CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1986
Cassazione n. 41059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1986 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione con riferimento all'omessa esclusione della recidiva, così riproponendo una doglianza che, già sollevata in sede di appello, era poi stata oggetto di espressa rinuncia (cfr. le conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata); che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso