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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0017

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2 DICEMBRE 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] l'11 settembre 1958 ed il suo rapporto di lavoro era inizialmente disciplinato dalla legge belga.

Il 1 o marzo 1959, in qualità di segretario amministrativo, egli entrava nel novero dei dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] a statuto speciale.

Chiedeva il trasferimento in Italia e il 31 luglio 1961 veniva trasferito al Centro di Ispra presso il quale lavora tuttora.

Dopo l'entrata in vigore dello statuto del personale delle Comunità europee, il [OSCURATO:PERSONA] veniva inquadrato come segretario amministrativo principale nel grado C1/1 con effetto dal 1 o gennaio 1962.

La decisione di nomina dovrebbe risalire al 20 febbraio 1963 e pare che il ricorrente ne venisse informato il 28 febbraio 1963.

Il documento ufficiale di nomina però è datato 16 luglio 1963 e la notifica all'interessato è stata fatta lo stesso giorno.

Il ricorrente lavora nell'ufficio approvvigionamento del Centro nucleare e dal rapporto del 1962 si desume che egli è «adjoint responsable de la section douanière».

In seguito veniva trasferito all'ufficio inventari della Sezione approvvigionamento (grado C1/2) e nei rapporti degli anni successivi egli risulta «responsabile dell'esecuzione del lavoro inventario».

Nel 1965 alla descrizione delle mansioni veniva aggiunto «statistique des biens du CCR».

Nei rapporti del 1967 e del 1969 si specifica che il ricorrente era incaricato della «Codification pour le bureau locai des inventaires de tout le matériel commandé pour l'établissement.

Détermination du caractère d'inventoriabilité et vérification de la conformité de la commande du matériel livré à l'établissement».

Il ricorrente non si è mai ritenuto soddisfatto del suo inquadramento e il 28 febbraio 1963 presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto del personale.

Il 5 luglio 1963 inviava una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento al precedente reclamo.

Il 19 settembre 1963 il direttore generale dell'Amministrazione respingeva il reclamo, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ravvisava alcuna divergenza tra le funzioni svolte dall'interessato ed il suo inquadramento.

Un secondo reclamo amministrativo veniva indirizzato al direttore del Centro di Ispra il 28 aprile 1966, ma veniva respinto con lettera 25 maggio 1966.

Il 28 gennaio 1969 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al direttore del Centro di ricerche di modificare il suo inquadramento, domanda respinta il 25 marzo 1969 con lettera esponente i motivi del provvedimento.

L'8 dicembre 1970 il [OSCURATO:PERSONA] presentava un nuovo reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo che — in considerazione delle sue funzioni — dal 1 o gennaio 1963 egli doveva essere inquadrato nella carriera B3/B2 e gli spettavano di conseguenza gli arretrati di stipendio.

A questo reclamo la [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva e il 13 aprile 1971 il [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di giustizia.

Il ricorso non contiene precise conclusioni, ma dalla sua impostazione si comprende che il ricorrente vuole ottenere la modifica del suo inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità del ricorso.

All'udienza del 10 novembre il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo della ricevibilità, quindi anche le mie conclusioni si limiteranno a questo punto.

1. Il termine d'impugnazione è stato osservato, in quanto dopo il ricevimento dell'ultimo reclamo (15 dicembre 1970) la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata ed il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il silenziorifiuto il 13 aprile 1971.

2. L'irricevibilità però deriverebbe da un fatto diverso: la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'inquadramento del dipendente risale al 1963, anno in cui egli fu nominato in ruolo.

Il primo reclamo è però stato presentato il 28 febbraio 1963 e il 5 luglio 1963 è stata presentata una richiesta in cui s'invoca questo ricorso.

Il 19 settembre 1963 è stato preso un esplicito provvedimento negativo, che confermava la primitiva decisione d'inquadramento, che il ricorrente non ha impugnato.

Analogamente l'interessato non ha impugnato la reiezione del suo ricorso mirante a far modificare l'inquadramento (provvedimento 25 maggio 1966) e nemmeno ha promosso l'azione allorché, con decisione 25 marzo 1969, si respingeva la sua domanda di modifica dell'inquadramento.

Tenuto conto di quanto è accaduto, il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del dicembre 1970 costituisce un semplice atto di conferma che non può far rivivere il diritto d'impugnazione ormai estinto.

La giurisprudenza ha ripetutamente sancito che, se non viene impugnato tempestivamente un atto lesivo oppure se ad un atto di opposizione viene opposto un silenzio-rifiuto oppure un rifiuto esplicito, non è consentito impugnare l'atto lesivo con un ricorso e sottoporre alla Corte le questioni dopo la scadenza del termine processuale rigidamente stabilito.

Bisogna ammettere che nella fattispecie l'Amministrazione aveva reagito in modo esplicito alla richiesta di modifica dell'inquadramento (decisione 16 luglio 1963, risposta 19 settembre 1963 al reclamo e reiezione del reclamo in data 25 maggio 1966).

Aggiungasi la decisione del 1969 con la quale si rispondeva ad una domanda del 28 gennaio 1969 e non già ad un ricorso amministrativo diretto all'autorità che ha il potere di nomina.

Infatti quest'organo aveva emanato un provvedimento motivato il 25 marzo 1969 dopo aver attentamente esaminato la situazione del ricorrente, quindi è indubbio che l'atto fosse impugnabile.

Il ricorso con cui si chiede la modifica dell'inquadramento potrebbe venire accolto solo se fossero sopravvenuti fatti nuovi durante la decorrenza del termine d'impugnazione nei confronti del summenzionato provvedimento, e fatti tali da giustificare un riesame del caso. [OSCURATO:PERSONA] nel suo reclamo amministrativo alla [OSCURATO:PERSONA], del dicembre 1970, e nelle memorie presentate alla Corte, ha affermato che il suo superiore attuale ha ripetutamente chiesto alla direzione del Centro di modificare l'inquadramento che egli ritiene erroneo.

La direzione ha fatto alcune promesse; il ricorrente, da svariati mesi, svolge le funzioni del capo del servizio inventario, lavoro che corrisponde ad un inquadramento B1.

Per di più, al [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto addirittura un dipendente di grado B2.

Osservo anzitutto che ci è nota soltanto l'osservazione del superiore gerarchico apposta in margine alla domanda del 28 gennaio 1969: «L'attività svolta corrisponde a quelle affidate normalmente ai dipendenti di grado B1».

L'affermazione è stata tenuta nel debito conto nell'emanazione della decisione del 25 marzo 1969 e quindi non costituisce un fatto nuovo nel senso più sopra descritto.

D'altro canto tale osservazione non giustificherebbe da sola una modifica dell'inquadramento dell'interessato, giacché rappresenta solo il parere di un terzo su un problema diversamente risolto dall'autorità competente.

Per il resto gli argomenti svolti mi paiono piuttosto inconsistenti, specie per quanto riguarda le promesse della direzione di modificare l'inquadramento.

Anche le osservazioni del superiore gerarchico non devono essere intese in questo senso, come pure non possono trarre in inganno alcuni accenni contenuti nei rapporti del 1963 e del 1969, dai quali si potrebbe desumere che la preparazione e le capacità del ricorrente implicherebbero che gli fossero affidati compiti più delicati; si rileva però anche che il ricorrente poteva migliorare la sua situazione solo partecipando a regolari concorsi.

L'osservazione è confermata dal provvedimento del marzo 1969.

Nella fattispecie è irrilevante determinare quali siano in pratica le mansioni del ricorrente, mentre molto più importanti sono i compiti che gli sono stati affidati dalla competente autorità che ha il potere di nomina.

Solo un atto di quest'autorità potrebbe ora costituire un fatto nuovo.

Anche a questo proposito gli argomenti invocati sono poco consistenti: praticamente il ricorrente ripete quanto aveva già affermato circa la situazione degli anni passati (cioè egli aveva svolto incarichi precedentemente affidati ad un dipendente di grado B3 che aveva lasciato il posto).

In sostanza si ha l'impressione che il ricorrente tende a sconfinare dai limiti della sua competenza e soppravvaluta le sue capacità.

In conclusione il ricorrente avrebbe già dovuto impugnare in precedenza gli atti relativi al suo inquadramento ed ora la giurisprudenza impedisce che, in assenza di fatti nuovi, egli possa perseguire il suo scopo.

3. Propongo quindi di dichiarare irricevibile il ricorso e di porre le spese a carico del ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0017 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2 DICEMBRE 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] l'11 settembre 1958 ed il suo rapporto di lavoro era inizialmente disciplinato dalla legge belga. Il 1 o marzo 1959, in qualità di segretario amministrativo, egli entrava nel novero dei dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] a statuto speciale. Chiedeva il trasferimento in Italia e il 31 luglio 1961 veniva trasferito al Centro di Ispra presso il quale lavora tuttora. Dopo l'entrata in vigore dello statuto del personale delle Comunità europee, il [OSCURATO:PERSONA] veniva inquadrato come segretario amministrativo principale nel grado C1/1 con effetto dal 1 o gennaio 1962. La decisione di nomina dovrebbe risalire al 20 febbraio 1963 e pare che il ricorrente ne venisse informato il 28 febbraio 1963. Il documento ufficiale di nomina però è datato 16 luglio 1963 e la notifica all'interessato è stata fatta lo stesso giorno. Il ricorrente lavora nell'ufficio approvvigionamento del Centro nucleare e dal rapporto del 1962 si desume che egli è «adjoint responsable de la section douanière». In seguito veniva trasferito all'ufficio inventari della Sezione approvvigionamento (grado C1/2) e nei rapporti degli anni successivi egli risulta «responsabile dell'esecuzione del lavoro inventario». Nel 1965 alla descrizione delle mansioni veniva aggiunto «statistique des biens du CCR». Nei rapporti del 1967 e del 1969 si specifica che il ricorrente era incaricato della «Codification pour le bureau locai des inventaires de tout le matériel commandé pour l'établissement. Détermination du caractère d'inventoriabilité et vérification de la conformité de la commande du matériel livré à l'établissement». Il ricorrente non si è mai ritenuto soddisfatto del suo inquadramento e il 28 febbraio 1963 presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto del personale. Il 5 luglio 1963 inviava una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento al precedente reclamo. Il 19 settembre 1963 il direttore generale dell'Amministrazione respingeva il reclamo, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ravvisava alcuna divergenza tra le funzioni svolte dall'interessato ed il suo inquadramento. Un secondo reclamo amministrativo veniva indirizzato al direttore del Centro di Ispra il 28 aprile 1966, ma veniva respinto con lettera 25 maggio 1966. Il 28 gennaio 1969 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al direttore del Centro di ricerche di modificare il suo inquadramento, domanda respinta il 25 marzo 1969 con lettera esponente i motivi del provvedimento. L'8 dicembre 1970 il [OSCURATO:PERSONA] presentava un nuovo reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo che — in considerazione delle sue funzioni — dal 1 o gennaio 1963 egli doveva essere inquadrato nella carriera B3/B2 e gli spettavano di conseguenza gli arretrati di stipendio. A questo reclamo la [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva e il 13 aprile 1971 il [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di giustizia. Il ricorso non contiene precise conclusioni, ma dalla sua impostazione si comprende che il ricorrente vuole ottenere la modifica del suo inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. All'udienza del 10 novembre il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo della ricevibilità, quindi anche le mie conclusioni si limiteranno a questo punto. 1. Il termine d'impugnazione è stato osservato, in quanto dopo il ricevimento dell'ultimo reclamo (15 dicembre 1970) la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata ed il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il silenziorifiuto il 13 aprile 1971. 2. L'irricevibilità però deriverebbe da un fatto diverso: la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'inquadramento del dipendente risale al 1963, anno in cui egli fu nominato in ruolo. Il primo reclamo è però stato presentato il 28 febbraio 1963 e il 5 luglio 1963 è stata presentata una richiesta in cui s'invoca questo ricorso. Il 19 settembre 1963 è stato preso un esplicito provvedimento negativo, che confermava la primitiva decisione d'inquadramento, che il ricorrente non ha impugnato. Analogamente l'interessato non ha impugnato la reiezione del suo ricorso mirante a far modificare l'inquadramento (provvedimento 25 maggio 1966) e nemmeno ha promosso l'azione allorché, con decisione 25 marzo 1969, si respingeva la sua domanda di modifica dell'inquadramento. Tenuto conto di quanto è accaduto, il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del dicembre 1970 costituisce un semplice atto di conferma che non può far rivivere il diritto d'impugnazione ormai estinto. La giurisprudenza ha ripetutamente sancito che, se non viene impugnato tempestivamente un atto lesivo oppure se ad un atto di opposizione viene opposto un silenzio-rifiuto oppure un rifiuto esplicito, non è consentito impugnare l'atto lesivo con un ricorso e sottoporre alla Corte le questioni dopo la scadenza del termine processuale rigidamente stabilito. Bisogna ammettere che nella fattispecie l'Amministrazione aveva reagito in modo esplicito alla richiesta di modifica dell'inquadramento (decisione 16 luglio 1963, risposta 19 settembre 1963 al reclamo e reiezione del reclamo in data 25 maggio 1966). Aggiungasi la decisione del 1969 con la quale si rispondeva ad una domanda del 28 gennaio 1969 e non già ad un ricorso amministrativo diretto all'autorità che ha il potere di nomina. Infatti quest'organo aveva emanato un provvedimento motivato il 25 marzo 1969 dopo aver attentamente esaminato la situazione del ricorrente, quindi è indubbio che l'atto fosse impugnabile. Il ricorso con cui si chiede la modifica dell'inquadramento potrebbe venire accolto solo se fossero sopravvenuti fatti nuovi durante la decorrenza del termine d'impugnazione nei confronti del summenzionato provvedimento, e fatti tali da giustificare un riesame del caso. [OSCURATO:PERSONA] nel suo reclamo amministrativo alla [OSCURATO:PERSONA], del dicembre 1970, e nelle memorie presentate alla Corte, ha affermato che il suo superiore attuale ha ripetutamente chiesto alla direzione del Centro di modificare l'inquadramento che egli ritiene erroneo. La direzione ha fatto alcune promesse; il ricorrente, da svariati mesi, svolge le funzioni del capo del servizio inventario, lavoro che corrisponde ad un inquadramento B1. Per di più, al [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto addirittura un dipendente di grado B2. Osservo anzitutto che ci è nota soltanto l'osservazione del superiore gerarchico apposta in margine alla domanda del 28 gennaio 1969: «L'attività svolta corrisponde a quelle affidate normalmente ai dipendenti di grado B1». L'affermazione è stata tenuta nel debito conto nell'emanazione della decisione del 25 marzo 1969 e quindi non costituisce un fatto nuovo nel senso più sopra descritto. D'altro canto tale osservazione non giustificherebbe da sola una modifica dell'inquadramento dell'interessato, giacché rappresenta solo il parere di un terzo su un problema diversamente risolto dall'autorità competente. Per il resto gli argomenti svolti mi paiono piuttosto inconsistenti, specie per quanto riguarda le promesse della direzione di modificare l'inquadramento. Anche le osservazioni del superiore gerarchico non devono essere intese in questo senso, come pure non possono trarre in inganno alcuni accenni contenuti nei rapporti del 1963 e del 1969, dai quali si potrebbe desumere che la preparazione e le capacità del ricorrente implicherebbero che gli fossero affidati compiti più delicati; si rileva però anche che il ricorrente poteva migliorare la sua situazione solo partecipando a regolari concorsi. L'osservazione è confermata dal provvedimento del marzo 1969. Nella fattispecie è irrilevante determinare quali siano in pratica le mansioni del ricorrente, mentre molto più importanti sono i compiti che gli sono stati affidati dalla competente autorità che ha il potere di nomina. Solo un atto di quest'autorità potrebbe ora costituire un fatto nuovo. Anche a questo proposito gli argomenti invocati sono poco consistenti: praticamente il ricorrente ripete quanto aveva già affermato circa la situazione degli anni passati (cioè egli aveva svolto incarichi precedentemente affidati ad un dipendente di grado B3 che aveva lasciato il posto). In sostanza si ha l'impressione che il ricorrente tende a sconfinare dai limiti della sua competenza e soppravvaluta le sue capacità. In conclusione il ricorrente avrebbe già dovuto impugnare in precedenza gli atti relativi al suo inquadramento ed ora la giurisprudenza impedisce che, in assenza di fatti nuovi, egli possa perseguire il suo scopo. 3. Propongo quindi di dichiarare irricevibile il ricorso e di porre le spese a carico del ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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