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Cassazione n. 16415/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14509-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]'S, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5884/2016 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Maddaloni ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2016 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di <<compensi professionali di spettanza del solo primo, per aver espletato con mandato e in rappresentanza dell'Ente, dopo aver terminato l'incarico di progettista ed incassate le relative competenze, anche quello di direttore dei lavori relativo all'intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni">>, spiegando altresì domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di crolli verificatisi in una parte dell'edificio oggetto di lavori relativi all'<<intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni"» di cui il Matera era stato <<non solo ...

"Progettista" ma anche ...

"Direttore dei lavori"», e, <<dopo aver disposto ...

Ric. 2020 n. 14509 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -2- attività di scavo, non presenziava al controllo e non dirigeva le operazioni, non essendosi presentato in cantiere».

In pendenza del «procedimento iscritto al n. di R.G. 5884/16 dinanzi al <<citato Tribunale», nel quale sono stati dal Matera evocati in giudizio la società appaltatrice dei lavori Comed s.r.I., il tecnico collaudatore dei lavori sig. [OSCURATO:PERSONA], il Rup dell'ente sig. [OSCURATO:PERSONA], i tecnici comunali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'impresa subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché -in manleva- la compagnia [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's, all'esito della riassunzione operata dopo la disposta sospensione in attesa <<dell'ATP collegato e pregiudiziale», essendo insorta -su eccezione della compagnia [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's- questione di giurisdizione, il Comune di Maddaloni propone ora regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte di Conti.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 21/5/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte di Conti. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune ricorrente, osservato che «in riferimento all'operato del Direttore di lavori viene in rilievo l'imputabilità in via diretta e immediata alla P.A. dell'attività con rilevanza esterna del professionista, il quale assume, in tale veste, la rappresentanza dell'Ente committente ed agisce quale soggetto funzionalmente ( per quanto temporaneamente ) inserito nel suo apparato organizzativo (cfr. Cass SU Ord. 27071/2016; Cass. n. 3165/2011, Cass.

SS.UU. n. 5781/2004, Id. n. 340/2003», chiede emettersi declaratoria di <<difetto di giurisdizione del giudice ordinario ... trattandosi di controversia per atti ed attività posti in essere dalla P.A.», deducendo che <<non osta a tali conclusioni il fatto che la domanda Ric. 2020 n. 14509 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -3- dell'Ente in questione sia stata qualificata come azione di rivalsa dell'Amministrazione>>.

Espone al riguardo che, dopo aver proposto <<opposizione al decreto ingiuntivo ... richiesto ed emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ... a favore dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di legale rapp.te dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.>>, all'esito dell'emissione della pronunzia Cass. n. 1021 del 2017, <<in cui è stato preso in rilievo il dato che occorre esaminare, quale unico dirimente sulla questione, e cioè che il danno derivi dalla violazione del suo "dovere" ( in senso lato ) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica">>, si è invero convinto <<che la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetti senz'altro alla giurisdizione della Corte dei Conti>>, non potendo <<negarsi che nella fattispecie tra l'ente e Ming.

Matera sia stato assunto il temporaneo rapporto di servizio>>.

L'assunto è infondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio ( v.

Cass., Sez.

Un., 4/6/2021, n. 15570; Cass., Sez.

Un., 10/9/2019, n. 10019; Cass., Sez.

Un., 19/2/2019, n. 4883 ).

A tale stregua, l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei Conti non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di Ric. 2020 n. 14509 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -4- giurisdizione ma di proponibilità della domanda ( v.

Cass., Sez.

Un., 4/6/2021, n. 15570, con particolare riferimento all'azione di responsabilità -anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 20 del 1994- nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico; Cass., Sez.

Un., 7/1/2014, n. 63 ).

Si è in tema di appalto di opera pubblica al riguardo altresì precisato che ai fini del riparto di giurisdizione bisogna distinguere tra le contrapposte posizioni che in concreto cumula il contraente generale.

A tale stregua, mentre ove si assuma che il danno derivi dalla violazione da parte di quest'ultimo del suo "dovere" ( in senso lato ) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica" la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, laddove si prospetti invece che il danno deriva dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica ( ovvero da illecito extracontrattuale ) la cognizione dell'azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del non venire in tal caso in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici ( v.

Cass., Sez.

Un., 10/1/2019, n. 486 ).

In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione -per gli stessi fatti- di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito ( v.

Cass., Sez.

Un., 4/6/2021, n. 15570 ), dovendo escludersi -stante il divieto del bis in idem - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure Ric. 2020 n. 14509 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -5- con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale ( v.

Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415 ).

Orbene, non risulta essere stata nei confronti del Matera -in proprio e n.q. di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- promossa azione di responsabilità amministrativa da parte della P.A. né di responsabilità erariale dal Procuratore della Corte dei Conti, avendo per converso il medesimo proposto domanda di pagamento di somma a titolo di <<compensi professionali>>, per avere ( una volta terminato quello di progettista ed incassate le relative competenze ) espletato -con mandato e in rappresentanza dell'Ente- anche <<l'incarico di direttore dei lavori relativo all'intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni">>.

Domanda che si fonda sul dedotto inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, a cui fronte l'odierno ricorrente in via riconvenzionale propone domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento colposo del Matera, <<quale progettista e direttore dei lavori>>, stante il <<crollo di parte dell'edificio "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni", oggetto di adeguamento funzionale nell'ambito del miglioramento sismico, a causa di plurimi e gravi inadempimenti del suddetto professionista>>, il quale in particolare, <<dopo aver disposto detta attività di scavo, non presenziava al controllo e non dirigeva le operazioni, non essendosi presentato in cantiere>>.

Trattasi pertanto di azioni contrattuali aventi ad oggetto pretese creditorie dalle suindicate parti rispettivamente vantate non prospettanti il rilievo dell'esercizio di poteri pubblicistici ( cfr. altresì Ric. 2020 n. 14509 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -6- Cass., Sez.

Un., 10/12/2020, n. 28183; Cass., Sez.

Un., 26/3/2021, n. 8570 ).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente regolamento preventivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14509-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]'S, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5884/2016 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Maddaloni ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2016 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di <<compensi professionali di spettanza del solo primo, per aver espletato con mandato e in rappresentanza dell'Ente, dopo aver terminato l'incarico di progettista ed incassate le relative competenze, anche quello di direttore dei lavori relativo all'intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni">>, spiegando altresì domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di crolli verificatisi in una parte dell'edificio oggetto di lavori relativi all'<<intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni"» di cui il Matera era stato <<non solo ... "Progettista" ma anche ... "Direttore dei lavori"», e, <<dopo aver disposto ... Ric. 2020 n. 14509 sez. SU - ud. 14-09-2021 -2- attività di scavo, non presenziava al controllo e non dirigeva le operazioni, non essendosi presentato in cantiere». In pendenza del «procedimento iscritto al n. di R.G. 5884/16 dinanzi al <<citato Tribunale», nel quale sono stati dal Matera evocati in giudizio la società appaltatrice dei lavori Comed s.r.I., il tecnico collaudatore dei lavori sig. [OSCURATO:PERSONA], il Rup dell'ente sig. [OSCURATO:PERSONA], i tecnici comunali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'impresa subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché -in manleva- la compagnia [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's, all'esito della riassunzione operata dopo la disposta sospensione in attesa <<dell'ATP collegato e pregiudiziale», essendo insorta -su eccezione della compagnia [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's- questione di giurisdizione, il Comune di Maddaloni propone ora regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte di Conti. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta del 21/5/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte di Conti. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune ricorrente, osservato che «in riferimento all'operato del Direttore di lavori viene in rilievo l'imputabilità in via diretta e immediata alla P.A. dell'attività con rilevanza esterna del professionista, il quale assume, in tale veste, la rappresentanza dell'Ente committente ed agisce quale soggetto funzionalmente ( per quanto temporaneamente ) inserito nel suo apparato organizzativo (cfr. Cass SU Ord. 27071/2016; Cass. n. 3165/2011, Cass. SS.UU. n. 5781/2004, Id. n. 340/2003», chiede emettersi declaratoria di <<difetto di giurisdizione del giudice ordinario ... trattandosi di controversia per atti ed attività posti in essere dalla P.A.», deducendo che <<non osta a tali conclusioni il fatto che la domanda Ric. 2020 n. 14509 sez. SU - ud. 14-09-2021 -3- dell'Ente in questione sia stata qualificata come azione di rivalsa dell'Amministrazione>>. Espone al riguardo che, dopo aver proposto <<opposizione al decreto ingiuntivo ... richiesto ed emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ... a favore dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di legale rapp.te dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.>>, all'esito dell'emissione della pronunzia Cass. n. 1021 del 2017, <<in cui è stato preso in rilievo il dato che occorre esaminare, quale unico dirimente sulla questione, e cioè che il danno derivi dalla violazione del suo "dovere" ( in senso lato ) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica">>, si è invero convinto <<che la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetti senz'altro alla giurisdizione della Corte dei Conti>>, non potendo <<negarsi che nella fattispecie tra l'ente e Ming. Matera sia stato assunto il temporaneo rapporto di servizio>>. L'assunto è infondato. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570; Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 10019; Cass., Sez. Un., 19/2/2019, n. 4883 ). A tale stregua, l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei Conti non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di Ric. 2020 n. 14509 sez. SU - ud. 14-09-2021 -4- giurisdizione ma di proponibilità della domanda ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570, con particolare riferimento all'azione di responsabilità -anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 20 del 1994- nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico; Cass., Sez. Un., 7/1/2014, n. 63 ). Si è in tema di appalto di opera pubblica al riguardo altresì precisato che ai fini del riparto di giurisdizione bisogna distinguere tra le contrapposte posizioni che in concreto cumula il contraente generale. A tale stregua, mentre ove si assuma che il danno derivi dalla violazione da parte di quest'ultimo del suo "dovere" ( in senso lato ) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica" la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, laddove si prospetti invece che il danno deriva dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica ( ovvero da illecito extracontrattuale ) la cognizione dell'azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del non venire in tal caso in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici ( v. Cass., Sez. Un., 10/1/2019, n. 486 ). In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione -per gli stessi fatti- di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570 ), dovendo escludersi -stante il divieto del bis in idem - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure Ric. 2020 n. 14509 sez. SU - ud. 14-09-2021 -5- con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale ( v. Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415 ). Orbene, non risulta essere stata nei confronti del Matera -in proprio e n.q. di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- promossa azione di responsabilità amministrativa da parte della P.A. né di responsabilità erariale dal Procuratore della Corte dei Conti, avendo per converso il medesimo proposto domanda di pagamento di somma a titolo di <<compensi professionali>>, per avere ( una volta terminato quello di progettista ed incassate le relative competenze ) espletato -con mandato e in rappresentanza dell'Ente- anche <<l'incarico di direttore dei lavori relativo all'intervento di ricostruzione ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni">>. Domanda che si fonda sul dedotto inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, a cui fronte l'odierno ricorrente in via riconvenzionale propone domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento colposo del Matera, <<quale progettista e direttore dei lavori>>, stante il <<crollo di parte dell'edificio "[OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni", oggetto di adeguamento funzionale nell'ambito del miglioramento sismico, a causa di plurimi e gravi inadempimenti del suddetto professionista>>, il quale in particolare, <<dopo aver disposto detta attività di scavo, non presenziava al controllo e non dirigeva le operazioni, non essendosi presentato in cantiere>>. Trattasi pertanto di azioni contrattuali aventi ad oggetto pretese creditorie dalle suindicate parti rispettivamente vantate non prospettanti il rilievo dell'esercizio di poteri pubblicistici ( cfr. altresì Ric. 2020 n. 14509 sez. SU - ud. 14-09-2021 -6- Cass., Sez. Un., 10/12/2020, n. 28183; Cass., Sez. Un., 26/3/2021, n. 8570 ). Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente regolamento preventivo. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del
Decreto Cassazione n. 16415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris