Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21914/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difesi dall'avvocatoMassimo Zanetti-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2041/2024depositata il 09/07/2024;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la successiva accettazione daparte della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 22017/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 21914/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocatoMassimo Zanetti-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2041/2024depositata il 09/07/2024;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la successiva accettazione daparte della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 22017/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 21914/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris