CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 38621/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Mario e PILLITTU Marcello, ha depositato nota scritta datata 1 ottobre 2021 con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] Mario e PILLITTU Marcello, con la quale costoro erano stati condannati per un tentativo di furto in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod. pen., ai danni della Centrale ENEL di Molentargius, posto in essere mediante il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a impossessarsi di cavi di grosse e medie dimensioni, rinvenuti già tranciati all'interno del sito, azione interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine (in Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, con unico atto e a mezzo dello stesso difensore, formulando un motivo, con il quale hanno dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, osservando che l'ENEL, già trasformata in società per azioni, a partire dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia nel 1999, opera non più come concessionario di pubblico servizio, ma come soggetto di diritto privato, quotato in borsa. Sotto altro profilo, la difesa ha osservato che nessun pregiudizio ha subito il servizio pubblico, sia perché liberalizzato, sia perché la centrale in questione non era più alimentata e versava in stato di abbandono. Quanto alla condizione del sito, la difesa ha opposto che la centrale era recintata da mura alte oltre due metri e cinquanta centimetri e, quindi, ben protetta e sorvegliata, come emerso dalla istruttoria. Pertanto, secondo la difesa, una volta elisa l'aggravante, il delitto deve essere qualificato come ipotesi semplice di cui all'art. 624 cod. pen., punibile a querela della persona offesa, nella specie mancante, con conseguente declaratoria di improcedibilità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati ha rassegnato atto scritto, datato 1 ottobre 2021, con il quale ha concluso per l'annullamento con tutte le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale, richiamata la sentenza appellata quanto alla esposizione degli elementi probatori, ha ritenuto la sussistenza della contestata aggravante, osservando come la centrale ENEL in questione rivestisse il connotato oggettivo, quale impianto industriale funzionale alla produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica, la cui titolarità e gestione è, da un punto di vista soggettivo, in capo a un ente pubblico economico e, in ogni caso, a soggetto che riveste la qualifica di concessionario imprenditoriale di pubblico servizio. In tal modo, quel giudice ha disatteso l'argomentazione difensiva secondo la quale il maggior disvalore del fatto non poteva esser ricollegato a un impianto in disuso, avendo gli stessi operanti riferito che una parte della centrale non era alimentata, mentre l'altra era attiva e in funzione. Pertanto, per i giudici territoriali non poteva sussistere alcun dubbio circa la natura complessiva di stabilimento pubblico del luogo ove l'azione criminosa era stata realizzata, non essendo ipotizzabile una arbitraria e estemporanea parcellizzazione di un complesso industriale di vaste dimensioni e funzionalità. Peraltro, la rilevanza della parziale non operatività del sito era stata già considerata dal Tribunale per escludere la diversa aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis, cod. pen., siccome espressamente tipizzata e riferita alle cose funzionali e utili alla erogazione di energia elettrica, distinte dalle cose con esclusiva connotazione pubblicistica in punto di appartenenza, come previsto dall'art. 625 n. 7 cod. pen. 3. Il motivo è infondato. Le argomentazioni difensive non colgono nel segno, poiché tralasciano di considerare che la Corte territoriale, tra le altre argomentazioni, ha dato anche rilievo alla natura del servizio erogato dall'ente economico persona offesa, a prescindere dalla natura pubblica o privata di esso. Tanto basta per ritenere integrata la aggravante in esame, a mente del consolidato orientamento giurisprudenziale, giovando un richiamo alla giurisprudenza di questa stessa Sezione che ha, infatti, già chiarito, sia pur con riferimento ad altro ente (Poste italiane SpA), che integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. l'impossessamento di assegni e carte di credito sottratte dai locali delle "Poste italiane", attualmente costituenti S.p.A., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire (cfr. sez. 4, n. 2333 del 28/11/2017, dep. 2018, Dell'Ovo e altri, Rv. 271756; n. 39257 del 20/9/2011, P.G. in proc. Christoph, Rv. 251435). Precedenti rispetto ai quali, tuttavia, non si ritiene di ribadire l'ulteriore assunto secondo cui anche i locali nei quali detto servizio si svolge assumerebbero la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, affermazione comunque non rilevante nella specie, atteso che la maggiore offensività della condotta va ricollegata direttamente alla natura del servizio erogato. Peraltro, per rispondere all'ulteriore argomento difensivo, con il quale si è evidenziato che, nella specie, nessun pregiudizio poteva dirsi arrecato al servizio pubblico, deve pure ribadirsi che l'aggravante in esame è configurabile anche in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (cfr. sez. 4, n. 1850 del 7/172016, Cagnassone ed altro, Rv. 266229). Nessun pregio ha, infine, la censura riguardante la mancata contestazione, anche in fatto, della aggravante della esposizione alla pubblica fede, non avendo la Corte d'appello ritenuto integrata tale declinazione dell'elemento circostanziale in esame. 7. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso il 5 ottobre 2021 0FTGE ,