CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10953/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano, perquanto di interesse in questa sede, ha confermato la reiezione della richiesta di liberazioneanticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai semestri di detenzione soffertadal 21 luglio 2021 al 21 gennaio 2022, dal 22 luglio 2022 al 21 gennaio 2023 e dal 22 luglio2024 al 21 gennaio 2025 in ragione delle varie infrazioni disciplinari da lui commesse nelcorso di tali periodi di carcerazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69bis ord. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato ha evidenziato che le condotte del condannato dettagliatamente indicate dalTribunale di sorveglianza non consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel corso dei semestri in questione;Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontanocon il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza perrespingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazionedegli elementi processuali;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10953/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4204/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38496/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano, perquanto di interesse in questa sede, ha confermato la reiezione della richiesta di liberazioneanticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai semestri di detenzione soffertadal 21 luglio 2021 al 21 gennaio 2022, dal 22 luglio 2022 al 21 gennaio 2023 e dal 22 luglio2024 al 21 gennaio 2025 in ragione delle varie infrazioni disciplinari da lui commesse nelcorso di tali periodi di carcerazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69bis ord. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato ha evidenziato che le condotte del condannato dettagliatamente indicate dalTribunale di sorveglianza non consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel corso dei semestri in questione;Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontanocon il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza perrespingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazionedegli elementi processuali;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]