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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36739/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso": udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, emesso con riferimento all'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza n. 5819/2019, emessa dal giudice monocratico del medesimo Tribunale.

2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e articolando un unico motivo di ricorso. 2.

1. Precisamente, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine al rigetto della richiesta di revoca del procedimento esecutivo.

Infatti, Castiglione avrebbe già provveduto al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'apposizione di tratti di muratura, volti ad impedire l'accesso ai locali interrati, previa ricollocazione del terreno asportato all'interno del locale.

Tale circostanza sarebbe poi confermata sia dall'accertamento fatto in loco dalla polizia municipale che dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di parte. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto, preme evidenziare che le doglianze del ricorrente investono unicamente profili di merito, come tali non ammissibili nella presente sede.

Infatti, la valutazione inerente alla demolizione dell'immobile abusivo costituisce elemento del tutto fattuale e, quindi, esso non può essere sottoposto all'esame di questa Corte, alla quale è riservato un controllo di legittimità. i Ciò premesso, è appena il caso di ricordare che integra la nozione di "demolizione" solamente l'eliminazione fisica del manufatto abusivo.

Di conseguenza, può propriamente parlarsi di demolizione solo in caso di totale rimozione dell'immobile abusivo, in ogni sua parte.

Esula da tale nozione qualunque altra condotta che non si sostanzi in tale operazione, seppur apparentemente simile alla demolizione e magari proprio volta a darne una parvenza.

In altri termini, la demolizione non può configurarsi in più e diverse forme, ma può declinarsi solo ed unicamente nell'integrale soppressione dell'opera abusivamente costruita. 3.

1. Nel caso di specie, il ricorrente, per sua stessa ammissione, si è limitato a murare l'immobile realizzato in assenza di permesso di costruire, in modo da impedire l'accesso a quest'ultimo.

Tuttavia, è bene chiarire che - come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata- impedire l'accesso alle opere abusive non equivale alla loro demolizione, né tanto meno al ripristino dello stato dei luoghi.

Invero, nella fattispecie, si sarebbe potuto compiutamente parlare di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi laddove il ricorrente avesse eliminato fisicamente l'immobile abusivo, non limitandosi ad impedirne l'accesso.

Il provvedimento impugnato ha esaustivamente motivato sul punto, sottolineando che, poiché in tal caso venivano in rilievo manufatti interrati, la demolizione si sarebbe dovuta sostanziare in una nuova procedura di sbancamento con conseguente ricollocazione del terreno.

Alla luce di queste considerazioni, le censure rappresentate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate.

Il ricorrente sostiene che alla realizzazione di opere abusive mediante sbancamento non potrebbe porsi rimedio con la demolizione, che in tali ipotesi sarebbe impossibile realizzare.

Ebbene, anche in simili casi la demolizione deve consistere nell'eliminazione fisica dell'immobile, operazione che potrebbe facilmente configurarsi nelle modalità indicate dall'ordinanza impugnata.In quest'ottica, assume particolare rilievo il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restituii° in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (così Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 27/09/2016 Cc. - dep. 09/02/2017 - Rv. 268831; Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc. - dep. 31/05/2011 - Rv. 250389; Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc. - dep. 20/09/2013 - Rv. 256431).

Da tale principio emerge distintamente che deve ritenersi non idoneo qualsiasi intervento che sia volto al "salvataggio" dell'opera abusiva, a fronte dell'ordine di demolizione.

La condotta tenuta dal Castiglione, quindi, non risulta idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di demolizione, come adeguatamente motivato dal giudice dell'esecuzione, senza contraddizioni e manifeste illogicità.

In conclusione, è opportuno ribadire che, nella presente materia, ciò che rileva è la reale ed effettiva restitutio in integrum dello stato dei luoghi, che può aversi unicamente mediante demolizione, intendendosi per quest'ultima solo e soltanto l'eliminazione fisica dell'opera.

A nulla valgono operazioni diverse, come la muratura dei manufatti, che, per di più, rischiano di pregiudicare (o di aggravare) l'espletamento della stessa procedura di demolizione.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso": udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, emesso con riferimento all'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza n. 5819/2019, emessa dal giudice monocratico del medesimo Tribunale. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e articolando un unico motivo di ricorso. 2. 1. Precisamente, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine al rigetto della richiesta di revoca del procedimento esecutivo. Infatti, Castiglione avrebbe già provveduto al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'apposizione di tratti di muratura, volti ad impedire l'accesso ai locali interrati, previa ricollocazione del terreno asportato all'interno del locale. Tale circostanza sarebbe poi confermata sia dall'accertamento fatto in loco dalla polizia municipale che dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di parte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, preme evidenziare che le doglianze del ricorrente investono unicamente profili di merito, come tali non ammissibili nella presente sede. Infatti, la valutazione inerente alla demolizione dell'immobile abusivo costituisce elemento del tutto fattuale e, quindi, esso non può essere sottoposto all'esame di questa Corte, alla quale è riservato un controllo di legittimità. i Ciò premesso, è appena il caso di ricordare che integra la nozione di "demolizione" solamente l'eliminazione fisica del manufatto abusivo. Di conseguenza, può propriamente parlarsi di demolizione solo in caso di totale rimozione dell'immobile abusivo, in ogni sua parte. Esula da tale nozione qualunque altra condotta che non si sostanzi in tale operazione, seppur apparentemente simile alla demolizione e magari proprio volta a darne una parvenza. In altri termini, la demolizione non può configurarsi in più e diverse forme, ma può declinarsi solo ed unicamente nell'integrale soppressione dell'opera abusivamente costruita. 3. 1. Nel caso di specie, il ricorrente, per sua stessa ammissione, si è limitato a murare l'immobile realizzato in assenza di permesso di costruire, in modo da impedire l'accesso a quest'ultimo. Tuttavia, è bene chiarire che - come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata- impedire l'accesso alle opere abusive non equivale alla loro demolizione, né tanto meno al ripristino dello stato dei luoghi. Invero, nella fattispecie, si sarebbe potuto compiutamente parlare di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi laddove il ricorrente avesse eliminato fisicamente l'immobile abusivo, non limitandosi ad impedirne l'accesso. Il provvedimento impugnato ha esaustivamente motivato sul punto, sottolineando che, poiché in tal caso venivano in rilievo manufatti interrati, la demolizione si sarebbe dovuta sostanziare in una nuova procedura di sbancamento con conseguente ricollocazione del terreno. Alla luce di queste considerazioni, le censure rappresentate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate. Il ricorrente sostiene che alla realizzazione di opere abusive mediante sbancamento non potrebbe porsi rimedio con la demolizione, che in tali ipotesi sarebbe impossibile realizzare. Ebbene, anche in simili casi la demolizione deve consistere nell'eliminazione fisica dell'immobile, operazione che potrebbe facilmente configurarsi nelle modalità indicate dall'ordinanza impugnata.In quest'ottica, assume particolare rilievo il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restituii° in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (così Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 27/09/2016 Cc. - dep. 09/02/2017 - Rv. 268831; Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc. - dep. 31/05/2011 - Rv. 250389; Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc. - dep. 20/09/2013 - Rv. 256431). Da tale principio emerge distintamente che deve ritenersi non idoneo qualsiasi intervento che sia volto al "salvataggio" dell'opera abusiva, a fronte dell'ordine di demolizione. La condotta tenuta dal Castiglione, quindi, non risulta idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di demolizione, come adeguatamente motivato dal giudice dell'esecuzione, senza contraddizioni e manifeste illogicità. In conclusione, è opportuno ribadire che, nella presente materia, ciò che rileva è la reale ed effettiva restitutio in integrum dello stato dei luoghi, che può aversi unicamente mediante demolizione, intendendosi per quest'ultima solo e soltanto l'eliminazione fisica dell'opera. A nulla valgono operazioni diverse, come la muratura dei manufatti, che, per di più, rischiano di pregiudicare (o di aggravare) l'espletamento della stessa procedura di demolizione. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme