CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 27220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12341-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, lamentando che i convenuti avevano edificato, sul loro terreno, un immobile in violazione delle distanze legali ed un muro di cinta di altezza superiore a tre metri ed invocandone la condanna a demolire i suindicati manufatti e ad arretrare sino a dieci metri dal confine tra i due fondi. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna degli attori all’arretramento del loro edificio sino al rispetto delle distanze legali. Con sentenza n. 87/2013 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ordinando la demolizione di alcuni manufatti accessori (un garage ed un ripostiglio) posti a ridosso del confine, poiché realizzati dal Frasca e dalla Bordonaro in violazione delle distanze legali. Il primo giudice riteneva, al contrario, legittima l’edificazione del corpo abitativo, perché non violativa delle norme sulle distanze tra le costruzioni. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], anche in veste di erede di [OSCURATO:PERSONA], e si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando appello incidentale in relazione alla parte della domanda non accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 30/2018, la Corte di Appello di Catania accoglieva in parte l’appello proposto dalla Lisfera, ordinando agli appellanti incidentali di arretrare anche il loro edificio principale sino a dieci metri dal confine e di demolire il muro edificato a confine. Rigettava, nel resto, sia l’impugnazione principale che quella incidentale. La Corte distrettuale, in particolare, riteneva le previsioni del regolamento locale, che impongono il rispetto della distanza di dieci metri dal confine, prevalenti su quelle del codice civile. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. La parte intimata non ha svolto attività nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , i ricorrenti lamentano la violazion e e falsa applicazione degli artt. 112, 189, 190, 352 c.p.c., 24 Cost., 873 c.c. e 30 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Noto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente: 1) consentito il deposito della memoria di replica in assenza di precedente deposito della comparsa conclusionale; 2) ritenuto prevalente la distanza tra la costruzione ed il confine, piuttosto che quella prevista tra le costruzioni; 3) ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero insistito, in appello, per l’accoglimento della domanda di arretramento dei fabbricati eretti dalla Lisfera sino al rispetto della distanza di 10 metri dal confine. Infine, come ultimo argomento, non autonomamente proposto ma enucleabile dal motivo, i ricorrenti contestano la statuizione con cui la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la loro doglianza relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione di una stradella esistente in loco. Il primo profilo è inammissibile. La memoria di replica ha lo scopo di consentire alla parte di replicare, appunto, alla comparsa conclusionale avversaria; il suo deposito, dunque, non è precluso dal fatto che la parte abbia scelto di non depositare a sua volta comparsa conclusionale, affidando la propria difesa al solo scritto previsto per la replica. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n . 2976 del 07/02/2020 , Rv. 657028; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 , Rv. 607123 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 4211del 25/03/2002, Rv. 553244). Il secondo profilo è del pari inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che il muro eretto sul confine avesse funzione di contenimento di un dislivello creato artificialmente e lo ha, di conseguenza, considerato sub specie di costruzione, assoggettandolo all’obbligo di rispettare le norme sulle distanze. I ricorrenti affermano che, in realtà, tale muro non era sporgente dal suolo, ma sul punto la Corte distrettuale accerta trattarsi di muro con altezza superiore a tre metri , e dunque certamente fuori terra: i ricorrenti non s i confronta no con tale accertamento in fatto, con conseguente inammissibilità, per questa parte, della doglianza. La Corte siciliana ha poi accertato che il manufatto degli odierni ricorrenti si trova a distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento locale e, su tale base, ne ha ordinato l’arretramento. Tale statuizione non è adeguatamente attinta dai ricorrenti, che neanche contestano la circostanza – valorizzata dal giudice di merito–che il loro edificio si trova ad una distanza dal confine variabile da 6,95 e 7,50 metri. Di conseguenza, la censura è inammissibile anche per questo aspetto. Quanto invece al terzo profilo dell’articolata censura in esame, esso è inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti , infatti, non riportano le conclusioni che avevano rassegnato in seconde cure, e dunque non consentono al collegio la verifica del vizio processuale lamentato. Essi affermano di aver insistito anche nella domanda di arretramento del manufatto della Lisfera fino a dieci metri dal confine, ma ciò non emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 4).Nel ricorso , i ricorrenti non indicano in modo preciso il modo in cui detta domanda sarebbe stata riproposta anche in appello, ma si limitano ad affermare di aver operato un generico rinvio al contenuto dei precedenti scritti difensivi; il che, tuttavia, non implica la riproposizione di tutte le domande originariamente proposte in prime cure. Infine, con riferimento all’ultima questione, relativa alle spese di manutenzione della stradalle, essa è inammissibile, sia perché proposta in modo del tutto generico, sia perché la censura non si confronta con la ratiodella decisione impugnata. Sul punto, infatti, la Corte di Appello afferma: 1) che il Tribunale aveva ritenuto che il Frasca e la Bordonaro fossero tenuti a rimborsare 1/3 della spesa in quanto titolari della servitù di passaggio sulla stradella ed in forza dell’impegno dagli stessi convenzionalmente assunto; 2) che la censura proposta in seconde cure dagli odierni ricorrenti non sottoponeva a critica l’intera statuizione, contenuta nella decisione di prime cure, ma soltanto la sua prima parte, poiché i due odierni ricorrenti avevano dedotto di essere proprietari esclusivi della stradella, senza tuttavia nulla dire circa l’impegno convenzionalmente assunto sulla sua manutenzione. Nel motivo in esame, Frasca e Bordonaro deducono: 1) che la Lisfera non avrebbe titolo di pretendere alcun contributo, poiché la stradella sarebbe stata realizzata senza le prescritte autorizzazioni amministrative; 2) che comunque essi non sarebbero tenuti a nessun contributo perché non utilizzano la stradella, che è realizzata su terreno di loro proprietà ma a servizio esclusivo della proprietà Lisfera. Anche nella censura, dunque, nulla si dice circa l’impegno convenzionale sulla cui base il giudice di merito ha ravvisato l’obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione della stradella. Di conseguenza, la doglianza proposta dagli odierni ricorrenti non si confronta in modo adeguato con la ratio della decisione della Corte distrettuale. Inoltre, è del tutto irrilevante la questione dell’assenza delle autorizzazioni amministrative (peraltro nuova, poiché non risultante dalla sentenza impugnata, nè accompagnata dall’indicazione del momento processuale in cui essa sarebbe stata proposta). Quel che rileva, infatti, non è la regolarità urbanistica, ma l’effettiva esistenza della strada, nonché la sua fattuale destinazione a servizio delle due proprietà. Per lo stesso motivo, non rileva neppure il fatto che i ricorrenti non la utilizzino, poiché la sua semplice esistenza, a servizio dei due fondi (cosa, questa, che la Corte di Appello ha ritenuto all’esito di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede), giustifica la statuizione sul riparto delle spese di manutenzione. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi