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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1975

Cassazione n. 20992/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Orio, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato e, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza del delitto di lesioni personali; Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure con memoria di replica depositata in data 25 marzo 2026; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'improcedibilità dei delitti accertati per difetto di querela, in seguito a loro derubricazione, eventualmente anche nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è inammissibile per aspecificità; Considerato, infatti, che la Corte di appello ha rilevato con motivazione conforme al diritto e congrua (e che, dunque, di sottrae al sindacato di legittimità) che la qualificazione delle condotte accertare è corretta e il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è procedibile di ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.MM a 1e Santis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Orio, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato e, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza del delitto di lesioni personali; Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure con memoria di replica depositata in data 25 marzo 2026; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'improcedibilità dei delitti accertati per difetto di querela, in seguito a loro derubricazione, eventualmente anche nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è inammissibile per aspecificità; Considerato, infatti, che la Corte di appello ha rilevato con motivazione conforme al diritto e congrua (e che, dunque, di sottrae al sindacato di legittimità) che la qualificazione delle condotte accertare è corretta e il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è procedibile di ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.MM a 1e Santis
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