CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17700/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Paternò avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che con provvedimento del 30 settembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Catania non ha convalidato il sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero in via d'urgenza e ha rigettato la richiesta di sequestro avanzata successivamente dallo stesso pubblico ministero, rilevando la insussistenza del fumus in relazione al reato di turbativa d'asta, aggravata dal metodo mafioso, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore ha proposto appello avverso il provvedimento del G.i.p. di cui ha eccepito l'abnormità per non aver considerato la sussistenza \:lei gravi indizi del reato nei confronti degli indagati; r che il Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha respinto l'appello; che contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, rivendicando la sua posizione di persona offesa e contestando la motivazione del provvedimento in relazione alla ritenuta insussistenza del reato; considerato che la persona offesa non è legittimata a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale sia stata disattesa la richiesta di sequestro preventivo formulata dal pubblico ministero; che, infatti, l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che il diritto ad impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre l'art. 591 cod. proc. pen. prevede, al comma 2, coordinato con il comma 1, lett. a), l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi che sia proposta da chi non è legittimato; che, inoltre, l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in sintonia con la previsione di cui all'art. 322 -bis, comma 1, cod. proc. pen. relativa all'appello, individua i soggetti legittimati a proporre ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, conferendo il corrispondente diritto al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a "quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"; che una lettura logico-sistematica della disposizione consente di affermare che la legittimazione della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" e della "persona che avrebbe diritto alla restituzione" presuppone che un provvedimento di sequestro sia stato adottato, perché solo in tal caso è apprezzabile l'interesse di tali soggetti a contrastare la legittimità del provvedimento, per conseguire la restituzione del bene; che, non può fondatamente ritenersi, stante la testuale previsione della disposizione in esame, che la legittimazione all'impugnazione sia correlata al diritto di un determinato soggetto di conseguire la restituzione dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo disattesa dal giudice; considerato, peraltro, che il sequestro preventivo, in quanto misura cautelare reale, è adottato dal giudice su richiesta del pubblico ministero, sicché la legittimazione a impugnare da parte dei predetti soggetti privati anche nell'ipotesi finalizzata, come quella in esame, a contrastare il rigetto della richiesta di sequestro preventivo implicherebbe una sorta di surroga del potere esclusivo del pubblico ministero, unico soggetto portatore dell'interesse dello Stato di perseguire le attività criminose e, in tale veste, il solo legittimato a chiedere al giudice l'adozione della cautela reale onde evitare "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321 cod. proc. pen.); ritenuto, quindi, che dal coordinato disposto degli artt. 321 e 322-bis, comma 1, cod. proc. pen. deve dedursi, nel caso in cui la richiesta di sequestro venga disattesa, la titolarità del diritto a proporre le relative impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) spetta esclusivamente al pubblico ministero, non avendo il legislatore inteso conferire analogo potere ad altri soggetti, che potrebbero vantare, come la persona offesa, interessi di natura risarcitoria sulle cose suscettibili di essere sequestrate; che tali interessi possono trovare tutela nell'ambito della normativa civilistica, attivando, ove ricorrano i presupposti di legge, le apposite azioni anche di natura cautelare e non certo strumentalizzando il sequestro preventivo, che persegue ben altre finalità; rilevato, infine, che si tratta di principi consolidati e affermati da una giurisprudenza univoca (cfr. Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, p.o. in proc. Forti e Sez. 6, n. 35160 del 09/07/2009, p.o. in proc. Ventura), che ha sempre affermato il difetto di legittimazione della persona offesa ad impugnare il provvedimento con cui il giudice disattende la richiesta di sequestro preventivo e che per questo appare giustificata la procedura senza formalità prevista dall'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della cassa delle