Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17143/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RA ed [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4137/2024,depositata il 16/10/2024;Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Premesso di aver affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. un incarico ditrasporto aereo internazionale di merce dall’Italia alla Turchia elamentando che, a causa di un errore nella compilazione delladocumentazione di trasporto, il collo era stato invece inviato in Kuwait eivi confiscato dalle autorità locali, con conseguente perdita della merce,Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alrisarcimento dei danni, quantificati nel valore della merce e nel mancatoguadagno, oltre ad ulteriori voci risarcitorie.Si costituiva la convenuta, che, pur riconoscendo l’errore nella gestionedella spedizione dovuto a errata compilazione dei documenti di trasporto,eccepiva l’applicabilità dei limiti risarcitori previsti dalla Convenzione diMontreal del 1999 in tema di trasporto internazionale di merci, chiedendoaltresì, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo del trasporto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto il mutamento di rito, con sentenza n.1571/2023 accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando laconvenuta al pagamento della somma di euro 27.655, ritenendosussistente una responsabilità connotata da colpa grave e,conseguentemente, escludendo l’operatività dei limiti risarcitori invocati.Proponeva appello la società soccombente, dolendosi dell’erroneaqualificazione della sua condotta, dell’omessa applicazione dellaConvenzione di Montreal e dell’erronea quantificazione del danno.Si costituiva la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone ilrigetto.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4137/2024, depositata il 16ottobre 2024, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora rileva,che la condotta dell’appellante integrasse gli estremi della colpa grave,Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026con conseguente inapplicabilità dei limiti risarcitori previsti dallaConvenzione di Montreal.Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], in base a un unico motivo, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (art. 117 Cost., comma 1, nel testo di cui alla L. Cost. 18/10/2001n. 3, art. 1696 cod. civ., art. 1741 cod. civ., artt. 1 e 951 Cod.

Nav.Convenzione di Montreal del 28.05.1999 per l'unificazione di alcune normerelative al trasporto aereo internazionale ratificata dall'Italia con Legge n.12 del 10.01.2004), in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.»,assumendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato ladisciplina del diritto interno, escludendo i limiti di responsabilità propri deltrasporto aereo internazionale.Parte ricorrente muove dal presupposto, non contestato, di avere operatocome spedizioniere-vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c., avendo assuntodirettamente l’esecuzione del trasporto aereo internazionale della mercedall’Italia alla Turchia, da tale qualificazione deducendo che l’interorapporto deve essere regolato dalle norme della Convenzione di Montreal,ratificata con legge n. 12/2004, la quale, ai sensi dell’art. 1, trovaapplicazione a ogni trasporto internazionale di merci effettuato conaeromobile.

La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel fareapplicazione dell’art. 1696 c.c., e in particolare del suo ultimo comma,ritenendo non operante il limite risarcitorio in ragione della colpa grave delvettore, dovendosi invece riconoscere la prevalenza della disciplinaconvenzionale, in quanto normativa speciale e sovraordinata rispetto aldiritto interno, anche alla luce dell’art. 117 Cost. e del rinvio operatodall’art. 951 cod. nav. alle norme internazionali vigenti.Anche il richiamo da parte del giudice di merito dell’art. 1741 c.c., neltesto vigente, sarebbe erroneo, in quanto il comma secondo, che rinviaNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026all’art. 1696 c.c., è stato introdotto soltanto con il d.l. n. 152/2021,convertito nella l. n. 233/2021, con efficacia dal 1° gennaio 2022, mentreil trasporto oggetto di causa risaliva al 2019, per cui, secondo la disciplinaratione temporis applicabile, lo spedizioniere-vettore si limitava adassumere i diritti e gli obblighi del vettore, senza espresso richiamo allanorma codicistica sulla responsabilità.Pertanto la responsabilità del ricorrente, quale vettore aereo contrattuale,avrebbe dovuto essere integralmente disciplinata dalla Convenzione diMontreal e, in particolare, dall’art. 22, che prevede, per il trasporto dimerci, un limite risarcitorio pari a 19 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo perchilogrammo, nella specie pari a 1.520 DSP, assumendo che tale limitenon sia derogabile neppure in presenza di colpa grave, in difetto didichiarazione speciale di interesse alla riconsegna.

A sostegno di ciò sirichiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.21850/2017, interpretato nel senso che nel trasporto internazionale aereodi merci il vettore sarebbe comunque responsabile entro i limiti previstidalla Convenzione, con esclusione della possibilità di un risarcimentointegrale anche in presenza di comportamento colposo: e la Corteterritoriale avrebbe omesso di applicare correttamente tale principio,uniforme internazionale.In via ulteriormente subordinata, si prospetta che, anche a voler escluderel’applicazione diretta della Convenzione, la responsabilità del vettoreavrebbe comunque dovuto essere regolata dall’art. 951 cod. nav., cheestende in ogni caso le norme internazionali al trasporto aereo di merci,con conseguente necessaria applicazione dei limiti risarcitori previsti dallaConvenzione di Montreal.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.2.1 Non coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente prospettaerroneo richiamo, da parte della Corte territoriale, all’art. 1741 c.c., nelNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026testo risultante dalla modifica introdotta nel 2021, ratione temporis nonapplicabile alla fattispecie.Il rilievo, pur esatto sul piano meramente formale, è tuttavia privo didecisività.

Già nella formulazione previgente, infatti, la norma si limitava astabilire che lo spedizioniere che assuma, con mezzi propri o altrui,l’esecuzione del trasporto è titolare dei diritti ed è gravato degli obblighidel vettore; perciò tale figura era comunque assoggettata alla disciplinadel contratto di trasporto, ivi compresa quella dettata dall’art. 1696 c.c.,alla luce di un orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corteper cui, ove lo spedizioniere assuma direttamente un’obbligazione dirisultato consistente nell’esecuzione del trasporto, la prestazione si unificasul piano funzionale e lo stesso resta soggetto alla disciplina propria delvettore, in quanto si configura a suo carico un’obbligazione unitaria ditrasporto.In questa linea si è precisato che l’art. 1741 c.c. non sottrae lospedizioniere alla disciplina del contratto di spedizione, ma comporta, alcontempo, l’estensione nei suoi confronti dei diritti e degli obblighi delvettore riguardo alle attività riconducibili al trasporto in senso stretto (v.Cass. 9/4/1999 n. 3468, per cui l'art. 1741 c.c. non sottrae lospedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gliriconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasidella sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto; principio,questo, ribadito recentemente da Cass. 22/12/2025 n. 33690).Il richiamo espresso a tale norma, introdotto soltanto dall'art. 30-bis,comma 1, lettera d), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, conmodificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233., ha carattere meramenteesplicativo di un assetto normativo già ricavabile in via interpretativa dalsistema antecedente, per cui il riferimento ad esso da parte della Corteterritoriale non ha inciso sulla correttezza della soluzione adottata.Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2 Di ben altra portata è il rilievo che, per il trasporto aereo di merci, laConvenzione di Montreal disciplina in modo autonomo e specificol’operatività dei limiti risarcitori e le ipotesi in cui essi possono venire inrilievo nei confronti dei soggetti chiamati a rispondere del danno, onde laverifica della derogabilità del limite non può essere compiuta trasponendoautomaticamente categorie interne (quali la colpa grave ex art. 1696 c.c.)in un ambito in cui la disciplina convenzionale adotta un diverso criterioselettivo.

A tal proposito, infatti, la censura della ricorrente offre unalettura corretta del quadro normativo e giurisprudenziale.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21850/2017, hanno chiarito che «ilvettore è responsabile sempre e soltanto entro i limiti risarcitori stabilitidalla Convenzione per il trasporto merci, come emerge dalla letturacoordinata dell’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5», e che l’esclusione del limiteprevista dal comma 5 opera «soltanto in relazione al trasporto di persone(comma 1) e di bagagli (comma 2)», poiché il comma 5 «richiamaespressamente soltanto le fattispecie di cui ai comma 1 e 2, nell’escluderetale limitazione».Ne deriva che nella fattispecie per cui è causa detti limiti avrebbero dovutotrovare applicazione; né al fine di escluderne l’applicabilità sarebbe statosufficiente accertare la colpa grave, non essendo, di per sé, titolo idoneo afar venir meno il limite risarcitorio previsto dall’art. 22.L’art. 22 della Convenzione di Montreal, con riferimento al trasporto dimerci, stabilisce che la responsabilità del vettore, in caso di perdita,danneggiamento o ritardo della merce, è limitata ad un importodeterminato per ciascun chilogrammo di merce trasportata, espresso inDiritti Speciali di Prelievo, salvo il caso in cui il mittente abbia effettuatouna dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna, previo pagamentodel relativo sovrapprezzo.

La norma non prevede alcuna deroga al limiterisarcitorio in ragione della sola colpa grave del vettore, configurando unNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026sistema di responsabilità caratterizzato da predeterminazioneconvenzionale del danno risarcibile.La limitazione della responsabilità vettoriale così delineata non si pone incontrasto con principi di rango costituzionale, giacché il sistemaconvenzionale non preclude in via assoluta il ristoro integrale del danno,ma lo subordina alla scelta del mittente di effettuare una dichiarazionespeciale di interesse alla riconsegna, con pagamento del relativosovrapprezzo.

In tal modo, il limite risarcitorio previsto dall’art. 22 dellaConvenzione di Montreal si configura quale criterio di allocazione delrischio, superabile su iniziativa della parte interessata, e non qualecompressione irragionevole del diritto al risarcimento (Cass., Sez.

Un., n.21850/2017).Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che la disciplina convenzionaleestende i medesimi limiti di responsabilità anche ai dipendenti e agliincaricati del vettore, i quali, ove abbiano agito nell’ambito delle propriemansioni, possono avvalersi delle stesse condizioni e degli stessi limitiinvocabili dal vettore (art. 30 della Convenzione).In ultima analisi, il sistema delineato dalla Convenzione di Montreal èimprontato ad un criterio unitario di determinazione e limitazione delrisarcimento che non consente di valorizzare, ai fini del superamento dellimite, la nozione di colpa grave elaborata dal diritto interno, restandoinvece ancorato ai presupposti tipizzati dalla disciplina convenzionale.3.

A quanto rilevato derivano, in conclusione, l’accoglimento del ricorso lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello diNapoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diNapoli.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RA ed [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4137/2024,depositata il 16/10/2024;Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Premesso di aver affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. un incarico ditrasporto aereo internazionale di merce dall’Italia alla Turchia elamentando che, a causa di un errore nella compilazione delladocumentazione di trasporto, il collo era stato invece inviato in Kuwait eivi confiscato dalle autorità locali, con conseguente perdita della merce,Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alrisarcimento dei danni, quantificati nel valore della merce e nel mancatoguadagno, oltre ad ulteriori voci risarcitorie.Si costituiva la convenuta, che, pur riconoscendo l’errore nella gestionedella spedizione dovuto a errata compilazione dei documenti di trasporto,eccepiva l’applicabilità dei limiti risarcitori previsti dalla Convenzione diMontreal del 1999 in tema di trasporto internazionale di merci, chiedendoaltresì, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo del trasporto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto il mutamento di rito, con sentenza n.1571/2023 accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando laconvenuta al pagamento della somma di euro 27.655, ritenendosussistente una responsabilità connotata da colpa grave e,conseguentemente, escludendo l’operatività dei limiti risarcitori invocati.Proponeva appello la società soccombente, dolendosi dell’erroneaqualificazione della sua condotta, dell’omessa applicazione dellaConvenzione di Montreal e dell’erronea quantificazione del danno.Si costituiva la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone ilrigetto.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4137/2024, depositata il 16ottobre 2024, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora rileva,che la condotta dell’appellante integrasse gli estremi della colpa grave,Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026con conseguente inapplicabilità dei limiti risarcitori previsti dallaConvenzione di Montreal.Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], in base a un unico motivo, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (art. 117 Cost., comma 1, nel testo di cui alla L. Cost. 18/10/2001n. 3, art. 1696 cod. civ., art. 1741 cod. civ., artt. 1 e 951 Cod. Nav.Convenzione di Montreal del 28.05.1999 per l'unificazione di alcune normerelative al trasporto aereo internazionale ratificata dall'Italia con Legge n.12 del 10.01.2004), in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.»,assumendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato ladisciplina del diritto interno, escludendo i limiti di responsabilità propri deltrasporto aereo internazionale.Parte ricorrente muove dal presupposto, non contestato, di avere operatocome spedizioniere-vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c., avendo assuntodirettamente l’esecuzione del trasporto aereo internazionale della mercedall’Italia alla Turchia, da tale qualificazione deducendo che l’interorapporto deve essere regolato dalle norme della Convenzione di Montreal,ratificata con legge n. 12/2004, la quale, ai sensi dell’art. 1, trovaapplicazione a ogni trasporto internazionale di merci effettuato conaeromobile. La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel fareapplicazione dell’art. 1696 c.c., e in particolare del suo ultimo comma,ritenendo non operante il limite risarcitorio in ragione della colpa grave delvettore, dovendosi invece riconoscere la prevalenza della disciplinaconvenzionale, in quanto normativa speciale e sovraordinata rispetto aldiritto interno, anche alla luce dell’art. 117 Cost. e del rinvio operatodall’art. 951 cod. nav. alle norme internazionali vigenti.Anche il richiamo da parte del giudice di merito dell’art. 1741 c.c., neltesto vigente, sarebbe erroneo, in quanto il comma secondo, che rinviaNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026all’art. 1696 c.c., è stato introdotto soltanto con il d.l. n. 152/2021,convertito nella l. n. 233/2021, con efficacia dal 1° gennaio 2022, mentreil trasporto oggetto di causa risaliva al 2019, per cui, secondo la disciplinaratione temporis applicabile, lo spedizioniere-vettore si limitava adassumere i diritti e gli obblighi del vettore, senza espresso richiamo allanorma codicistica sulla responsabilità.Pertanto la responsabilità del ricorrente, quale vettore aereo contrattuale,avrebbe dovuto essere integralmente disciplinata dalla Convenzione diMontreal e, in particolare, dall’art. 22, che prevede, per il trasporto dimerci, un limite risarcitorio pari a 19 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo perchilogrammo, nella specie pari a 1.520 DSP, assumendo che tale limitenon sia derogabile neppure in presenza di colpa grave, in difetto didichiarazione speciale di interesse alla riconsegna. A sostegno di ciò sirichiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.21850/2017, interpretato nel senso che nel trasporto internazionale aereodi merci il vettore sarebbe comunque responsabile entro i limiti previstidalla Convenzione, con esclusione della possibilità di un risarcimentointegrale anche in presenza di comportamento colposo: e la Corteterritoriale avrebbe omesso di applicare correttamente tale principio,uniforme internazionale.In via ulteriormente subordinata, si prospetta che, anche a voler escluderel’applicazione diretta della Convenzione, la responsabilità del vettoreavrebbe comunque dovuto essere regolata dall’art. 951 cod. nav., cheestende in ogni caso le norme internazionali al trasporto aereo di merci,con conseguente necessaria applicazione dei limiti risarcitori previsti dallaConvenzione di Montreal.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.2.1 Non coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente prospettaerroneo richiamo, da parte della Corte territoriale, all’art. 1741 c.c., nelNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026testo risultante dalla modifica introdotta nel 2021, ratione temporis nonapplicabile alla fattispecie.Il rilievo, pur esatto sul piano meramente formale, è tuttavia privo didecisività. Già nella formulazione previgente, infatti, la norma si limitava astabilire che lo spedizioniere che assuma, con mezzi propri o altrui,l’esecuzione del trasporto è titolare dei diritti ed è gravato degli obblighidel vettore; perciò tale figura era comunque assoggettata alla disciplinadel contratto di trasporto, ivi compresa quella dettata dall’art. 1696 c.c.,alla luce di un orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corteper cui, ove lo spedizioniere assuma direttamente un’obbligazione dirisultato consistente nell’esecuzione del trasporto, la prestazione si unificasul piano funzionale e lo stesso resta soggetto alla disciplina propria delvettore, in quanto si configura a suo carico un’obbligazione unitaria ditrasporto.In questa linea si è precisato che l’art. 1741 c.c. non sottrae lospedizioniere alla disciplina del contratto di spedizione, ma comporta, alcontempo, l’estensione nei suoi confronti dei diritti e degli obblighi delvettore riguardo alle attività riconducibili al trasporto in senso stretto (v.Cass. 9/4/1999 n. 3468, per cui l'art. 1741 c.c. non sottrae lospedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gliriconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasidella sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto; principio,questo, ribadito recentemente da Cass. 22/12/2025 n. 33690).Il richiamo espresso a tale norma, introdotto soltanto dall'art. 30-bis,comma 1, lettera d), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, conmodificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233., ha carattere meramenteesplicativo di un assetto normativo già ricavabile in via interpretativa dalsistema antecedente, per cui il riferimento ad esso da parte della Corteterritoriale non ha inciso sulla correttezza della soluzione adottata.Numero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2 Di ben altra portata è il rilievo che, per il trasporto aereo di merci, laConvenzione di Montreal disciplina in modo autonomo e specificol’operatività dei limiti risarcitori e le ipotesi in cui essi possono venire inrilievo nei confronti dei soggetti chiamati a rispondere del danno, onde laverifica della derogabilità del limite non può essere compiuta trasponendoautomaticamente categorie interne (quali la colpa grave ex art. 1696 c.c.)in un ambito in cui la disciplina convenzionale adotta un diverso criterioselettivo. A tal proposito, infatti, la censura della ricorrente offre unalettura corretta del quadro normativo e giurisprudenziale.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21850/2017, hanno chiarito che «ilvettore è responsabile sempre e soltanto entro i limiti risarcitori stabilitidalla Convenzione per il trasporto merci, come emerge dalla letturacoordinata dell’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5», e che l’esclusione del limiteprevista dal comma 5 opera «soltanto in relazione al trasporto di persone(comma 1) e di bagagli (comma 2)», poiché il comma 5 «richiamaespressamente soltanto le fattispecie di cui ai comma 1 e 2, nell’escluderetale limitazione».Ne deriva che nella fattispecie per cui è causa detti limiti avrebbero dovutotrovare applicazione; né al fine di escluderne l’applicabilità sarebbe statosufficiente accertare la colpa grave, non essendo, di per sé, titolo idoneo afar venir meno il limite risarcitorio previsto dall’art. 22.L’art. 22 della Convenzione di Montreal, con riferimento al trasporto dimerci, stabilisce che la responsabilità del vettore, in caso di perdita,danneggiamento o ritardo della merce, è limitata ad un importodeterminato per ciascun chilogrammo di merce trasportata, espresso inDiritti Speciali di Prelievo, salvo il caso in cui il mittente abbia effettuatouna dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna, previo pagamentodel relativo sovrapprezzo. La norma non prevede alcuna deroga al limiterisarcitorio in ragione della sola colpa grave del vettore, configurando unNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026sistema di responsabilità caratterizzato da predeterminazioneconvenzionale del danno risarcibile.La limitazione della responsabilità vettoriale così delineata non si pone incontrasto con principi di rango costituzionale, giacché il sistemaconvenzionale non preclude in via assoluta il ristoro integrale del danno,ma lo subordina alla scelta del mittente di effettuare una dichiarazionespeciale di interesse alla riconsegna, con pagamento del relativosovrapprezzo. In tal modo, il limite risarcitorio previsto dall’art. 22 dellaConvenzione di Montreal si configura quale criterio di allocazione delrischio, superabile su iniziativa della parte interessata, e non qualecompressione irragionevole del diritto al risarcimento (Cass., Sez. Un., n.21850/2017).Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che la disciplina convenzionaleestende i medesimi limiti di responsabilità anche ai dipendenti e agliincaricati del vettore, i quali, ove abbiano agito nell’ambito delle propriemansioni, possono avvalersi delle stesse condizioni e degli stessi limitiinvocabili dal vettore (art. 30 della Convenzione).In ultima analisi, il sistema delineato dalla Convenzione di Montreal èimprontato ad un criterio unitario di determinazione e limitazione delrisarcimento che non consente di valorizzare, ai fini del superamento dellimite, la nozione di colpa grave elaborata dal diritto interno, restandoinvece ancorato ai presupposti tipizzati dalla disciplina convenzionale.3. A quanto rilevato derivano, in conclusione, l’accoglimento del ricorso lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello diNapoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 8706/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 17143/2026Data pubblicazione 31/05/2026Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diNapoli.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 17143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris