CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1986
Cassazione n. 24923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1986 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure proposte nell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla mancata rideterminazione della pena in misura pari al minimo edittale ed alla mancata valutazione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato, in particolare, che la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nel caso di specie l'onere argomentativo della Corte territoriale deve ritenersi correttamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come il disvalore delle concrete modalità della condotta e l'intensità del dolo non consentissero di cogliere elementi di segno positivo atti a giustificare l'applicazione del beneficio in parola); che, inoltre, la censura proposta con riguardo alla mancata rideterminazione della pena in misura pari al minimo edittale è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che, infine, la doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dovendo al riguardo ribadirsi come sia onere dell'imputato richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M