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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22751/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20
Sentenza Cassazione n. 22751/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris