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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 23391/2026

Testo disponibile della fonte

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a del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2104/2022 depositatail 01/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente.Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Stellato e confermato la legittimità del diniego espresso con nota del 4maggio 2011 dal Ministero dell’interno – quale successore della AgenziaAutonoma per la gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali –alla nomina della predetta a Segretario della Provincia di Latina, come daindividuazione del Presidente della Provincia in data 28 aprile 2011.2.

La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale nei seguentitermini.Avverso il diniego la Stellato aveva promosso un procedimentod’urgenza ex art. 700 c.p.c., rigettato con decreto poi riformato in sede direclamo, con l’immediata assegnazione alla reclamante dell’incarico incontestazione.

Il Ministero aveva agito in riassunzione per accertare lalegittimità del diniego opposto per violazione dell’art. 31, comma 4, delCCNL di settore, a norma del quale: «nell’ambito della fascia A, per lanomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogodi provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità diservizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia.», requisitodi anzianità non integrato dal periodo che la dipendente aveva trascorsopresso il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], provenendo dalla“disponibilità” di cui all’art. 101 T.U.E.L.Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del Ministero accedendoalla tesi che esclude la surrogabilità del biennio di anzianità con il servizioprestato presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle espressamenteindicate nelle delibere AGES n.223/2003 e 248/2003 (i.e. la stessa AGES,la [OSCURATO:PERSONA] della Pubblica amministrazione Locale e il [OSCURATO:PERSONA] e Territoriali del Ministero dell’interno).Nel confermare le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, la Corted’appello ha disatteso gli articolati motivi di impugnazione come segue.2.1.

Il primo motivo, con cui era stato rilevato il vizio di motivazionedella sentenza e violazione, da parte del Tribunale di Latina, dell’art. 118Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026disp. att. c.p.c., è stato reputato infondato, perché il giudice di primo grado,pur rinviando alla motivazione già espressa nell’ordinanza ex art. 700 c.p.c.poi riformata, non si era limitato ad una adesione acritica, consentendo,dunque, alle parti di comprendere il proprio convincimento.2.2.

In ordine al secondo motivo di appello, articolato in tre diverseargomentazioni, è stato osservato che: a) il potere del Ministero circa lanomina non risiede nell’art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 465 del 1997,superato nel nuovo ordinamento, ma preesiste a tale disposizione e si radicanel fatto che è con il Ministero e non con l’ente locale che il segretarioinstaura il rapporto di impiego, come si evince dalla delibera AGES n.150/1999, tuttora in vigore; b) l’accordo del 13 febbraio 2007 – che, nellaprospettazione della dipendente, chiariva che non erano necessaripresupposti ulteriori oltre al rispetto della classificazione degli enti localistabilita dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997 – disciplinaesclusivamente il caso giudiziario ad esso relativo, come confermato dallastessa ARAN in un parere allegato alla memoria di appello dalla difesaerariale; c) non è applicabile l’art. 101 T.U.E.L., che riconosce ai segretaricomunali e provinciali in disponibilità utilizzati da altre amministrazioni «lapiena salvaguardia della posizione giuridica», quale disposizione riservataai segretari privi di incarico da oltre due anni, situazione non ricorrente nellaspecie.2.3.

Quanto al terzo motivo di appello, con il quale veniva contestata lastessa necessità del possesso del requisito di anzianità di cui all’art. 31,comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], richiamando la tabella A allegata alla legge n. 604 del1962 di suddivisione delle province in due classi (la classe 1/B, compostadalle Province con meno di 250.000 abitanti, come appunto quella di Latina,con conseguente legittimazione alla nomina a prescindere dalla dettaanzianità, in ragione del possesso della qualifica di “segretario comunalegenerale di prima classe”), la richiamata tabella era stata abrogata dall’art.35 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, dal momento che l’art. 17, commaNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/202674, della legge n. 127 del 1997 (di cui il d.P.R. costituisce attuazione) avevarimesso la materia alla contrattazione collettiva.2.4.

Soprassedendo sul quarto motivo di appello (non rilevante nellapresente sede), in relazione al quinto motivo di appello, rubricato come“error in judicando”, con cui si lamentava la particolare formulazione deldispositivo che “accerta” (al tempo presente) che la dipendente non avevamaturato i due anni di anzianità richiesti ai fini della nomina in questione,mentre, già al tempo della sentenza, a sette anni dalla introduzione delprimo giudizio cautelare, ogni anzianità di servizio era ormai stata maturata,la censura si sostanzia in una sorta di istanza per la correzione di un erroremateriale, evincendosi, comunque, dal contesto della sentenza, pur inassenza di riferimenti circa l’epoca del deposito del ricorso, l’ancorarsi deldictum al momento della instaurazione del giudizio di accertamento da partedel Ministero.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MatronaStellato sulla base di quattro motivi, cui il Ministero dell’interno resiste concontroricorso.4.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione dell’art. 118, disp. att. c.p.c. in quanto, a fronte delmotivo di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primogrado per richiamo al provvedimento cautelare superato in sede di reclamo,la Corte, omettendo ogni confronto tra l’ordinanza di accoglimento delCollegio e la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a ricercare la validitàdella pronuncia integrandone ex novo la motivazione.1.1.

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, posto che ilgiudice d’appello ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse el’eventuale nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazioneNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026non avrebbe comunque comportato la rimessione della causa al primogiudice, quale vizio non rientrante fra le ipotesi tassative di cui agli artt. 353e 354 c.p.c. (in tal senso, Cass. Sez. 3, 03/03/2025, n. 5644).2.

Il secondo mezzo è articolato in tre sotto censure, che ricalcano quellegià svolte in appello.2.1.

Con la prima sub censura, si lamenta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15, comma 6, del d.P.R. n.465del 1997, nonché dell’art. 17 della legge n.127 del 1997, oltre che degliartt. 97, 99 e 100 del d.lgs. n.267 del 2000.

Ad avviso della ricorrente, laCorte territoriale, pur essendosi integralmente riportata alle motivazioniespresse del giudice adito ex art. 700 c.p.c., e dunque, al ruolo che l’art.15,comma 6, del d.P.R. n.465 del 1997 avrebbe assunto per legittimare ildiniego espresso dal Ministero, avrebbe poi contraddetto tale ricostruzione,ritenendo che la fonte di tale potestà preesistesse alla nuova disciplina peressere piuttosto riconnessa anche alla delibera n.150 del 1999 dell’AGES,tuttora in vigore.

Si assume, invece, che la citata delibera n.150 nonpotrebbe rivestire il valore di fonte, laddove il legislatore di rango primario,cessato il periodo di prima attuazione della riforma del 1997, avrebbeaffidato il potere di nomina del segretario unicamente al sindaco o alpresidente della provincia, con il solo limite di sceglierlo tra gli iscrittiall’Albo.2.1.1.

La doglianza è infondata, sia pure con la (parziale) correzionedella sentenza impugnata.Sul punto, il quadro normativo di riferimento va ricostruito in conformitàa risalenti precedenti di questa Corte, richiamabili nei limiti di applicabilitàratione temporis alla presente fattispecie (Cass. Sez.

L, 09/02/2007, n.2892; Cass. Sez.

L, 28/01/2009, n. 2167).Il personale con qualifica di segretario comunale o provinciale, purappartenendo al genus dell’impiego statale, ne costituiva una species,regolamentata da un ordinamento particolare (legge n. 604 del 1962) e nonNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026dal d.P.R. n. 3 del 1957, in correlazione con la peculiare caratteristica dellanon coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che neutilizzava le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico.

Il descrittoordinamento è stato sostituito con quello recato dalla legge n. 127 del 1997e dal d.P.R. n. 465 del 1997.

Le norme relative al regime definitivo sonostate poi trasfuse nel d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali -.Nel nuovo ordinamento, l’amministrazione datrice di lavoro dei segretariè diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, aisensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Pertanto, anche nel nuovoordinamento è rimasta confermata la peculiarità della non coincidenzadell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza leprestazioni (nei cui confronti è espressamente configurata una dipendenzafunzionale: art. 99 del d.lgs. n. 267 del 2000), anche se, nel nuovo regime,è conferito esclusivamente all’ente locale il potere di nomina e di revoca delsegretario, scegliendolo tra gli iscritti all’albo (artt. 99 e 100 del d.lgs. n.267 del 2000).

L’art. 102 è stato successivamente abrogato dall’art. 7,comma 31-ter, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazionidalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui è stato altresì disposto che tuttii richiami alla soppressa Agenzia sono da intendere riferiti al Ministerodell’interno.

Ne consegue che, in esito alla soppressione dell’Agenzia,l’amministrazione datrice di lavoro è proprio il Ministero dell’interno.Come previsto dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, ilrapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato daicontratti collettivi ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successivemodificazioni ed integrazioni (ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Inparticolare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, «Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivonazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delleNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e Ballegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasceprofessionali con le modalità di seguito indicate:a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella primafascia professionale;b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di noveanni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretarigenerali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nellaqualifica, nella terza fascia professionale;d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nellaqualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni dianzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nellaqualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fasciaprofessionale.»; con la precisazione, contenuta al comma 3 del medesimoarticolo, che il «contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.».Il [OSCURATO:PERSONA] dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, haprevisto, all’art. 31, la nuova disciplina delle fasce professionali, stabilendoche:«1.

I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasceprofessionali denominate A, B e C:a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolaritàdi sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimentodell’abilitazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art.98, comma 4,del T.u.e.l. n.267/2000;b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito delNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026superamento del corso di specializzazione della [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comunifino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso dispecializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizionella fascia C;c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito delsuperamento del secondo corso di specializzazione della [OSCURATO:PERSONA],di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi dicomuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogodi provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessii segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresatra i 10.001 e 65.000 abitanti.2.

La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretaricomunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1, delDPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del presenteCCNL.3.

Nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a10.000 e fino a 65.000, è richiesta un’anzianità di servizio del segretario dialmeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.4.

Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioniprovinciali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in entiinferiori della stessa fascia.

La disposizione di cui all’art.11, comma 10,ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000;sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesimadisposizione.5.

Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’entefra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demograficadello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedenteordinamento.

La corresponsione del trattamento economico è correlata allaNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzionedi posizione di cui all’art.41.6.

L’idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cuiall’art.14 del DPR n.465/1997 comporta l’iscrizione nella relativa fasciaprofessionale, fermo restando che con l’applicazione del presente contrattonon è richiesta l’idoneità per i segretari con anzianità di servizio di noveanni e sei mesi al 31.12.2000.7.

Con l’applicazione del presente contratto, per il conseguimentodell’idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianitàdi servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14,comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultanoiscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, giàiscritti nella precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, siprescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.8.

Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretaridi cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni dianzianità di cui al comma 3.9.

Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cuiall’art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 35,l’iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, èsubordinata al conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cuiall’art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.»2.1.2.

In esito alla ricostruzione del quadro normativo, il punto decisivodella controversia va risolto, come già ritenuto nei richiamati precedenti, inbase alla qualificazione dell’atto di nomina quale atto negoziale, adottatodall’organo competente nell’esercizio della capacità di diritto privato(giurisprudenza consolidata: Cass. Sez.

U. 20 giugno 2007, n. 14288, resanella stessa controversia; 12 agosto 2005, n. 16876; 10 luglio 2003, n.Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/202610897; 26 giugno 2003, n. 10207; 28 gennaio 2003, n. 1241).

La sanzioneprevista dall’ordinamento per il caso di non conformità alle normeimperative degli atti di autonomia privata è, salvo che la legge non prevedadiversamente, la nullità (1418, comma primo, c.c.), cioè la negazione dellaproduzione di effetti, mentre in senso opposto è disciplinato il regimegiuridico del provvedimento amministrativo non conforme a legge (vedi gliart. 21-septies e 21-octies legge n. 241 del 1990, inseriti dalla legge n. 15del 2005).

Pertanto, ove il provvedimento di nomina del nuovo segretariodovesse risultare adottato in violazione di norma imperativa, dovrebbeconsiderarsi tamquam non esset (così espressamente Cass. Sez.

L, n. 2167del 2009, cit.).In applicazione dei predetti principi alla presente fattispecie occorreconcludere che il Ministero dell’interno, quale successore l’Agenziaautonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali,rimane anche nel nuovo ordinamento datore di lavoro dei segretari edeputato alla tenuta dell’apposito Albo.

In tale veste, l’amministrazionepoteva legittimamente opporre alla nomina la carenza dei requisiti previstidalla contrattazione collettiva, cui la norma primaria rimandaespressamente non solo la disciplina (art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 267del 2000), ma anche la revisione delle fasce professionali (art. 12, comma8, del d.P.R. n. 465 del 1997).

La contrattazione collettiva è, dunque,intervenuta a disciplinare la materia, riducendo a tre le fasce già previstedall’art. 12 del d.P.R. n. 465 del 1997 e prevendo specifici requisiti perl’inserimento nella fasce e l’anzianità di servizio richiesta per la nomina nellesedi ritenute di maggiore rilievo.Nella specie, rileva il comma 4 dell’art. 31, che, nell’ambito della fasciaA, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comunicapoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali, prescrive comerequisito l’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori dellastessa fascia – i.e. in enti ricompresi nella stessa fascia ma non rientrantiNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026nelle condizioni stabilite dal comma 4 -, considerato che la nomina incontestazione concerneva proprio un’amministrazione provinciale.2.2.

Con la seconda sub censura si denuncia sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14, comma 2, deld.P.R. n. 465 del 1997 e 31, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] di settore, in quanto laCorte di appello non avrebbe considerato che, come chiarito dall’accordo del13 febbraio 2007, l’art.31, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretatonel senso che non sarebbe più previsto alcun presupposto ulteriore oltre alrispetto della classificazione degli enti locali stabilita dall’art.14 del d.P.R.n.465 del 1997; in base a tale classificazione, l’odierna ricorrente,segretario di fascia A, era assolutamente idonea alla nomina de quaessendo, all’epoca dei fatti, la provincia di Latina, ente di fascia A.2.2.1.

La doglianza è infondata, per quanto già osservato al precedenteparagrafo, come pure ritenuto dal Pubblico Ministero nelle conclusioniscritte.Infatti, il tenore letterale della norma contrattuale, come soprariportata, depone chiaramente nel senso di richiedere nell’ambito dellafascia di riferimento il possesso di una anzianità di servizio di almeno dueanni in enti inferiori della stessa fascia, requisito non maturato dalla odiernaricorrente, che non può vantare, per come già accertato nei giudizi dimerito, un’esperienza equipollente presso altri enti di diversa natura.

Né, afronte di tale chiara prescrizione, posta dalla contrattazione collettiva, cuila materia è stata specificamente demandata, può assumere rilievodirimente, nel senso invocato dalla ricorrente, l’accordo del 13 febbraio2007, che, invero, si limita a stabilire che «continuano a trovareapplicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione dellesegreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli attiregolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale,dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026Provinciali.», senza nulla disporre in ordine al contestato requisitodell’anzianità di servizio.2.3.

Con la terza sub censura, si denuncia, ancora ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 101 del TUEL, sulla salvaguardiadella posizione giuridica del segretario collocato in posizione di disponibilità.2.3.1.

Anche tale doglianza è infondata, posto che l’invocatadisposizione non prevede alcuna equiparazione del servizio svolto duranteil periodo di disponibilità alla specifica anzianità richiesta ai sensi del comma4 dell’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA], quale specifico requisito previsto dalle particollettive per le nomine ritenute di particolare rilievo.3.

Con il terzo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 17, comma 74, della legge n. 127del 1997, e delle tabelle A e B allegate alle legge n. 604 del 1962.

Sicontesta la sentenza impugnata per aver ritenuto abrogate sin dal dicembre1997 le tabelle A e B allegate alla legge n.604 del 1962, assunto chepriverebbe di pratica attuabilità l’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel prevedereuna specifica anzianità di servizio in enti inferiori della stessa fascia, nonpoteva che ad esse tabelle fare riferimento; viceversa, superato il periodotransitorio, durante il quale hanno continuato ad avere vigore le predettetabelle A e B, il sistema di progressione in carriera basato sull’anzianitàrisulta ormai sostituito dall’articolazione in tre fasce professionali (le fasceC, B ed A), acquisite attraverso corsi/concorsi di specializzazione.3.1.

La censura è infondata per quanto ampiamente osservato inrelazione al secondo, articolato, motivo, con riferimento allo specificorequisito previsto dalle parti sociali con il comma 4 dell’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA] perle nomine ritenute di particolare rilievo anche in ragione della naturadell’ente locale (nella specie: amministrazione provinciale).4.

Infine, con la quarta critica, si torna a proporre, ancora ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., il già dedotto error in iudicando con riferimentoNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’uso dell’indicativo contenuto nel dispositivo della sentenza di primogrado.4.1.

La doglianza si rivela inammissibile, sia perché non rispetta ilprincipio di specificità della censura, sia perché difetta l’interesse acontestare sul punto la sentenza impugnata, con cui è stato chiarito chel’assenza del requisito accertata dal Tribunale non poteva che riferirsiall’epoca dei fatti o della domanda.5.

In sintesi, il ricorso va respinto.6.

La complessità della questione e la (sia pur parziale) correzione dellamotivazione della sentenza impugnata inducono a compensare le spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le speseprocessuali del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2104/2022 depositatail 01/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente.Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/20261. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Stellato e confermato la legittimità del diniego espresso con nota del 4maggio 2011 dal Ministero dell’interno – quale successore della AgenziaAutonoma per la gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali –alla nomina della predetta a Segretario della Provincia di Latina, come daindividuazione del Presidente della Provincia in data 28 aprile 2011.2. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale nei seguentitermini.Avverso il diniego la Stellato aveva promosso un procedimentod’urgenza ex art. 700 c.p.c., rigettato con decreto poi riformato in sede direclamo, con l’immediata assegnazione alla reclamante dell’incarico incontestazione. Il Ministero aveva agito in riassunzione per accertare lalegittimità del diniego opposto per violazione dell’art. 31, comma 4, delCCNL di settore, a norma del quale: «nell’ambito della fascia A, per lanomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogodi provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità diservizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia.», requisitodi anzianità non integrato dal periodo che la dipendente aveva trascorsopresso il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], provenendo dalla“disponibilità” di cui all’art. 101 T.U.E.L.Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del Ministero accedendoalla tesi che esclude la surrogabilità del biennio di anzianità con il servizioprestato presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle espressamenteindicate nelle delibere AGES n.223/2003 e 248/2003 (i.e. la stessa AGES,la [OSCURATO:PERSONA] della Pubblica amministrazione Locale e il [OSCURATO:PERSONA] e Territoriali del Ministero dell’interno).Nel confermare le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, la Corted’appello ha disatteso gli articolati motivi di impugnazione come segue.2.1. Il primo motivo, con cui era stato rilevato il vizio di motivazionedella sentenza e violazione, da parte del Tribunale di Latina, dell’art. 118Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026disp. att. c.p.c., è stato reputato infondato, perché il giudice di primo grado,pur rinviando alla motivazione già espressa nell’ordinanza ex art. 700 c.p.c.poi riformata, non si era limitato ad una adesione acritica, consentendo,dunque, alle parti di comprendere il proprio convincimento.2.2. In ordine al secondo motivo di appello, articolato in tre diverseargomentazioni, è stato osservato che: a) il potere del Ministero circa lanomina non risiede nell’art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 465 del 1997,superato nel nuovo ordinamento, ma preesiste a tale disposizione e si radicanel fatto che è con il Ministero e non con l’ente locale che il segretarioinstaura il rapporto di impiego, come si evince dalla delibera AGES n.150/1999, tuttora in vigore; b) l’accordo del 13 febbraio 2007 – che, nellaprospettazione della dipendente, chiariva che non erano necessaripresupposti ulteriori oltre al rispetto della classificazione degli enti localistabilita dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997 – disciplinaesclusivamente il caso giudiziario ad esso relativo, come confermato dallastessa ARAN in un parere allegato alla memoria di appello dalla difesaerariale; c) non è applicabile l’art. 101 T.U.E.L., che riconosce ai segretaricomunali e provinciali in disponibilità utilizzati da altre amministrazioni «lapiena salvaguardia della posizione giuridica», quale disposizione riservataai segretari privi di incarico da oltre due anni, situazione non ricorrente nellaspecie.2.3. Quanto al terzo motivo di appello, con il quale veniva contestata lastessa necessità del possesso del requisito di anzianità di cui all’art. 31,comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], richiamando la tabella A allegata alla legge n. 604 del1962 di suddivisione delle province in due classi (la classe 1/B, compostadalle Province con meno di 250.000 abitanti, come appunto quella di Latina,con conseguente legittimazione alla nomina a prescindere dalla dettaanzianità, in ragione del possesso della qualifica di “segretario comunalegenerale di prima classe”), la richiamata tabella era stata abrogata dall’art.35 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, dal momento che l’art. 17, commaNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/202674, della legge n. 127 del 1997 (di cui il d.P.R. costituisce attuazione) avevarimesso la materia alla contrattazione collettiva.2.4. Soprassedendo sul quarto motivo di appello (non rilevante nellapresente sede), in relazione al quinto motivo di appello, rubricato come“error in judicando”, con cui si lamentava la particolare formulazione deldispositivo che “accerta” (al tempo presente) che la dipendente non avevamaturato i due anni di anzianità richiesti ai fini della nomina in questione,mentre, già al tempo della sentenza, a sette anni dalla introduzione delprimo giudizio cautelare, ogni anzianità di servizio era ormai stata maturata,la censura si sostanzia in una sorta di istanza per la correzione di un erroremateriale, evincendosi, comunque, dal contesto della sentenza, pur inassenza di riferimenti circa l’epoca del deposito del ricorso, l’ancorarsi deldictum al momento della instaurazione del giudizio di accertamento da partedel Ministero.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MatronaStellato sulla base di quattro motivi, cui il Ministero dell’interno resiste concontroricorso.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione dell’art. 118, disp. att. c.p.c. in quanto, a fronte delmotivo di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primogrado per richiamo al provvedimento cautelare superato in sede di reclamo,la Corte, omettendo ogni confronto tra l’ordinanza di accoglimento delCollegio e la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a ricercare la validitàdella pronuncia integrandone ex novo la motivazione.1.1. La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, posto che ilgiudice d’appello ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse el’eventuale nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazioneNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026non avrebbe comunque comportato la rimessione della causa al primogiudice, quale vizio non rientrante fra le ipotesi tassative di cui agli artt. 353e 354 c.p.c. (in tal senso, Cass. Sez. 3, 03/03/2025, n. 5644).2. Il secondo mezzo è articolato in tre sotto censure, che ricalcano quellegià svolte in appello.2.1. Con la prima sub censura, si lamenta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15, comma 6, del d.P.R. n.465del 1997, nonché dell’art. 17 della legge n.127 del 1997, oltre che degliartt. 97, 99 e 100 del d.lgs. n.267 del 2000. Ad avviso della ricorrente, laCorte territoriale, pur essendosi integralmente riportata alle motivazioniespresse del giudice adito ex art. 700 c.p.c., e dunque, al ruolo che l’art.15,comma 6, del d.P.R. n.465 del 1997 avrebbe assunto per legittimare ildiniego espresso dal Ministero, avrebbe poi contraddetto tale ricostruzione,ritenendo che la fonte di tale potestà preesistesse alla nuova disciplina peressere piuttosto riconnessa anche alla delibera n.150 del 1999 dell’AGES,tuttora in vigore. Si assume, invece, che la citata delibera n.150 nonpotrebbe rivestire il valore di fonte, laddove il legislatore di rango primario,cessato il periodo di prima attuazione della riforma del 1997, avrebbeaffidato il potere di nomina del segretario unicamente al sindaco o alpresidente della provincia, con il solo limite di sceglierlo tra gli iscrittiall’Albo.2.1.1. La doglianza è infondata, sia pure con la (parziale) correzionedella sentenza impugnata.Sul punto, il quadro normativo di riferimento va ricostruito in conformitàa risalenti precedenti di questa Corte, richiamabili nei limiti di applicabilitàratione temporis alla presente fattispecie (Cass. Sez. L, 09/02/2007, n.2892; Cass. Sez. L, 28/01/2009, n. 2167).Il personale con qualifica di segretario comunale o provinciale, purappartenendo al genus dell’impiego statale, ne costituiva una species,regolamentata da un ordinamento particolare (legge n. 604 del 1962) e nonNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026dal d.P.R. n. 3 del 1957, in correlazione con la peculiare caratteristica dellanon coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che neutilizzava le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico. Il descrittoordinamento è stato sostituito con quello recato dalla legge n. 127 del 1997e dal d.P.R. n. 465 del 1997. Le norme relative al regime definitivo sonostate poi trasfuse nel d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali -.Nel nuovo ordinamento, l’amministrazione datrice di lavoro dei segretariè diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, aisensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 267 del 2000. Pertanto, anche nel nuovoordinamento è rimasta confermata la peculiarità della non coincidenzadell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza leprestazioni (nei cui confronti è espressamente configurata una dipendenzafunzionale: art. 99 del d.lgs. n. 267 del 2000), anche se, nel nuovo regime,è conferito esclusivamente all’ente locale il potere di nomina e di revoca delsegretario, scegliendolo tra gli iscritti all’albo (artt. 99 e 100 del d.lgs. n.267 del 2000). L’art. 102 è stato successivamente abrogato dall’art. 7,comma 31-ter, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazionidalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui è stato altresì disposto che tuttii richiami alla soppressa Agenzia sono da intendere riferiti al Ministerodell’interno. Ne consegue che, in esito alla soppressione dell’Agenzia,l’amministrazione datrice di lavoro è proprio il Ministero dell’interno.Come previsto dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, ilrapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato daicontratti collettivi ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successivemodificazioni ed integrazioni (ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Inparticolare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, «Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivonazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delleNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e Ballegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasceprofessionali con le modalità di seguito indicate:a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella primafascia professionale;b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di noveanni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretarigenerali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nellaqualifica, nella terza fascia professionale;d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nellaqualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni dianzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nellaqualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fasciaprofessionale.»; con la precisazione, contenuta al comma 3 del medesimoarticolo, che il «contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.».Il [OSCURATO:PERSONA] dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, haprevisto, all’art. 31, la nuova disciplina delle fasce professionali, stabilendoche:«1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasceprofessionali denominate A, B e C:a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolaritàdi sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimentodell’abilitazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art.98, comma 4,del T.u.e.l. n.267/2000;b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito delNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026superamento del corso di specializzazione della [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comunifino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso dispecializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizionella fascia C;c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito delsuperamento del secondo corso di specializzazione della [OSCURATO:PERSONA],di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi dicomuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogodi provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessii segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresatra i 10.001 e 65.000 abitanti.2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretaricomunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1, delDPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del presenteCCNL.3. Nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a10.000 e fino a 65.000, è richiesta un’anzianità di servizio del segretario dialmeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.4. Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioniprovinciali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in entiinferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all’art.11, comma 10,ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000;sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesimadisposizione.5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’entefra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demograficadello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedenteordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata allaNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzionedi posizione di cui all’art.41.6. L’idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cuiall’art.14 del DPR n.465/1997 comporta l’iscrizione nella relativa fasciaprofessionale, fermo restando che con l’applicazione del presente contrattonon è richiesta l’idoneità per i segretari con anzianità di servizio di noveanni e sei mesi al 31.12.2000.7. Con l’applicazione del presente contratto, per il conseguimentodell’idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianitàdi servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14,comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultanoiscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, giàiscritti nella precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, siprescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretaridi cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni dianzianità di cui al comma 3.9. Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cuiall’art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 35,l’iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, èsubordinata al conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cuiall’art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.»2.1.2. In esito alla ricostruzione del quadro normativo, il punto decisivodella controversia va risolto, come già ritenuto nei richiamati precedenti, inbase alla qualificazione dell’atto di nomina quale atto negoziale, adottatodall’organo competente nell’esercizio della capacità di diritto privato(giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. U. 20 giugno 2007, n. 14288, resanella stessa controversia; 12 agosto 2005, n. 16876; 10 luglio 2003, n.Numero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/202610897; 26 giugno 2003, n. 10207; 28 gennaio 2003, n. 1241). La sanzioneprevista dall’ordinamento per il caso di non conformità alle normeimperative degli atti di autonomia privata è, salvo che la legge non prevedadiversamente, la nullità (1418, comma primo, c.c.), cioè la negazione dellaproduzione di effetti, mentre in senso opposto è disciplinato il regimegiuridico del provvedimento amministrativo non conforme a legge (vedi gliart. 21-septies e 21-octies legge n. 241 del 1990, inseriti dalla legge n. 15del 2005). Pertanto, ove il provvedimento di nomina del nuovo segretariodovesse risultare adottato in violazione di norma imperativa, dovrebbeconsiderarsi tamquam non esset (così espressamente Cass. Sez. L, n. 2167del 2009, cit.).In applicazione dei predetti principi alla presente fattispecie occorreconcludere che il Ministero dell’interno, quale successore l’Agenziaautonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali,rimane anche nel nuovo ordinamento datore di lavoro dei segretari edeputato alla tenuta dell’apposito Albo. In tale veste, l’amministrazionepoteva legittimamente opporre alla nomina la carenza dei requisiti previstidalla contrattazione collettiva, cui la norma primaria rimandaespressamente non solo la disciplina (art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 267del 2000), ma anche la revisione delle fasce professionali (art. 12, comma8, del d.P.R. n. 465 del 1997). La contrattazione collettiva è, dunque,intervenuta a disciplinare la materia, riducendo a tre le fasce già previstedall’art. 12 del d.P.R. n. 465 del 1997 e prevendo specifici requisiti perl’inserimento nella fasce e l’anzianità di servizio richiesta per la nomina nellesedi ritenute di maggiore rilievo.Nella specie, rileva il comma 4 dell’art. 31, che, nell’ambito della fasciaA, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comunicapoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali, prescrive comerequisito l’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori dellastessa fascia – i.e. in enti ricompresi nella stessa fascia ma non rientrantiNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026nelle condizioni stabilite dal comma 4 -, considerato che la nomina incontestazione concerneva proprio un’amministrazione provinciale.2.2. Con la seconda sub censura si denuncia sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14, comma 2, deld.P.R. n. 465 del 1997 e 31, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] di settore, in quanto laCorte di appello non avrebbe considerato che, come chiarito dall’accordo del13 febbraio 2007, l’art.31, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretatonel senso che non sarebbe più previsto alcun presupposto ulteriore oltre alrispetto della classificazione degli enti locali stabilita dall’art.14 del d.P.R.n.465 del 1997; in base a tale classificazione, l’odierna ricorrente,segretario di fascia A, era assolutamente idonea alla nomina de quaessendo, all’epoca dei fatti, la provincia di Latina, ente di fascia A.2.2.1. La doglianza è infondata, per quanto già osservato al precedenteparagrafo, come pure ritenuto dal Pubblico Ministero nelle conclusioniscritte.Infatti, il tenore letterale della norma contrattuale, come soprariportata, depone chiaramente nel senso di richiedere nell’ambito dellafascia di riferimento il possesso di una anzianità di servizio di almeno dueanni in enti inferiori della stessa fascia, requisito non maturato dalla odiernaricorrente, che non può vantare, per come già accertato nei giudizi dimerito, un’esperienza equipollente presso altri enti di diversa natura. Né, afronte di tale chiara prescrizione, posta dalla contrattazione collettiva, cuila materia è stata specificamente demandata, può assumere rilievodirimente, nel senso invocato dalla ricorrente, l’accordo del 13 febbraio2007, che, invero, si limita a stabilire che «continuano a trovareapplicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione dellesegreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli attiregolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale,dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026Provinciali.», senza nulla disporre in ordine al contestato requisitodell’anzianità di servizio.2.3. Con la terza sub censura, si denuncia, ancora ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 101 del TUEL, sulla salvaguardiadella posizione giuridica del segretario collocato in posizione di disponibilità.2.3.1. Anche tale doglianza è infondata, posto che l’invocatadisposizione non prevede alcuna equiparazione del servizio svolto duranteil periodo di disponibilità alla specifica anzianità richiesta ai sensi del comma4 dell’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA], quale specifico requisito previsto dalle particollettive per le nomine ritenute di particolare rilievo.3. Con il terzo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 17, comma 74, della legge n. 127del 1997, e delle tabelle A e B allegate alle legge n. 604 del 1962. Sicontesta la sentenza impugnata per aver ritenuto abrogate sin dal dicembre1997 le tabelle A e B allegate alla legge n.604 del 1962, assunto chepriverebbe di pratica attuabilità l’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel prevedereuna specifica anzianità di servizio in enti inferiori della stessa fascia, nonpoteva che ad esse tabelle fare riferimento; viceversa, superato il periodotransitorio, durante il quale hanno continuato ad avere vigore le predettetabelle A e B, il sistema di progressione in carriera basato sull’anzianitàrisulta ormai sostituito dall’articolazione in tre fasce professionali (le fasceC, B ed A), acquisite attraverso corsi/concorsi di specializzazione.3.1. La censura è infondata per quanto ampiamente osservato inrelazione al secondo, articolato, motivo, con riferimento allo specificorequisito previsto dalle parti sociali con il comma 4 dell’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA] perle nomine ritenute di particolare rilievo anche in ragione della naturadell’ente locale (nella specie: amministrazione provinciale).4. Infine, con la quarta critica, si torna a proporre, ancora ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., il già dedotto error in iudicando con riferimentoNumero registro generale 27544/2022Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23391/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’uso dell’indicativo contenuto nel dispositivo della sentenza di primogrado.4.1. La doglianza si rivela inammissibile, sia perché non rispetta ilprincipio di specificità della censura, sia perché difetta l’interesse acontestare sul punto la sentenza impugnata, con cui è stato chiarito chel’assenza del requisito accertata dal Tribunale non poteva che riferirsiall’epoca dei fatti o della domanda.5. In sintesi, il ricorso va respinto.6. La complessità della questione e la (sia pur parziale) correzione dellamotivazione della sentenza impugnata inducono a compensare le spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le speseprocessuali del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris