CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 09901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6/12/2018 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 e 5 DPR 309/90, commesso in Alessandria il 5/06/2016, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 c.p. e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e all'art. 192 c.p.p. considerato che la Corte territoriale non fornisce adeguata motivazione in merito al giudizio di responsabilità nel reato e dei motivi di esclusione dell'uso personale dello stupefacente; Considerato che in sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (in tal senso Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584); che nel caso di specie il ricorso ripropone censure già presentate con il gravame di appello nel medesimo contenuto, censure alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata e non illogica risposta, con la quale il ricorrente non sembra confrontarsi. Invero, in merito al primo motivo di ricorso è stato espressamente esclusa la possibilità di un ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio considerato il quantitativo di sostanza stupefacente, la qualità della stessa nonché i numerosi precedenti che vanta lo Zorba. Riguardo invece al secondo motivo, i giudici del merito hanno sottolineato il grado di purezza dello stupefacente detenuto dallo Zorba, incompatibile con le condizioni economiche dello stesso, nonché il rinvenimento di strumenti da taglio e da confezionamento, il tutto valutato come dimostrativo dei fini di spaccio e non di scorte finalizzate all'uso personale; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbr