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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 30361/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25223-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 2411/2021 della CORTE D'APPELLO di 6/44k 91/ ROMA, depositata i1-01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25223 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 2411 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito della dichiarazione resa da questo nel relativo processo esecutivo, in quanto attestante la pendenza di precedenti pignoramenti d'importo maggiore del credito azionato, e dunque negativa, in difetto di dichiarazione di vincolo dell'eventuale residuo, palesatosi sussistente all'esito delle ordinanze di assegnazione pronunciate nell'ambito delle previe procedure coattive; aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato il difetto d'interesse, con statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva ribadito come la dichiarazione fosse da intendersi comunque positiva; sono rimasti intimati il terzo pignorato e il debitore esecutato; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cod. civ., 100, 547, 550, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso terzo, con missiva integrativa, aveva qualificato la negativa la propria dichiarazione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere rinviato alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380- bis, terzo comma, cod. proc. civ.; P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25223-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 2411/2021 della CORTE D'APPELLO di 6/44k 91/ ROMA, depositata i1-01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 2411 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito della dichiarazione resa da questo nel relativo processo esecutivo, in quanto attestante la pendenza di precedenti pignoramenti d'importo maggiore del credito azionato, e dunque negativa, in difetto di dichiarazione di vincolo dell'eventuale residuo, palesatosi sussistente all'esito delle ordinanze di assegnazione pronunciate nell'ambito delle previe procedure coattive; aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato il difetto d'interesse, con statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva ribadito come la dichiarazione fosse da intendersi comunque positiva; sono rimasti intimati il terzo pignorato e il debitore esecutato; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cod. civ., 100, 547, 550, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso terzo, con missiva integrativa, aveva qualificato la negativa la propria dichiarazione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere rinviato alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380- bis, terzo comma, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile. Co