CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché generico e privo di specificità oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione, avendo il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. non solo perché, nella vicenda in esame, non sono stati evidenziati elementi valorizzabili a tale scopo, ma individuando, quale elemento ostativo, la concreta gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, la quale ha anche predisposto la documentazione necessaria per il perfezionamento del passaggio di proprietà di taluni animali da lei ospitati presso "[OSCURATO:PERSONA]" senza il consenso dei proprietari (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 m