CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18194/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Sassari con sentenza 25/6/2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MURO Walter. 3. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata ammissione di perizia sulla capacità del ricorrente, risulta inammissibile la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza del risarcimento del danno, è inammissibile in conseguenza del carattere pacificamente tardivo dell'intervenuto risarcimento. Infatti, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv. 279270 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20836 del 13/04/2018 Rv. 272933 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017 Rv. 271666 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore I