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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22558/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3656/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 3656/2024, pubblicata in data 19 settembre2024, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD ha dichiarato inammissibile l’appelloproposto da RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2605/2018, pubblicatain data 28 novembre 2018.2.

Quest’ultima aveva accolto l’opposizione proposta dalla stessaASL NAPOLI 3 SUD avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2017 ottenutodall’odierna ricorrente per il pagamento della somma di € 207.483,01,oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per prestazioni diradiodiagnostica rese nei mesi di settembre, ottobre, novembre edicembre 2014.L’odierna controricorrente aveva eccepito il superamento del tettodi spesa di macroarea previsto per l’anno 2014 per la branca diradiodiagnostica, deducendo in fatto che tale superamento era statotempestivamente comunicato all’odierna ricorrente mediante plurimecomunicazioni PEC inviate nel mese di settembre 2014.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell’accogliere l’opposizione,revocando il decreto opposto aveva in particolare osservato che:− le parti avevano sottoscritto in data 5 marzo 2015, uncontratto ex art. 8-quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 502/1992,relativo alle prestazioni dell’anno 2014, nel quale era stabilitoche [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD avrebbe dovuto provvedere aSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026comunicare alla ricorrente sia la data prevedibile diraggiungimento del tetto di spesa, sia la data consuntiva dieffettivo raggiungimento dello stesso;− in applicazione delle previsioni contrattuali, l’odiernacontroricorrente aveva inviato plurime comunicazioni di postaelettronica certificata con le quali aveva segnalato sia le dateprevisionali di esaurimento del tetto di spesa sia l’indicazionefinale del superamento del limite al 15 settembre 2014, sullabase dei dati provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] aziendale.Aveva poi rilevato il Tribunale che l’odierna ricorrente non avevacontestato le avverse allegazioni – e cioè sia la ricezione dellecomunicazioni PEC, sia le date di superamento del tetto di spesa inqueste ultime indicate – ed aveva quindi concluso che, in forza delcontratto, le prestazioni rese oltre la data comunicata di superamentodel tetto di spesa non potevano essere remunerate.3.

La Corte d’appello di Napoli, nel dichiarare inammissibile l’unicomotivo di appello proposto dalla RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] C.S.A.S., ha rilevato che con il proprio gravame la società avevacensurato l’erronea valutazione delle prove operata dal Tribunale, siasostenendo che le comunicazioni inviate dall’odierna controricorrenteavevano natura meramente previsionale e non integravano provadell’effettivo superamento del tetto di spesa sia evidenziandol’impossibilità per il singolo centro accreditato di conoscereautonomamente il superamento del tetto di macroarea, trattandosi didati nella disponibilità esclusiva dell’A.S.L.La Corte territoriale, tuttavia, ha osservato che, fermo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui, inmateria di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, ilsuperamento del tetto di spesa costituisce un fatto impeditivo delSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026diritto alla remunerazione, il cui onere probatorio grava sull’entedebitore – era tuttavia da ritenere che, una volta che tale superamentofosse stato dedotto e supportato da idonee comunicazioni, spettavaall’odierna ricorrente contestarne specificamente i presupposti.La Corte ha poi evidenziato che la decisione del Tribunale si eravenuta a basare su due rationes decidendi - da un lato, la provadell’avvenuta comunicazione all’odierna ricorrente delle date dipresumibile superamento del tetto di spesa nei tempi contrattualmenteprevisti; dall’altro, la mancata contestazione specifica di talicomunicazioni e della loro ricezione – ed ha concluso che il gravamenon si confrontava realmente con tali rationes, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. limitata a dedurre in via astratta lamancata prova dell’effettivo superamento del tetto di spesa e deipresupposti della regressione tariffaria, senza tuttavia contestare né diaver ricevuto le comunicazioni PEC né le date di superamento del tettodi spesa indicate dall’A.S.L. né che le prestazioni fatturate fossero staterese dopo la data comunicata di esaurimento del budget.La Corte d’appello ha quindi concluso che il motivo di appellorisultava privo di specifica correlazione con la motivazione dellasentenza impugnata ed era quindi inammissibile.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c.: “motivazione meramente apparente (omessa nel suocontenuto minimo di legge) su punto decisivo, e conseguenteviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – là dove la Corte territoriale, neldecidere il gravame sulla (mancata) prova del superamento (effettivo)del limite di spesa, afferma, senza alcuna spiegazione, che lo stesso èinammissibile perché l’appellante non ha contestato di aver ricevuto lecomunicazioni della data presuntiva di esaurimento del tetto, né di avererogato le prestazioni di causa dopo tale data presunta”.Evidenzia il ricorso che la Corte d’Appello, pur richiamandocorrettamente il principio per cui ciò che rileva, quale fatto impeditivodella remunerazione delle prestazioni sanitarie, è l’avvenutosuperamento effettivo del tetto di spesa, ha poi dichiaratoinammissibile l’appello senza fornire alcuna spiegazione logicamentecoerente, in particolare ritenendo che la ricorrente non avessecontestato né la ricezione delle comunicazioni relative alla datapresuntiva di esaurimento del tetto di spesa, né l’erogazione delleprestazioni dopo tale data.Deduce il ricorso che tale argomentazione risulta del tutto avulsadall’oggetto reale del motivo di appello, che non verteva sulla ricezionedelle comunicazioni o sulla loro tempestività, bensì sull’irrilevanzagiuridica della data presuntiva rispetto alla data effettiva (consuntiva)di esaurimento del budget, unica rilevante per legge e per contratto.La sentenza impugnata, pertanto, non consentirebbe dicomprendere per quale ragione la mancata contestazione di datipresuntivi comporterebbe l’inammissibilità di un gravame fondatoproprio sulla necessità di accertare il superamento effettivo del tetto dispesa.Sez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026Da ciò deriverebbe, ad avviso della ricorrente, una motivazione soloapparente, incapace di rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguitodal giudice di appello e, quindi, inidonea a consentire il controllo dilegittimità.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., “motivazione meramente apparente (omessa nel suocontenuto minimo di legge) su punto decisivo, e conseguenteviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – là dove la Corte territoriale, senzaalcuna spiegazione, attribuisce rilevanza determinante alla “datapresumibile” di esaurimento del budget, a dispetto del chiaroriferimento contrattuale (letterale, logico, e di comune volontà deicontraenti) alla “data consuntiva””.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe attribuito rilievo determinante alla data presuntiva diesaurimento del tetto di spesa, in aperto contrasto con la disciplinacontrattuale che farebbe invece riferimento alla data consuntiva.La ricorrente richiama testualmente l’art. 5, comma 3, del contrattostipulato tra le parti, evidenziando che la clausola prevede che laremunerabilità delle prestazioni sanitarie sia ancorata al momentodell’effettivo esaurimento del limite di spesa, accertato a consuntivo,sia nel caso in cui tale esaurimento avvenga prima sia nel caso in cuiavvenga dopo la data indicata nelle comunicazioni previsionalidell’A.S.L.Deduce il ricorso che la Corte territoriale, pur riproducendo laclausola contrattuale, ne avrebbe poi tratto una conclusionediametralmente opposta, affermando – senza motivazione – chesarebbero remunerabili solo le prestazioni rese prima della datapresumibile comunicata dall’A.S.L., con interpretazione che sarebbeSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026priva di riscontro sia nel criterio letterale, sia nel criterio logico, sia nelcriterio della comune intenzione delle parti.Ne conseguirebbe il carattere apparente della motivazione, inquanto la stessa non chiarirebbe le ragioni per le quali una clausola chefa espresso riferimento alla data consuntiva venga interpretata nelsenso di attribuire efficacia dirimente a una data meramenteprevisionale.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., “travisamento di prove legali, e conseguente violazionedell’art. 115 c.p.c. – là dove la Corte territoriale postula che la data dipresumibile sforamento del tetto di spesa è stata “tempestivamente”comunicata dall’A.S.L., circostanza, viceversa, esclusa dalle risultanzeprocessuali”.Si censura la decisione della Corte partenopea nella parte in cui lastessa avrebbe affermato che la data di presumibile sforamento deltetto di spesa era stata tempestivamente comunicata dall’odiernacontroricorrente.Il ricorso deduce il vizio di travisamento di prove legali e laconseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto le affermazionidella decisione impugnata sarebbero confutate dalle risultanzeprocessuali, dalle quali emergerebbe che tutte le comunicazioni inviatedall’A.S.L. erano postume rispetto alla data di presumibile esaurimentodel budget in esse indicata.In particolare, viene richiamata l’ultima comunicazione, datata 1°dicembre 2014, con la quale l’A.S.L. indicava come data di esaurimentodel limite di spesa il 15 settembre 2014, dunque con un evidente scartotemporale.La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe fondato la propriadecisione su una circostanza di fatto – la tempestività delleSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026comunicazioni – che risulterebbe documentalmente esclusa dagli attidi causa.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.2.1.

Quanto al primo motivo, si osserva preliminarmente chequesta Corte è costantemente chiamata a ribadire il principio per cui,a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Tornando al caso ora in esame, è da dire che nessuno dei vizi“estremi” prima enumerati risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Il ricorso, invero, deduce una “totale mancanza di “correlazione”(…) tra l’oggetto (ragioni) del gravame venuto al vaglio della C.d.A. eSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026la motivazione della sentenza che ci occupa”, ma è da osservare che è,semmai, la decisione impugnata ad aver rilevato una totale mancanzadi correlazione tra la motivazione della decisione di prime cure ed ilcontenuto dell’atto di appello.La decisione della Corte d’appello, cioè, ha posto in rilievo che,secondo la decisione di prime cure, le specifiche previsioni del contrattoconcluso tra le parti avevano stabilito che la semplice comunicazionedel superamento del tetto di spesa - e non il superamento in sé –sarebbero valsi ad escludere la remunerazione (“poiché il contratto erachiaro nell’escludere il diritto alla remunerazione per le prestazioni“rese oltre la data prevista nella comunicazione ASL di avvenutosuperamento del tetto di spesa”, in quanto prestazioni rese al di fuoridel contratto, non vi era il diritto del Centro alla remunerazione delleprestazioni oggetto delle fatture azionate”.).Tale ratio decidendi del Tribunale – ha poi concluso ilprovvedimento ora impugnato - non era stata fatta oggetto di censurada parte dell’odierna ricorrente nel proprio gravame, il quale è statopertanto dichiarato radicalmente inammissibile e non disatteso nelmerito, proprio per l’assenza di corrispondenza tra ratio della decisionedel Tribunale e censure mosse nell’atto di appello.Ora, a ben vedere, anche il presente ricorso mostra di non avercolto la ratio della decisione della Corte partenopea – e quindi, diriflesso, la ratio della decisione di primo grado – in quanto lo stessopersiste nell’opporre a tale ratio argomentazioni che risultano prive dispecifica pertinenza.Invero, come, da un lato, sarebbe stato onere della ricorrentecensurare la decisione di prime cure contestando la correttezzadell’interpretazione delle previsioni contrattuali che era stata data dalTribunale – e non limitandosi a richiamare il principio per cui ilSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026superamento del limite di spesa deve essere provato dalla strutturasanitaria – così, dall’altro lato, sarebbe stato onere della ricorrente,nella presente sede di legittimità, censurare la decisione della Corteterritoriale argomentando che l’effettivo contenuto delle censurecontenute nell’atto di appello consisteva proprio in una critica dellaratio espressa dalla decisione di primo grado e che, conseguentemente,la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata sulla base diun erroneo inquadramento del contenuto dello stesso gravame.Il ricorso, invece, si è limitato – come visto – a denunciare unainsanabile contraddittorietà della motivazione della decisioneimpugnata e cioè un vizio che deve considerarsi insussistente,risultando la decisione impugnata del tutto coerente sul piano logico.Dal che deriva l’infondatezza del mezzo.2.2.

Gli ulteriori due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, essendo accomunati da un profilo di inammissibilità.Come già evidenziato in sede di esame del primo motivo, infatti, afronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello adottata dallaCorte partenopea, sarebbe stato onere della ricorrente superare talepronuncia in rito, evidenziando la infondatezza del giudizio diinammissibilità.Per contro, fermo quanto osservato in relazione al primo motivo, ilsecondo ed il terzo mezzo vengono a censurare, non la ratio delladecisione di appello – ratio che, si ripete, consiste nel rilievo di assenzadi concrete critiche alle argomentazioni della decisione del Tribunale –bensì la ratio della decisione di primo grado.È il giudice di prime cure, infatti, che ha procedutoall’interpretazione delle previsioni contrattuali, traendone leconseguenze sfavorevoli all’odierna ricorrente, mentre la CorteSez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026territoriale si è limitata a porre in evidenza che tale interpretazione nonera stata adeguatamente censurata con l’atto di appello.I due motivi di ricorso, quindi, cercano inammissibilmente dicolmare una lacuna presente nell’appello, attribuendo alla Corteterritoriale una statuizione che appartiene invece al giudice di primogrado, dovendosi ribadire che la Corte partenopea non ha in alcunmodo statuito nel merito, essendosi limitata a rilevare l’inammissibilitàdel gravame.Risulta evidente, allora, l’inammissibilità delle censure mosse alladecisione impugnata con riferimento al merito della vicenda, in quantole argomentazioni contenute nei due motivi nulla hanno a che vederecon la ratio decidendi esposta dalla Corte napoletana ed investono,invece, la decisione di prime cure.3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.

S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3656/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3656/2024, pubblicata in data 19 settembre2024, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD ha dichiarato inammissibile l’appelloproposto da RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2605/2018, pubblicatain data 28 novembre 2018.2. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione proposta dalla stessaASL NAPOLI 3 SUD avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2017 ottenutodall’odierna ricorrente per il pagamento della somma di € 207.483,01,oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per prestazioni diradiodiagnostica rese nei mesi di settembre, ottobre, novembre edicembre 2014.L’odierna controricorrente aveva eccepito il superamento del tettodi spesa di macroarea previsto per l’anno 2014 per la branca diradiodiagnostica, deducendo in fatto che tale superamento era statotempestivamente comunicato all’odierna ricorrente mediante plurimecomunicazioni PEC inviate nel mese di settembre 2014.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell’accogliere l’opposizione,revocando il decreto opposto aveva in particolare osservato che:− le parti avevano sottoscritto in data 5 marzo 2015, uncontratto ex art. 8-quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 502/1992,relativo alle prestazioni dell’anno 2014, nel quale era stabilitoche [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD avrebbe dovuto provvedere aSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026comunicare alla ricorrente sia la data prevedibile diraggiungimento del tetto di spesa, sia la data consuntiva dieffettivo raggiungimento dello stesso;− in applicazione delle previsioni contrattuali, l’odiernacontroricorrente aveva inviato plurime comunicazioni di postaelettronica certificata con le quali aveva segnalato sia le dateprevisionali di esaurimento del tetto di spesa sia l’indicazionefinale del superamento del limite al 15 settembre 2014, sullabase dei dati provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] aziendale.Aveva poi rilevato il Tribunale che l’odierna ricorrente non avevacontestato le avverse allegazioni – e cioè sia la ricezione dellecomunicazioni PEC, sia le date di superamento del tetto di spesa inqueste ultime indicate – ed aveva quindi concluso che, in forza delcontratto, le prestazioni rese oltre la data comunicata di superamentodel tetto di spesa non potevano essere remunerate.3. La Corte d’appello di Napoli, nel dichiarare inammissibile l’unicomotivo di appello proposto dalla RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] C.S.A.S., ha rilevato che con il proprio gravame la società avevacensurato l’erronea valutazione delle prove operata dal Tribunale, siasostenendo che le comunicazioni inviate dall’odierna controricorrenteavevano natura meramente previsionale e non integravano provadell’effettivo superamento del tetto di spesa sia evidenziandol’impossibilità per il singolo centro accreditato di conoscereautonomamente il superamento del tetto di macroarea, trattandosi didati nella disponibilità esclusiva dell’A.S.L.La Corte territoriale, tuttavia, ha osservato che, fermo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui, inmateria di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, ilsuperamento del tetto di spesa costituisce un fatto impeditivo delSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026diritto alla remunerazione, il cui onere probatorio grava sull’entedebitore – era tuttavia da ritenere che, una volta che tale superamentofosse stato dedotto e supportato da idonee comunicazioni, spettavaall’odierna ricorrente contestarne specificamente i presupposti.La Corte ha poi evidenziato che la decisione del Tribunale si eravenuta a basare su due rationes decidendi - da un lato, la provadell’avvenuta comunicazione all’odierna ricorrente delle date dipresumibile superamento del tetto di spesa nei tempi contrattualmenteprevisti; dall’altro, la mancata contestazione specifica di talicomunicazioni e della loro ricezione – ed ha concluso che il gravamenon si confrontava realmente con tali rationes, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. limitata a dedurre in via astratta lamancata prova dell’effettivo superamento del tetto di spesa e deipresupposti della regressione tariffaria, senza tuttavia contestare né diaver ricevuto le comunicazioni PEC né le date di superamento del tettodi spesa indicate dall’A.S.L. né che le prestazioni fatturate fossero staterese dopo la data comunicata di esaurimento del budget.La Corte d’appello ha quindi concluso che il motivo di appellorisultava privo di specifica correlazione con la motivazione dellasentenza impugnata ed era quindi inammissibile.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre RAGGI X [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c.: “motivazione meramente apparente (omessa nel suocontenuto minimo di legge) su punto decisivo, e conseguenteviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – là dove la Corte territoriale, neldecidere il gravame sulla (mancata) prova del superamento (effettivo)del limite di spesa, afferma, senza alcuna spiegazione, che lo stesso èinammissibile perché l’appellante non ha contestato di aver ricevuto lecomunicazioni della data presuntiva di esaurimento del tetto, né di avererogato le prestazioni di causa dopo tale data presunta”.Evidenzia il ricorso che la Corte d’Appello, pur richiamandocorrettamente il principio per cui ciò che rileva, quale fatto impeditivodella remunerazione delle prestazioni sanitarie, è l’avvenutosuperamento effettivo del tetto di spesa, ha poi dichiaratoinammissibile l’appello senza fornire alcuna spiegazione logicamentecoerente, in particolare ritenendo che la ricorrente non avessecontestato né la ricezione delle comunicazioni relative alla datapresuntiva di esaurimento del tetto di spesa, né l’erogazione delleprestazioni dopo tale data.Deduce il ricorso che tale argomentazione risulta del tutto avulsadall’oggetto reale del motivo di appello, che non verteva sulla ricezionedelle comunicazioni o sulla loro tempestività, bensì sull’irrilevanzagiuridica della data presuntiva rispetto alla data effettiva (consuntiva)di esaurimento del budget, unica rilevante per legge e per contratto.La sentenza impugnata, pertanto, non consentirebbe dicomprendere per quale ragione la mancata contestazione di datipresuntivi comporterebbe l’inammissibilità di un gravame fondatoproprio sulla necessità di accertare il superamento effettivo del tetto dispesa.Sez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026Da ciò deriverebbe, ad avviso della ricorrente, una motivazione soloapparente, incapace di rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguitodal giudice di appello e, quindi, inidonea a consentire il controllo dilegittimità.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., “motivazione meramente apparente (omessa nel suocontenuto minimo di legge) su punto decisivo, e conseguenteviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – là dove la Corte territoriale, senzaalcuna spiegazione, attribuisce rilevanza determinante alla “datapresumibile” di esaurimento del budget, a dispetto del chiaroriferimento contrattuale (letterale, logico, e di comune volontà deicontraenti) alla “data consuntiva””.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe attribuito rilievo determinante alla data presuntiva diesaurimento del tetto di spesa, in aperto contrasto con la disciplinacontrattuale che farebbe invece riferimento alla data consuntiva.La ricorrente richiama testualmente l’art. 5, comma 3, del contrattostipulato tra le parti, evidenziando che la clausola prevede che laremunerabilità delle prestazioni sanitarie sia ancorata al momentodell’effettivo esaurimento del limite di spesa, accertato a consuntivo,sia nel caso in cui tale esaurimento avvenga prima sia nel caso in cuiavvenga dopo la data indicata nelle comunicazioni previsionalidell’A.S.L.Deduce il ricorso che la Corte territoriale, pur riproducendo laclausola contrattuale, ne avrebbe poi tratto una conclusionediametralmente opposta, affermando – senza motivazione – chesarebbero remunerabili solo le prestazioni rese prima della datapresumibile comunicata dall’A.S.L., con interpretazione che sarebbeSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026priva di riscontro sia nel criterio letterale, sia nel criterio logico, sia nelcriterio della comune intenzione delle parti.Ne conseguirebbe il carattere apparente della motivazione, inquanto la stessa non chiarirebbe le ragioni per le quali una clausola chefa espresso riferimento alla data consuntiva venga interpretata nelsenso di attribuire efficacia dirimente a una data meramenteprevisionale.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., “travisamento di prove legali, e conseguente violazionedell’art. 115 c.p.c. – là dove la Corte territoriale postula che la data dipresumibile sforamento del tetto di spesa è stata “tempestivamente”comunicata dall’A.S.L., circostanza, viceversa, esclusa dalle risultanzeprocessuali”.Si censura la decisione della Corte partenopea nella parte in cui lastessa avrebbe affermato che la data di presumibile sforamento deltetto di spesa era stata tempestivamente comunicata dall’odiernacontroricorrente.Il ricorso deduce il vizio di travisamento di prove legali e laconseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto le affermazionidella decisione impugnata sarebbero confutate dalle risultanzeprocessuali, dalle quali emergerebbe che tutte le comunicazioni inviatedall’A.S.L. erano postume rispetto alla data di presumibile esaurimentodel budget in esse indicata.In particolare, viene richiamata l’ultima comunicazione, datata 1°dicembre 2014, con la quale l’A.S.L. indicava come data di esaurimentodel limite di spesa il 15 settembre 2014, dunque con un evidente scartotemporale.La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe fondato la propriadecisione su una circostanza di fatto – la tempestività delleSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026comunicazioni – che risulterebbe documentalmente esclusa dagli attidi causa.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.2.1. Quanto al primo motivo, si osserva preliminarmente chequesta Corte è costantemente chiamata a ribadire il principio per cui,a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Tornando al caso ora in esame, è da dire che nessuno dei vizi“estremi” prima enumerati risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Il ricorso, invero, deduce una “totale mancanza di “correlazione”(…) tra l’oggetto (ragioni) del gravame venuto al vaglio della C.d.A. eSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026la motivazione della sentenza che ci occupa”, ma è da osservare che è,semmai, la decisione impugnata ad aver rilevato una totale mancanzadi correlazione tra la motivazione della decisione di prime cure ed ilcontenuto dell’atto di appello.La decisione della Corte d’appello, cioè, ha posto in rilievo che,secondo la decisione di prime cure, le specifiche previsioni del contrattoconcluso tra le parti avevano stabilito che la semplice comunicazionedel superamento del tetto di spesa - e non il superamento in sé –sarebbero valsi ad escludere la remunerazione (“poiché il contratto erachiaro nell’escludere il diritto alla remunerazione per le prestazioni“rese oltre la data prevista nella comunicazione ASL di avvenutosuperamento del tetto di spesa”, in quanto prestazioni rese al di fuoridel contratto, non vi era il diritto del Centro alla remunerazione delleprestazioni oggetto delle fatture azionate”.).Tale ratio decidendi del Tribunale – ha poi concluso ilprovvedimento ora impugnato - non era stata fatta oggetto di censurada parte dell’odierna ricorrente nel proprio gravame, il quale è statopertanto dichiarato radicalmente inammissibile e non disatteso nelmerito, proprio per l’assenza di corrispondenza tra ratio della decisionedel Tribunale e censure mosse nell’atto di appello.Ora, a ben vedere, anche il presente ricorso mostra di non avercolto la ratio della decisione della Corte partenopea – e quindi, diriflesso, la ratio della decisione di primo grado – in quanto lo stessopersiste nell’opporre a tale ratio argomentazioni che risultano prive dispecifica pertinenza.Invero, come, da un lato, sarebbe stato onere della ricorrentecensurare la decisione di prime cure contestando la correttezzadell’interpretazione delle previsioni contrattuali che era stata data dalTribunale – e non limitandosi a richiamare il principio per cui ilSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026superamento del limite di spesa deve essere provato dalla strutturasanitaria – così, dall’altro lato, sarebbe stato onere della ricorrente,nella presente sede di legittimità, censurare la decisione della Corteterritoriale argomentando che l’effettivo contenuto delle censurecontenute nell’atto di appello consisteva proprio in una critica dellaratio espressa dalla decisione di primo grado e che, conseguentemente,la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata sulla base diun erroneo inquadramento del contenuto dello stesso gravame.Il ricorso, invece, si è limitato – come visto – a denunciare unainsanabile contraddittorietà della motivazione della decisioneimpugnata e cioè un vizio che deve considerarsi insussistente,risultando la decisione impugnata del tutto coerente sul piano logico.Dal che deriva l’infondatezza del mezzo.2.2. Gli ulteriori due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, essendo accomunati da un profilo di inammissibilità.Come già evidenziato in sede di esame del primo motivo, infatti, afronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello adottata dallaCorte partenopea, sarebbe stato onere della ricorrente superare talepronuncia in rito, evidenziando la infondatezza del giudizio diinammissibilità.Per contro, fermo quanto osservato in relazione al primo motivo, ilsecondo ed il terzo mezzo vengono a censurare, non la ratio delladecisione di appello – ratio che, si ripete, consiste nel rilievo di assenzadi concrete critiche alle argomentazioni della decisione del Tribunale –bensì la ratio della decisione di primo grado.È il giudice di prime cure, infatti, che ha procedutoall’interpretazione delle previsioni contrattuali, traendone leconseguenze sfavorevoli all’odierna ricorrente, mentre la CorteSez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicaz ion e 01/07/2026territoriale si è limitata a porre in evidenza che tale interpretazione nonera stata adeguatamente censurata con l’atto di appello.I due motivi di ricorso, quindi, cercano inammissibilmente dicolmare una lacuna presente nell’appello, attribuendo alla Corteterritoriale una statuizione che appartiene invece al giudice di primogrado, dovendosi ribadire che la Corte partenopea non ha in alcunmodo statuito nel merito, essendosi limitata a rilevare l’inammissibilitàdel gravame.Risulta evidente, allora, l’inammissibilità delle censure mosse alladecisione impugnata con riferimento al merito della vicenda, in quantole argomentazioni contenute nei due motivi nulla hanno a che vederecon la ratio decidendi esposta dalla Corte napoletana ed investono,invece, la decisione di prime cure.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 6102/2025Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 22558/2026Data pubblicazione 01/07/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez. S1 - R.G. 6102/2025 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 12 di 12
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