CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 624, 625 n 2 e 7 cp, ritenendo la forma tentata e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo la manifesta illogicità della motivazione per le ritenute aggravanti e col terzo motivo eccependo la prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Il motivo di ricorso è fondato, poiché - come dedotto specificamente dal ricorrente il fatto- reato è stato compiuto il 6.2.2009 e la sentenza impugnata è stata emessa il 11.6.2020 mentre la Corte di appello ha ritenuto non compiuto il termine prescrizionale in relazione al delitto di futo pluriaggravato e non ha considerato la riqualificazione del fatto come tentativo ed il conseguente diverso limite edittale della pena e del diverso periodo di sospensione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine al 5.7.2018, prima della sentenza di secondo grado e la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e— ( [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A ggi