CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19766/2023 Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha riformato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di lesione personale, assolvendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 582 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen. - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato che ciò prescinde dal nomen iuris che il ricorrente ha dato alle censure, che vanno valutate nei loro contenuti, indubbiamente diretti a censurare solo la motivazione della sentenza impugnata ; Considerato, inoltre, che molte delle considerazioni spese dal ricorrente sono di merito e che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2