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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07650/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 18913/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di RomagnoliPierluigi, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3207/2022 depositatail 13/5/2022;Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], il quale, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzacongiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvio anuovo ruolo già presentate.1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20157/2018, respingeva l’azione -di inefficacia di pagamenti effettuati sine titulo e da ritenersi avvenuti, nellaprospettazione attorea, a titolo gratuito - promossa, ai sensi degli artt. 64e 203 legge fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana inliquidazione coatta amministrativa di Europeene de [OSCURATO:PERSONA] s.a.,impresa di investimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte distrettuale di Roma accoglieva l’impugnazione presentata daEuropéenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a., condannandoil Romagnoli al pagamento in favore della procedura della somma di €2.000.000 oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,pubblicata in data 13 maggio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] s.a.succursale italiana in l.c.a.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9718/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.; nell’occasione si sono costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduto nelle more del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Ambedue le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza, rappresentando concordemente di aver raggiuntointese transattive e di essere in attesa dell’adozione della necessariaautorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanza sullaprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana diEGP.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 18913/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di RomagnoliPierluigi, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3207/2022 depositatail 13/5/2022;Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], il quale, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzacongiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvio anuovo ruolo già presentate.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20157/2018, respingeva l’azione -di inefficacia di pagamenti effettuati sine titulo e da ritenersi avvenuti, nellaprospettazione attorea, a titolo gratuito - promossa, ai sensi degli artt. 64e 203 legge fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana inliquidazione coatta amministrativa di Europeene de [OSCURATO:PERSONA] s.a.,impresa di investimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte distrettuale di Roma accoglieva l’impugnazione presentata daEuropéenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a., condannandoil Romagnoli al pagamento in favore della procedura della somma di €2.000.000 oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,pubblicata in data 13 maggio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] s.a.succursale italiana in l.c.a.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9718/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.; nell’occasione si sono costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduto nelle more del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Ambedue le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza, rappresentando concordemente di aver raggiuntointese transattive e di essere in attesa dell’adozione della necessariaautorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanza sullaprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana diEGP.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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