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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 31161/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15671/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 694 del 9/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al Tribunale di Treviso, depositato in data 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducevano che la predetta società aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 24.272,67, maggiorata degli interessi moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica eseguita nel suddetto periodo, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d’indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l ’ art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 - con l ’ art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia e riconosciuto da questa Corte con la sentenza Cass. Sez. 5, 04/06/2019, n. 15198 (così massimata: «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.») e altre successive, tanto che il legislatore nazionale era intervenuto abrogando la richiamata norma istitutiva e sopprimendo l’imposta a far data dal 1° gennaio 2012; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la propria carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto il credito relativo alle forniture in esame era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con contratto di factoring e le somme oggetto della domanda di ripetizione erano state da questa incassate; contestava comunque la fondatezza della pretesa attorea; autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. ( alla quale i ricorrenti estendevano la domanda di ripetizione), quest’ultima si opponeva all’accoglimento della pretesa avversaria, chiedendo comunque di essere manlevata da [OSCURATO:SOCIETA]. in caso di soccombenza; il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza n. 1013 del 20 marzo 2023, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di Euro 24.272,67, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo, e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne la prima di quanto la stessa era stata condannata a pagare ai ricorrenti, nonché a rifonderle le spese di lite, compensando invece le spese processuali tra i ricorrenti e le altre parti; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in cui si era fusa per incorporazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva appello, mentre [OSCURATO:SOCIETA] dispiegava appello incidentale; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 694 del 9/4/2024, rigettava l’impugnazione principale e dichiarava inammissibile quella incidentale; in particolare, il giudice d’appello riteneva Piccinin e [OSCURATO:SOCIETA], ex soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., legittimati ad agire per la ripetizione, anche se il credito non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione; confermavache l’addizionale provinciale prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 si poneva in contrastocon la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, con conseguente dovere del giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna (anche se poi abrogata) incompatibile con il diritto dell’Unione; ritenevanon prescritto il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetta a termine decennale; dichiarava inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], perché tardivo e non riconducibile all’art. 334 c.p.c.; confermava la possibilità, per il consumatore finale, di agire per la ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore e solo in casi eccezionali (ad esempio, fallimento del fornitore) direttamente contro l’Amministrazione finanziaria; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; col proprio controricorso [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rilevato il passaggio in giudicato della condanna alla manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aderiva alle difese di quest’ultima e concludeva per l’accoglimento del ricorso; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»; col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, 288 e 291 TFUE e 2033 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito pur essendo preclusa al giudice di merito la disapplicazione dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»; col terzo motivo si lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di pronunciarsi in relazione al terzo motivo d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di secondo grado.»; col quarto motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Venezia, ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle “altre imposte indirette”di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica.»; i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi e riguardanti i medesimi aspetti della sentenza impugnata; su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento (e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 -una serie di pronunce di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, Rv. 674743- 01; sono conformi le successive decisioni di questa Corte nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati; tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; col quinto motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1264 e 2943 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Venezia ritenuto che un atto di costituzione in mora proveniente dal liquidatore di una società estinta ed indirizzato ad un soggetto diverso dal debitore fosse idoneo ad interrompere la prescrizione.»; con la censura de qua la società ricorrente contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dal «ricevimento della missiva trasmessa a mezzo pec del 27.02.2020, recante la firma dell’ex socio e liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA]», inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e considerata idonea anche ad interrompere la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] perché anteriore alla notificazione (o all’accettazione) della cessione del credito; la censura è manifestamente inammissibile; in primis, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorso difetta di un’adeguata esposizione del fatto processuale e, in particolare, delle specifiche argomentazioni del giudice di primo grado e di quello d’appelloin relazione alle critiche qui formulate e, inoltre, il motivo risulta generico, mancando precise argomentazioni per contrastare le specifiche ragioni addotte dalla Corte di merito a sostegno della reiezione dell’eccezionedi prescrizione (v. pag. 13 della sentenza impugnata); poi, dalla formulazione stessa del motivo si desume che la ricorrente imputano alla Corte d’appello errori percettivi nell’esame dell’atto interruttivo della prescrizione («la Sentenza ha omesso innanzitutto di considerare che la lettera di diffida del 27 febbraio 2020 … non “reca […] la firma dell’ex socio e liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA]”, bensì il timbro e la firma di [OSCURATO:PERSONA]; tanto più ch’è redatta su carta intestata della società e che il signor Piccinin espressamente rappresenta di “scriv[ere] [in] qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” e non in proprio.

Tale circostanza, pur evidenziata da Alperia sin dal primo grado …, non è stata considerata dalla Sentenza.

La rilevanza di un siffatto errore è evidente, atteso che, risultando [OSCURATO:PERSONA] cancellata con atto iscritto in data17 dicembre 2019 …, la diffida risulta provenire da un soggetto, all’epoca del suddetto atto, inesistente, e non dai titolari del diritto») e di documenti comprovanti la notificazione dell’avvenuta cessione del credito («Risultano, infatti, prodotte in giudizio tanto la cessione …, quanto le Fatture, nelle quali viene data evidenza della circostanza che il “ Credito [era stato] Ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e che “ Il pagamento per essere liberatorio d[oveva] essere effettuato esclusivamente al predetto FACTOR nella sua qualità di cessionario del credito”(cfr. doc. 3).

Informativa, quest’ultima, senz’altro sufficiente -altresì in assenza della comunicazione di cessione dei crediti … - a fornire la prova della notificazione dell’intervenuta cessione»); in proposito va premesso che il preteso travisamento del contenuto oggettivo della prova - e, cioè, la presunta svista concernente il fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., risultando invece inammissibile il ricorso per cassazione (mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rif letta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale: Cass. Sez.

U, 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01); in via dirimente, va osservato che la ricorrente mira - evidentemente e inammissibilmente -a sottoporre a questa Corte una rivalutazione delle emergenze istruttorie: ne sono prova le considerazioni sulla pretesa superficialità nell’esame del materiale probatorio («Le conclusioni cui perviene la sentenza muovono, da un lato, da una superficiale analisi delle risultanze di causa e, dall’altro, da una viziata interpretazione del dettato degli articoli 1264 e 2943 del codice civile.») e sulla presunta sufficienza delle indicazioni nella fattura, nonché la richiesta di esame di una circostanza atta a provare presuntivamente la previa conoscenza della cessione («A tacitazione di qualsivoglia residuo dubbio in ordine alla conoscenza, da parte del debitore ceduto, della cessione dei crediti depone, in ogni caso, la circostanza che i pagamenti siano stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in favore della cessionaria dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]»); le argomentazioni in diritto comunque svolte con la censura muovono, dunque, da un inaccettabile tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sull’accertamento di fatti ed esame di prove («Premessa, quindi, la pacifica conoscenza, da parte del debitore ceduto, della cessione dei crediti e in considerazione dell’accertamento … come correttamente sottolineato da [OSCURATO:SOCIETA] sin dal primo grado, “il primo atto interruttivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [è] consist[ito] nella notificazione a mezzo PEC dell’atto di citazione per chiamata in causa, avvenuta in data 24 settembre 2021” … In conclusione, qualora la Corte d’Appello di Venezia avesse tenuto conto delle circostanze che precedono, già dedotte da Alperia in primo grado … e in secondo grado …, avrebbe dovuto accertare, in ossequio a principi pacifici in sede giurisprudenziale, l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dei pagamenti intervenuti in un momento precedente al 24 settembre 2011 …»); le spese relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per essere stato deciso il ricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15671/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 694 del 9/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al Tribunale di Treviso, depositato in data 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducevano che la predetta società aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 24.272,67, maggiorata degli interessi moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica eseguita nel suddetto periodo, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d’indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l ’ art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 - con l ’ art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia e riconosciuto da questa Corte con la sentenza Cass. Sez. 5, 04/06/2019, n. 15198 (così massimata: «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.») e altre successive, tanto che il legislatore nazionale era intervenuto abrogando la richiamata norma istitutiva e sopprimendo l’imposta a far data dal 1° gennaio 2012; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la propria carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto il credito relativo alle forniture in esame era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con contratto di factoring e le somme oggetto della domanda di ripetizione erano state da questa incassate; contestava comunque la fondatezza della pretesa attorea; autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. ( alla quale i ricorrenti estendevano la domanda di ripetizione), quest’ultima si opponeva all’accoglimento della pretesa avversaria, chiedendo comunque di essere manlevata da [OSCURATO:SOCIETA]. in caso di soccombenza; il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza n. 1013 del 20 marzo 2023, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di Euro 24.272,67, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo, e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne la prima di quanto la stessa era stata condannata a pagare ai ricorrenti, nonché a rifonderle le spese di lite, compensando invece le spese processuali tra i ricorrenti e le altre parti; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in cui si era fusa per incorporazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva appello, mentre [OSCURATO:SOCIETA] dispiegava appello incidentale; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 694 del 9/4/2024, rigettava l’impugnazione principale e dichiarava inammissibile quella incidentale; in particolare, il giudice d’appello riteneva Piccinin e [OSCURATO:SOCIETA], ex soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., legittimati ad agire per la ripetizione, anche se il credito non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione; confermavache l’addizionale provinciale prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 si poneva in contrastocon la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, con conseguente dovere del giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna (anche se poi abrogata) incompatibile con il diritto dell’Unione; ritenevanon prescritto il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetta a termine decennale; dichiarava inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], perché tardivo e non riconducibile all’art. 334 c.p.c.; confermava la possibilità, per il consumatore finale, di agire per la ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore e solo in casi eccezionali (ad esempio, fallimento del fornitore) direttamente contro l’Amministrazione finanziaria; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; col proprio controricorso [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rilevato il passaggio in giudicato della condanna alla manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aderiva alle difese di quest’ultima e concludeva per l’accoglimento del ricorso; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»; col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, 288 e 291 TFUE e 2033 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito pur essendo preclusa al giudice di merito la disapplicazione dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»; col terzo motivo si lamenta «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di pronunciarsi in relazione al terzo motivo d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di secondo grado.»; col quarto motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Venezia, ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle “altre imposte indirette”di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica.»; i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi e riguardanti i medesimi aspetti della sentenza impugnata; su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento (e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 -una serie di pronunce di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, Rv. 674743- 01; sono conformi le successive decisioni di questa Corte nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati; tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; col quinto motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1264 e 2943 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Venezia ritenuto che un atto di costituzione in mora proveniente dal liquidatore di una società estinta ed indirizzato ad un soggetto diverso dal debitore fosse idoneo ad interrompere la prescrizione.»; con la censura de qua la società ricorrente contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dal «ricevimento della missiva trasmessa a mezzo pec del 27.02.2020, recante la firma dell’ex socio e liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA]», inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e considerata idonea anche ad interrompere la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] perché anteriore alla notificazione (o all’accettazione) della cessione del credito; la censura è manifestamente inammissibile; in primis, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorso difetta di un’adeguata esposizione del fatto processuale e, in particolare, delle specifiche argomentazioni del giudice di primo grado e di quello d’appelloin relazione alle critiche qui formulate e, inoltre, il motivo risulta generico, mancando precise argomentazioni per contrastare le specifiche ragioni addotte dalla Corte di merito a sostegno della reiezione dell’eccezionedi prescrizione (v. pag. 13 della sentenza impugnata); poi, dalla formulazione stessa del motivo si desume che la ricorrente imputano alla Corte d’appello errori percettivi nell’esame dell’atto interruttivo della prescrizione («la Sentenza ha omesso innanzitutto di considerare che la lettera di diffida del 27 febbraio 2020 … non “reca […] la firma dell’ex socio e liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA]”, bensì il timbro e la firma di [OSCURATO:PERSONA]; tanto più ch’è redatta su carta intestata della società e che il signor Piccinin espressamente rappresenta di “scriv[ere] [in] qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” e non in proprio. Tale circostanza, pur evidenziata da Alperia sin dal primo grado …, non è stata considerata dalla Sentenza. La rilevanza di un siffatto errore è evidente, atteso che, risultando [OSCURATO:PERSONA] cancellata con atto iscritto in data17 dicembre 2019 …, la diffida risulta provenire da un soggetto, all’epoca del suddetto atto, inesistente, e non dai titolari del diritto») e di documenti comprovanti la notificazione dell’avvenuta cessione del credito («Risultano, infatti, prodotte in giudizio tanto la cessione …, quanto le Fatture, nelle quali viene data evidenza della circostanza che il “ Credito [era stato] Ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e che “ Il pagamento per essere liberatorio d[oveva] essere effettuato esclusivamente al predetto FACTOR nella sua qualità di cessionario del credito”(cfr. doc. 3). Informativa, quest’ultima, senz’altro sufficiente -altresì in assenza della comunicazione di cessione dei crediti … - a fornire la prova della notificazione dell’intervenuta cessione»); in proposito va premesso che il preteso travisamento del contenuto oggettivo della prova - e, cioè, la presunta svista concernente il fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., risultando invece inammissibile il ricorso per cassazione (mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rif letta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale: Cass. Sez. U, 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01); in via dirimente, va osservato che la ricorrente mira - evidentemente e inammissibilmente -a sottoporre a questa Corte una rivalutazione delle emergenze istruttorie: ne sono prova le considerazioni sulla pretesa superficialità nell’esame del materiale probatorio («Le conclusioni cui perviene la sentenza muovono, da un lato, da una superficiale analisi delle risultanze di causa e, dall’altro, da una viziata interpretazione del dettato degli articoli 1264 e 2943 del codice civile.») e sulla presunta sufficienza delle indicazioni nella fattura, nonché la richiesta di esame di una circostanza atta a provare presuntivamente la previa conoscenza della cessione («A tacitazione di qualsivoglia residuo dubbio in ordine alla conoscenza, da parte del debitore ceduto, della cessione dei crediti depone, in ogni caso, la circostanza che i pagamenti siano stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in favore della cessionaria dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]»); le argomentazioni in diritto comunque svolte con la censura muovono, dunque, da un inaccettabile tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sull’accertamento di fatti ed esame di prove («Premessa, quindi, la pacifica conoscenza, da parte del debitore ceduto, della cessione dei crediti e in considerazione dell’accertamento … come correttamente sottolineato da [OSCURATO:SOCIETA] sin dal primo grado, “il primo atto interruttivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [è] consist[ito] nella notificazione a mezzo PEC dell’atto di citazione per chiamata in causa, avvenuta in data 24 settembre 2021” … In conclusione, qualora la Corte d’Appello di Venezia avesse tenuto conto delle circostanze che precedono, già dedotte da Alperia in primo grado … e in secondo grado …, avrebbe dovuto accertare, in ossequio a principi pacifici in sede giurisprudenziale, l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dei pagamenti intervenuti in un momento precedente al 24 settembre 2011 …»); le spese relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per essere stato deciso il ricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulterior
Sentenza Cassazione n. 31161/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris