia sulla compatibilità di tale interpretazione della normativa nazionale con quella degli articoli 8 e 9 di tale direttiva accolta dalla Corte nelle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) ( C‑569/20 , EU:C:2022:401 ), e del 16 gennaio 2025, Stangalov ( C‑644/23 , EU:C:2025:16 ). Egli si chiede, in particolare, se la ricezione di un atto di imputazione preliminare possa essere equiparata alla conoscenza, da parte della persona oggetto di tale atto, del fatto che verrà celebrato un processo nei suoi confronti e delle conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio. 23 Alla luce di tali considerazioni, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i requisiti normativi del diritto [dell’Unione], stabiliti all’articolo 9 e all’articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 2016/343], ammettano una normativa nazionale, come l’articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, del [NPK], che esclude la riapertura di un procedimento penale e nega il diritto a un nuovo processo a un condannato in contumacia quando questi si sia dato alla fuga dopo che l’imputazione [preliminare] gli è stata comunicata personalmente nell’ambito del procedimento istruttorio, il che non ha consentito al Tribunale di informarlo in merito alla data e al luogo del processo, né in merito alle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi al Tribunale, ossia che la causa può essere esaminata e definita in sua assenza. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale possa considerare che il condannato in contumacia non ha diritto a un nuovo processo quando: – il Tribunale ha profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informarlo del processo, ma, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, questi abbia deliberatamente agito in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di detto processo allontanandosi dall’indirizzo presso cui doveva scontare la misura di sicurezza adottata nei suoi confronti nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire l’obbligo di firma periodica di un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza; – l’atto di imputazione redatto ai sensi dell’articolo 246 del NPK e il documento che menziona la data e il luogo della prevista udienza sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che il condannato aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo la ricezione dell’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 del NPK, fermo restando che l’atto di imputazione e l’[atto di]imputazione [preliminare redatto] nell’ambito del procedimento istruttorio coincidono sotto il profilo dei fatti e della loro qualificazione giuridica; – il condannato è stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza». Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 24 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 25 A sostegno di tale domanda, detto giudice rileva che M.S.T. sta scontando la pena della reclusione inflittagli in contumacia e che potrebbe disporre la sua liberazione in caso di riapertura del procedimento penale che ha dato luogo alla pronuncia di tale pena. Esso precisa altresì che un nuovo procedimento penale potrebbe portare a una transazione penale, nell’ambito della quale potrebbe essere inflitta a M.S.T. una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato di furto aggravato. 26 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, che rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 27 In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione di tale controversia (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU , EU:C:2023:606 , punto 52 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio emerge che M.S.T. è privato della libertà, che la riapertura del procedimento penale conclusosi con la sua condanna in contumacia potrebbe portare alla sua liberazione in attesa di un nuovo processo e che le questioni sollevate mirano a determinare se debba essere disposta una siffatta riapertura nell’ambito del procedimento principale. 29 In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2025, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. Sulle questioni pregiudiziali 30 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si sono dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza. 31 Occorre rilevare che la direttiva 2016/343, conformemente all’articolo 1, ha come oggetto quello di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato espressamente dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 25 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 34 ]. 32 [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2016/343, prevedere, a determinate condizioni, lo svolgimento di un processo in contumacia, fermo restando che, quando tale processo si conclude benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte, l’interessato, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di detta direttiva, ha diritto «a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo») [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punti da 26 a 28 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 35 ]. 33 Ne consegue che un condannato in contumacia può essere privato del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 31 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 36 ]. 34 A tal riguardo, occorre rilevare che le lettere a) e b) di tale articolo 8, paragrafo 2, sono applicabili alternativamente e che esse enunciano, ciascuna, due condizioni cumulative, la prima delle quali richiede che l’interessato sia informato del suo processo. 35 Come risulta dal considerando 38 di tale direttiva, per determinare se detta condizione è soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare il condannato in contumacia del processo e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni. Di conseguenza, presentano una rilevanza ai fini della valutazione della stessa condizione eventuali indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punti da 48 a 50 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 38 ]. 36 Un condannato in contumacia potrà, in particolare, essere ritenuto informato del fatto che si svolgerà un processo nei suoi confronti se ha ricevuto un atto di imputazione preliminare il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell’atto di imputazione definitivo emesso nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 39 ). 37 Ne consegue che, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un siffatto atto di imputazione preliminare, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri ritenere che l’invio in tempo utile, da parte delle autorità competenti, di un documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che tale persona ha comunicato a dette autorità durante la fase istruttoria della causa e la prova fornita che il suddetto documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo valgano come informazione di detta persona in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Tuttavia, ciò si verifica solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare la stessa persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo, come previsto al considerando 36 di detta direttiva. In tal caso, si può ritenere che l’interessato sia stato informato del processo [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 48 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 42 ]. 38 La seconda condizione richiesta affinché il condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo può essere soddisfatta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2016/343, se tale persona è stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione al processo oppure, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, di tale direttiva, se detta persona è stata rappresentata al processo da un difensore incaricato, nominato dalla stessa oppure dallo Stato. 39 A tal riguardo, occorre sottolineare che, sebbene l’informazione circa le conseguenze di una mancata comparizione possa essere comunicata all’interessato al momento della sua convocazione al processo, non si può escludere che essa possa già essergli stata trasmessa durante una fase preliminare del procedimento penale. Ciò può verificarsi, in particolare, quando, nel corso della fase istruttoria, è chiaramente indicato a una persona interessata da un atto di imputazione preliminare che ella si esporrebbe al rischio dello svolgimento di un processo in sua assenza se si sottraesse alle autorità competenti, ad esempio violando le misure di sicurezza che le sono state imposte o non potendo più essere contattata all’indirizzo fornito a tali autorità (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 51 ). 40 Per contro, in mancanza di comunicazione effettiva all’interessato, in tempo utile, dell’informazione sulle conseguenze della mancata comparizione al processo, secondo modalità che consentano di avere la certezza che tale informazione sia stata fornita ed effettivamente ricevuta da tale persona, la seconda condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343 non può essere considerata soddisfatta. Pertanto, non si può in nessun caso semplicemente ritenere che tale persona abbia ricevuto detta informazione, anche quando si è data alla fuga prima della fase del procedimento in cui questa stessa informazione avrebbe dovuto normalmente esserle trasmessa in conformità delle norme nazionali applicabili. Infatti, se è vero che la conoscenza della sua imputazione può consentire ragionevolmente all’indagato o imputato di sapere che un processo sarà probabilmente organizzato a suo carico, questa sola conoscenza non gli permette di essere consapevole delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo. 41 Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza da parte di un difensore incaricato, occorre precisare che l’esistenza di un «mandato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, richiede che l’interessato stesso abbia conferito a un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo al processo in contumacia [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 56 ]. 42 Dalle considerazioni che precedono risulta che, qualora l’interessato non sia stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del processo o qualora, pur essendone stato informato o ritenendosi che abbia ricevuto una siffatta informazione, non sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione e non sia stato neppure rappresentato da un difensore incaricato al processo, egli beneficia, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza della decisione pronunciata in contumacia [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20 , EU:C:2022:401 , punto 31 , e del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 37 ]. 43 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ritiene che la circostanza che il condannato in contumacia si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare giustifichi, di per sé, il fatto che il diritto a un nuovo processo previsto da tale direttiva sia negato a tale persona, dal momento che la sua assenza al processo deriverebbe, in definitiva, da una sua condotta illecita. 44 Tuttavia, è giocoforza constatare, da un lato, che, come sottolineato al punto 37 della presente sentenza, il fatto che un condannato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare consente di poterlo ritenere informato dello svolgimento del processo solo a condizione che, in aggiunta, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare tale persona e citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. 45 Dall’altro lato, come risulta dai punti 33, 34 e 38 della presente sentenza, quandanche si ritenesse che una persona sia stata informata dello svolgimento del suo processo, è necessario, affinché possa essere legittimamente privata del diritto a un nuovo processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, che la seconda condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, o all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della stessa, sia soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 43 ). 46 Orbene, alla luce dei requisiti, ricordati ai punti da 38 a 41 della presente sentenza, derivanti da tale seconda condizione, quest’ultima non può essere considerata soddisfatta per il solo fatto che tale persona si è data alla fuga prima dello svolgimento del suo processo. Parimenti, la circostanza che la fuga di detta persona abbia, in pratica, ostacolato la sua informazione in merito a tale svolgimento e alle conseguenze della mancata comparizione non è idonea a consentire di soddisfare tali requisiti. 47 Da quanto precede deriva che un’interpretazione della normativa bulgara di cui trattasi nel procedimento principale, come quella indicata al punto 43 della presente sentenza, non sarebbe compatibile con la direttiva 2016/343. 48 Ciò premesso, non si può escludere che tale normativa possa ricevere un’interpretazione diversa da quella finora accolta dal giudice del rinvio. Spetta quindi a detto giudice stabilire se detta normativa possa essere interpretata in un senso che consente di circoscrivere l’esclusione del diritto a un nuovo processo alle sole fattispecie in cui sono soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Nel caso in cui sia impossibile procedere a un’interpretazione della medesima normativa che sia conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, e dato che, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 di tale direttiva hanno efficacia diretta, tale giudice sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, senza dover chiedere o attendere la previa eliminazione della disposizione legislativa nazionale con esse incompatibile (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23 , EU:C:2025:16 , punto 45 e giurisprudenza citata). 49 In tale fattispecie, il giudice del rinvio stesso dovrebbe allora esaminare se le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano o meno soddisfatte nel caso di cui al procedimento principale. 50 A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se si possa ritenere che M.S.T. sia stato informato dello svolgimento del processo, spetterà al giudice del rinvio fondarsi sulle indicazioni di cui ai punti da 34 a 37 della presente sentenza. 51 In tale prospettiva, il fatto che tale persona avesse ricevuto un atto di imputazione preliminare e che abbia violato una misura di sicurezza imposta da tale atto, allontanandosi dall’indirizzo fornito alle autorità incaricate dell’istruzione penale senza informarle, sembra, a prima vista, costituire un indizio preciso e oggettivo del fatto che detta persona, sapendo che sarebbe stata oggetto di un processo, abbia deliberatamente fatto in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. 52 In tali condizioni, la notifica dell’atto di imputazione, nonché di un documento indicante la data e il luogo del processo previsto all’indirizzo che M.S.T. aveva fornito alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, è idoneo a consentire di ritenere che tale persona sia stata informata dello svolgimento di tale processo, a condizione, tuttavia, che le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. 53 Per quanto riguarda più specificamente quest’ultimo obbligo, formalità come quelle menzionate al punto 16 della presente sentenza sembrano certamente poter contribuire alla localizzazione dell’interessato. 54 Tuttavia, per determinare se detto obbligo sia stato adempiuto nella causa principale, spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità competenti disponessero di altri mezzi efficaci che avrebbero consentito di rintracciare M.S.T. e che le stesse avrebbero omesso di utilizzare mentre avrebbero potuto ragionevolmente ricorrervi. 55 A tal riguardo, occorre, in particolare, rilevare che l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2018/1862 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, di inserire nel SIS segnalazioni relative rispettivamente, da un lato, alle persone citate a comparire o ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti nonché, dall’altro, alle persone alle quali devono essere notificati documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di tali fatti. 56 In considerazione dell’interesse all’inserimento di una siffatta segnalazione per ottenere informazioni su una persona che si trova in un altro Stato membro, si deve ritenere che, qualora, come sembra essere il caso nella situazione oggetto del procedimento principale, le autorità competenti dispongano di informazioni secondo cui una persona alla quale esse intendono recapitare un atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo del processo si è recata in un altro Stato membro, tali autorità, perché le si possa considerare aver compiuto «sforzi ragionevoli», nel senso di cui al punto 52 della presente sentenza, devono inserire nel SIS una segnalazione ai sensi dell’articolo 34 del regolamento 2018/1862. 57 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché un condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo, da un lato, non emerge dagli elementi di cui alla seconda questione e, più in generale, dalla presentazione della controversia principale nella decisione di rinvio che le questioni sollevate si riferiscano a una situazione in cui il condannato sia stato, in un modo o nell’altro, informato, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343. 58 In particolare, il giudice del rinvio non rileva che l’atto di imputazione preliminare consegnato a M.S.T. avrebbe contenuto informazioni in merito alle conseguenze della mancata comparizione, dato che i termini della prima questione indicano, al contrario, che tale giudice intende interpellare la Corte su un caso in cui la fuga del condannato in contumacia ha impedito che tali informazioni gli fossero comunicate. 59 Dall’altro lato, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentanza del condannato in contumacia da parte di un difensore incaricato a tal fine, dalla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 41 della presente sentenza deriva che la mera circostanza che un condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza non è sufficiente a soddisfare la seconda condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. 60 In tale contesto, occorre certamente rilevare che la situazione oggetto del procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) ( C‑569/20 , EU:C:2022:401 ) e del 16 gennaio 2025, Stangalov ( C‑644/23 , EU:C:2025:16 ). Infatti, nella causa che ha dato luogo a tali sentenze, era accertato che l’imputato non aveva avuto alcun contatto con il suo avvocato nominato d’ufficio, mentre dalle indicazioni del giudice del rinvio emerge che il difensore che ha rappresentato M.S.T. dinanzi al giudice del rinvio era già stato nominato d’ufficio, prima della fuga di quest’ultimo, per assisterlo nel corso della fase istruttoria. Pertanto, non si può escludere che tale avvocato sia stato in contatto con M.S.T. in tale occasione. 61 Tuttavia, la rappresentanza da parte di un avvocato consente di dimostrare che la persona giudicata in sua assenza ha rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile al suo diritto di presenziare al processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale difensore l’incarico di garantire la sua difesa dinanzi all’organo giudicante, il che presuppone che lo abbia specificamente designato per rappresentarlo, in sua assenza, al processo. 62 Ne consegue che contatti tra il condannato in contumacia e un difensore d’ufficio intervenuti esclusivamente nel corso della fase istruttoria non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che tale persona sia stata rappresentata, nel processo in contumacia, «da un difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. 63 Spetta, di conseguenza, al giudice del rinvio verificare se dagli elementi di cui dispone risulti che M.S.T. ha inequivocabilmente conferito all’avvocato nominato d’ufficio un mandato per rappresentarlo, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante. 64 Peraltro, indipendentemente da quanto precede, occorre ricordare che la direttiva 2016/343 non osta a che uno Stato membro istituisca un regime processuale che imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a una riapertura del procedimento penale di presentare una domanda a tal fine dinanzi a un altro giudice, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché tale altro giudice verifichi che sia soddisfatto il requisito che fonda il diritto a un nuovo processo, vale a dire il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Un regime del genere è compatibile con detta direttiva purché, da un lato, la procedura di domanda di tale riapertura consenta effettivamente lo svolgimento di un nuovo processo in tutte le fattispecie in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte e che, dall’altro, il condannato in contumacia, quando è informato della sua condanna, sia altresì informato dell’esistenza di tale procedura [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 46 ]. 65 Pertanto, l’instaurazione di una procedura di riapertura del procedimento penale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non comporta, di per sé, un nuovo processo, ma che può sfociare in un siffatto processo, non risulta incompatibile con la direttiva 2016/343, purché siano verificate le condizioni di cui al punto precedente e tale procedura risponda a tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività e rispetti, inoltre, il principio di equivalenza [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 57 ]. 66 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di effettività impone in particolare che il condannato in contumacia riceva, nel momento in cui è informato della sua condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale, al giudice dinanzi al quale tale domanda deve essere proposta e al termine di cui detta persona dispone a tal fine [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 61 ]. 67 Il principio di effettività implica che ogni procedura di domanda di un nuovo processo debba essere strutturata in modo tale che detta domanda sia trattata con celerità, affinché venga determinato quanto prima se il processo in contumacia si sia svolto senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte. Qualora uno Stato membro istituisca un regime processuale in cui, al momento in cui l’interessato è informato dell’esistenza di una condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti, non è ancora stabilito se tale condanna è stata pronunciata senza che le suddette condizioni siano state soddisfatte, incombe a tale Stato membro, che altrimenti violerebbe il principio di effettività, garantire che tale esame avvenga poco dopo la presentazione della domanda di un nuovo processo [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 63 ]. 68 In particolare, nei casi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’esame della domanda di riapertura del procedimento penale è effettuato mentre l’interessato esegue la pena detentiva cui è stato condannato, l’adozione con la massima celerità della decisione relativa a tale domanda è indispensabile affinché il principio di effettività sia rispettato [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punti 64 e 65 ]. 69 Tale necessità di adottare una decisione con la massima celerità mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del condannato in contumacia, evitando che quest’ultimo possa essere permanentemente mantenuto in stato di detenzione a titolo di una pena inflitta in sua assenza, quando non è stato ancora determinato se la colpevolezza di tale persona e la pena che le è stata inflitta siano state decise nel rispetto del diritto a un equo processo, come concretizzato dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2016/343. 70 Inoltre, dato che le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato dispongono normalmente, alla data della sentenza in contumacia, delle informazioni necessarie per poter valutare se le condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano soddisfatte, deve ritenersi che il giudice investito di una domanda di riapertura del procedimento penale sia in grado di statuire su tale domanda in un breve lasso di tempo. 71 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall’altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all’avvocato che le è stato assegnato d’ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante. Sulle spese 72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora – in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, – in secondo luogo, l’atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione, e – in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall’altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all’avvocato che le è stato assegnato d’ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.