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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07208/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO -- ha concluso chiedendo ,A 91-tt 4.. in C-A, t i ei tz5 / ~-12 LFA: lA CL L'O'(24 reic" t udito il Oif rei-;-o-re [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato per i delitti ex art 612 e 582 cp nei confronti della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA]; fatti compiuti a Dicembre 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando un solo motivo di ricorso col quale si sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione illogica quanto all'attendibilità della testimonianza della parte civile, ritenuta senza una approfondita verifica, necessaria in ragione della costituzione di parte civile; per altro verso la Corte di appello non avrebbe considerato la situazione di conflittualità esistente tra le parti, in quanto l'imputato e la sua compagna erano già stati controllati da Calogero in altri supermercati.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

La difesa della costituita parte civile ha depositato memoria, con la quale ha illustrato le ragioni per l'inammissibilità del ricorso, e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e tuttavia - per le ragioni di seguito esposte - occorre rilevare l'illegalità della pena complessiva inflitta nel giudizio di merito. 1.Le doglianze avanzate dal ricorrente sono generiche, poiché non hanno relazione col testo che intendono censurare, versate in fatto e, per altro verso, neppure considerano i più che consolidati principi affermati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, anche in caso di costituzione di parte civile.

Da lungo tempo, infatti, la pronunzia Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214 ha chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

In motivazione la Corte ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Si tratta di una lezione esegetica costantemente seguita dalla Sezioni semplici.

1.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi, avendo valutato la testimonianza della persona offesa Calogero definita di granitica solidità e intrinsecamente coerente, confutando adeguatamente - alla pagina quattro del testo - la tesi difensiva, secondo la quale sarebbe stato lo stesso Calogero ad aggredire l'imputato; peraltro il Giudice di appello ha individuato consistenti riscontri alla prova dichiarativa resa dalla parte civile, individuati nella testimonianza di Cavarero, che aveva ascoltato le minacce profferite dall'attuale ricorrente verso l'odierna parte civile, minacce poi realizzate, e nei certificati medici circa le conseguenze dell'aggressione portata da Bresciani. 2.Tanto premesso, ritiene nondimeno il Collegio di dover rilevare ex officio l'illegalità dell'aumento di pena disposto dai giudici della cognizione a titolo di continuazione in relazione al reato di minaccia.

Infatti, la Corte di appello ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione per i reati di cui al capo a) : art 582 cp guaribili in 21 giorni, e capo b) : art 612/1 cp, essendo il primo di competenza per materia del Tribunale ed il secondo del giudice di pace; come noto per quest'ultimo reato la pena prevista ex art 4 dgls 274/2000 è della multa fino ad euro 1032 e nella fattispecie in esame è stata definita erroneamente in giorni dieci di reclusione, ai sensi dell'art 81 cpv cp in aumento sulla pena base di mesi sei di reclusione per il delitto più grave ex art 582 cp, risultando, quindi, illegale. 2.1.In proposito è necessario rammentare che, secondo il prevalente orientamento esegetico elaborato da questa Corte regolatrice, l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, sia rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108).

L'indirizzo è stato seguito da più pronunzie, tra le quali : Sez. 2 , Sentenza n. 7188 del 11/10/2018 Ud. (dep. 15/02/2019 ) Rv. 276320;Sez. 4 , Sentenza n. 17221 del 02/04/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 27571 e da ultimo confermato dal massimo consesso di legittimità.

Si è di recente, infatti, ribadito che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale.

Pronunzia resa in una fattispecie - sovrapponibile alla presente - relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez.

U , Sentenza n. 38809 del 31/03/2022 Ud. (dep. 13/10/2022) Rv. 283689)

3. Tanto premesso quanto alla legittimità dell'intervento officioso di questa Corte in ipotesi di pena illegale anche in caso di ricorso inammissibile, mette conto di rilevare, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che per il concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez.

U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751).

Nella motivazione della decisione, il più autorevole Collegio di questa Corte ha chiarito che, "per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo", "l'aumento debba effettuarsi in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento".

A tali coordinate ermeneutiche non si è armonizzata la sentenza impugnata in punto di commisurazione della pena poiché - come si è già annotato - il Tribunale ha determinato la pena-base per il reato, stimato più grave, di cui all'art. 582 c.p. in mesi sei di reclusione ed ha poi applicato l'aumento di giorni dieci di reclusione per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 612/1 cod. pen.

Tale ultimo reato, di competenza del giudice di pace, è sanzionato ai sensi dell'ad 52 Dlgs 274/2000 con la stessa pena pecuniaria già prevista dal codice penale, cioè con la multa fino ad euro 1032. 3.1 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo all'aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi attivando i propri poteri decisori ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett.

I), cod. proc. pen.

Rileva, infatti, il Collegio come il mero ragguaglio ex art. 135 cod. pen. dell'aumento di pena di dieci giorni di reclusione, già stabilito dal Tribunale nella sentenza confermata dalla Corte distrettuale - in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite nella sentenza Giglia per la seconda "fase" di determinazione della pena per il reato continuato - comporterebbe l'inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento per la continuazione ( 2500 euro) di gran lunga più elevata del massimo della pena comminato dalla legge per il medesimo reato-satellite.

Si tratterebbe di un risultato non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell'istituto della continuazione, tesa a consentire mediante una fictio iuris l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato, ma anche "illegale", in quanto comportante l'applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato.

3.2. Sul punto il Collegio ritiene di dover ribadire il principio di diritto già enunciato da Sez. 6 , Sentenza n. 8667 del 12/02/2019 Ud. (dep. 27/02/2019) Rv. 275881 secondo il quale ai fini della determinazione della pena per il reato continuato relativo a reati puniti con sanzioni eterogenee nel genere e nella specie, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione"; tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, occorre rispettare il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

Ciò nondimeno, nell'eseguire tale operazione, il giudice non potrà mai applicare a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato-satellite.

A tale principio dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Inoltre, l'imputato, per il principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3680, oltre accessori di legge.

Deciso il 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO -- ha concluso chiedendo ,A 91-tt 4.. in C-A, t i ei tz5 / ~-12 LFA: lA CL L'O'(24 reic" t udito il Oif rei-;-o-re [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato per i delitti ex art 612 e 582 cp nei confronti della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA]; fatti compiuti a Dicembre 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando un solo motivo di ricorso col quale si sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione illogica quanto all'attendibilità della testimonianza della parte civile, ritenuta senza una approfondita verifica, necessaria in ragione della costituzione di parte civile; per altro verso la Corte di appello non avrebbe considerato la situazione di conflittualità esistente tra le parti, in quanto l'imputato e la sua compagna erano già stati controllati da Calogero in altri supermercati. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. La difesa della costituita parte civile ha depositato memoria, con la quale ha illustrato le ragioni per l'inammissibilità del ricorso, e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e tuttavia - per le ragioni di seguito esposte - occorre rilevare l'illegalità della pena complessiva inflitta nel giudizio di merito. 1.Le doglianze avanzate dal ricorrente sono generiche, poiché non hanno relazione col testo che intendono censurare, versate in fatto e, per altro verso, neppure considerano i più che consolidati principi affermati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, anche in caso di costituzione di parte civile. Da lungo tempo, infatti, la pronunzia Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214 ha chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Si tratta di una lezione esegetica costantemente seguita dalla Sezioni semplici. 1.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi, avendo valutato la testimonianza della persona offesa Calogero definita di granitica solidità e intrinsecamente coerente, confutando adeguatamente - alla pagina quattro del testo - la tesi difensiva, secondo la quale sarebbe stato lo stesso Calogero ad aggredire l'imputato; peraltro il Giudice di appello ha individuato consistenti riscontri alla prova dichiarativa resa dalla parte civile, individuati nella testimonianza di Cavarero, che aveva ascoltato le minacce profferite dall'attuale ricorrente verso l'odierna parte civile, minacce poi realizzate, e nei certificati medici circa le conseguenze dell'aggressione portata da Bresciani. 2.Tanto premesso, ritiene nondimeno il Collegio di dover rilevare ex officio l'illegalità dell'aumento di pena disposto dai giudici della cognizione a titolo di continuazione in relazione al reato di minaccia. Infatti, la Corte di appello ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione per i reati di cui al capo a) : art 582 cp guaribili in 21 giorni, e capo b) : art 612/1 cp, essendo il primo di competenza per materia del Tribunale ed il secondo del giudice di pace; come noto per quest'ultimo reato la pena prevista ex art 4 dgls 274/2000 è della multa fino ad euro 1032 e nella fattispecie in esame è stata definita erroneamente in giorni dieci di reclusione, ai sensi dell'art 81 cpv cp in aumento sulla pena base di mesi sei di reclusione per il delitto più grave ex art 582 cp, risultando, quindi, illegale. 2.1.In proposito è necessario rammentare che, secondo il prevalente orientamento esegetico elaborato da questa Corte regolatrice, l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, sia rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108). L'indirizzo è stato seguito da più pronunzie, tra le quali : Sez. 2 , Sentenza n. 7188 del 11/10/2018 Ud. (dep. 15/02/2019 ) Rv. 276320;Sez. 4 , Sentenza n. 17221 del 02/04/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 27571 e da ultimo confermato dal massimo consesso di legittimità. Si è di recente, infatti, ribadito che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. Pronunzia resa in una fattispecie - sovrapponibile alla presente - relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez. U , Sentenza n. 38809 del 31/03/2022 Ud. (dep. 13/10/2022) Rv. 283689) 3. Tanto premesso quanto alla legittimità dell'intervento officioso di questa Corte in ipotesi di pena illegale anche in caso di ricorso inammissibile, mette conto di rilevare, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che per il concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751). Nella motivazione della decisione, il più autorevole Collegio di questa Corte ha chiarito che, "per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo", "l'aumento debba effettuarsi in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento". A tali coordinate ermeneutiche non si è armonizzata la sentenza impugnata in punto di commisurazione della pena poiché - come si è già annotato - il Tribunale ha determinato la pena-base per il reato, stimato più grave, di cui all'art. 582 c.p. in mesi sei di reclusione ed ha poi applicato l'aumento di giorni dieci di reclusione per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 612/1 cod. pen. Tale ultimo reato, di competenza del giudice di pace, è sanzionato ai sensi dell'ad 52 Dlgs 274/2000 con la stessa pena pecuniaria già prevista dal codice penale, cioè con la multa fino ad euro 1032. 3.1 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo all'aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi attivando i propri poteri decisori ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. Rileva, infatti, il Collegio come il mero ragguaglio ex art. 135 cod. pen. dell'aumento di pena di dieci giorni di reclusione, già stabilito dal Tribunale nella sentenza confermata dalla Corte distrettuale - in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite nella sentenza Giglia per la seconda "fase" di determinazione della pena per il reato continuato - comporterebbe l'inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento per la continuazione ( 2500 euro) di gran lunga più elevata del massimo della pena comminato dalla legge per il medesimo reato-satellite. Si tratterebbe di un risultato non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell'istituto della continuazione, tesa a consentire mediante una fictio iuris l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato, ma anche "illegale", in quanto comportante l'applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato. 3.2. Sul punto il Collegio ritiene di dover ribadire il principio di diritto già enunciato da Sez. 6 , Sentenza n. 8667 del 12/02/2019 Ud. (dep. 27/02/2019) Rv. 275881 secondo il quale ai fini della determinazione della pena per il reato continuato relativo a reati puniti con sanzioni eterogenee nel genere e nella specie, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione"; tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, occorre rispettare il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Ciò nondimeno, nell'eseguire tale operazione, il giudice non potrà mai applicare a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato-satellite. A tale principio dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Inoltre, l'imputato, per il principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3680, oltre accessori di legge. Deciso il 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] s
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