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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17268/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ei e stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maria S if a [OSCURATO:PERSONA](Criscuolo zb DEPOS -F.,<..[OSCURATO:PERSONA](' ri,í PIA 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ei e stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maria S if a [OSCURATO:PERSONA](Criscuolo zb DEPOS -F.,<..[OSCURATO:PERSONA](' ri,í PIA 3
Sentenza Cassazione n. 17268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris