CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 1956
Cassazione n. 19135/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Ferrara il 9/7/1956 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 22/6/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/7/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, condannandolo per l'effetto alla pena di mesi sette di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive in ordine alla tenuità del fatto con motivazione illogica in quanto, prescindendo dall'entità del danno, ha ritenuto l'abitualità della condotta facendo leva sulle dichiarazioni della p.o. e della compagna Chiarini che hanno riferito di reiterate pregresse condotte di danneggiamento all'autovettura mentre la stessa trovavasi posteggiata sulla pubblica via. Tuttavia in relazione a detti episodi, mai giudiziariamente accertati, non risulta provata la responsabilità del prevenuto sicché gli stessi non sono idonei ad integrare il comportamento abituale di carattere ostativo alla luce dell'interpretazione fornita da Sezioni Unite Tushaj e della successiva elaborazione giurisprudenziale, alla cui stregua le denunzie contro ignoti non possono rilevare sulla base di un mero sospetto. Aggiunge che al riguardo risultano travisate le dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito in relazione ai precedenti danneggiamenti di meri sospetti nei confronti del ricorrente, mai sfociati nell'iscrizione di notizie di reato a suo carico; 2.2 il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione sulla base della valorizzazione dei precedenti episodi di danneggiamento in assenza di elementi che ne giustifichino l'attribuibilità al prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimità, sulla scia dei principi affermati da Sez. U. Tushaj in tema di abitualità ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha chiarito che i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787 - 01). Ha in conseguenza escluso che ai fini della configurabilità del presupposto ostativo della abitualità del reato, possa connettersi rilevanza alla mera presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte, dovendo il giudice, sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, verificare l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Rv. 274274 - 01; n. 57355 del 11/10/2018, Rv. 274948 - 01). 1.1 Nella specie i giudici d'appello hanno disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ritenendo sufficienti ai fini dell'abitualità l'esistenza di sospetti in capo al ricorrente in ordine a pregressi episodi di danneggiamento ai danni della stessa autovettura delle pp.00., mai sfociati (a quanto consta) nell'iscrizione della notizia di reato nei confronti del prevenuto e in successivi sviluppi giudiziari. 2.La definizione di comportamento abituale che si rinviene al comma 3 dell'art. 131 bis cod.pen. -che espressamente evoca, per quanto qui rileva, la commissione di più reati della stessa indole- presuppone che su tratti di condotte illecite già accertate o, comunque, che "si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza" (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). La cennata decisione ha evidenziato che la disposizione richiama non condanne già intervenute ma esclusivamente reati della stessa indole e l'alterità al plurale dei reati, diversi da quello oggetto del processo, non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva, venendo in rilievo l'apprezzamento circa la serialità dei comportamenti. La pluralità dei reati può concretarsi, inoltre, non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui. Il massimo consesso ha riassuntivamente chiarito:Insomma, nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis". Nello stesso senso circa la possibilità di accertamento incidentale di reati della stessa indole, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 - 01 2.1 Nella specie, dunque, la Corte di Appello non ha oltrepassato i limiti della propria cognizione richiamando a fini ostativi gli altri episodi analoghi di cui erano rimaste vittime le pp.00., ma ha omesso il necessario scrutinio incidentale delle singole vicende, necessario a dar conto dell'attribuibilità dei fatti all'odierno prevenuto, richiamando assertivamente una prova logica di cui non ha dato adeguata contezza.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna perché emendi la criticità rilevata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il