CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 1973
Cassazione n. 08678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso, con condanna ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22/09/2025 la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 27/11/2018 dalla Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12/04/2012 dal tribunale di Livorno, irrevocabile in data 24/09/2020, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 10 mesi sei di reclusione ed euro 2200,00 di multa per i reati di concorso in rapina aggravata a un furgone portavalori e di detenzione porto di armi comuni da sparo. 2. Il ricorrente, assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso avverso tale ordinanza chiedendo di annullare, con o senza rinvio, l'impugnata ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, pà.r violazione di legge e difetto di motivazione ex art 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione della legge processuale ed in particolare degli articoli 630 lett. c) e 634 cod. proc. pen. nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà dell'iter motivazionale in riferimento alla ritenuta carenza dei presupposti formali e sostanziali per ritenere nuova prova la consulenza tecnica prodotta in materia di associabilità di un dispositivo telefonico asseritamente in uso al condannato ad una determinata SIM e alla valutazione di ammissibilità dell'istanza operata nella fase rescindente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché in parte aspecifico e nel complesso manifestamente infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p. quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative ma sempre che esse siano tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 28724 del 14/07/2021, rv. 281740-01). Il ricorrente non indica quale risultato sia oggi raggiungibile, a differenza di quanto avveniva in passato con le metodiche all'epoca disponibili, e come esso possa in concreto condurre a diversi esiti circa la (affermata nella sentenza irrevocabile) disponibilità di un determinato telefono cellulare e di una determinata utenza da parte del condannato. Sotto tale profilo il ricorso appare pertanto generico. 3. Quanto alla valutazione operata, la Corte di appello, contrariamente a quanto sostiene la difesa, ha correttamente assolto il compito di vagliare la ammissibilità della istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Nell'assolvere a tale compito la Corte di Appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, come pure riportato nella decisione, "è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito". Il giudice della revisione, nel corso della fase preliminare di ammissibilità della richiesta, ha il compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove nuove, considerate anche alla luce di quelle preesistenti, di ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (cfr., Cass. Pen., 5, 7.3.2014 n. 15.403, Molinari). La Corte di appello ha esaminato la consulenza di parte prodotta, svolta senza contraddittorio da un professionista nominato dalla difesa, che si è svolta su dati tecnici alcuni dei quali già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio di merito sia in primo grado sia in sede di appello e si è conclusa senza fornire dati oggettivi idonei a incidere sul quadro probatorio di insieme della base della condanna, ma formulando una serie di dubbi solo su aspetti tecnici e procedimentali dell'attività svolta nel corso del giudizio; non sono emersi in altri termini elementi o dati tecnici nuovi per effetto di accertamenti significativi prodotti da metodologie, frutto del progresso scientifico, che prima non fossero altrimenti acquisibili e valutabili tali da incidere sulle conclusioni del giudizio di primo e secondo grado. La stessa consulenza conclude in termini dubitativi, affermando che 'lascia perplessità ed incertezza' l'associazione di utilizzo del dispositivo in uso al [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze indicate. 4. Deve inoltre essere sottolineato come, in sede di ricorso ex art. 625 cod. proc. pen., -presentato avverso la decisione di inammissibilità della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza Corte di appello di Firenze del 27 novembre 2018 di conferma della condanna per i reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], della quale si chiede revisione-, questa Corte, con sentenza Sez VI n. sez.199/2021 del 19/05/2021, ha valutato come, in relazione al tema della individuazione di [OSCURATO:PERSONA], l'analisi delle motivazioni del tribunale rappresenti una evidente e consapevole conferma della correttezza della decisione della Corte di appello, che aveva ben effettuato la valutazione unitaria del complesso degli elementi, congruamente valorizzando il riconoscimento fotografico effettuato dal teste Bernardini, circa l'autore del furto della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai rapinatori, i tabulati telefonici che attestavano che il numero 3396932124 era riferibile al ricorrente, il traffico telefonico delle cinque schede riferibili agli imputati, tutti presenti nel luogo, all'ora della rapina. Appare evidente che quindi la consulenza tecnica prodotta non costituisca nuova prova rilevante nel giudizio di revisione sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale. 5. Il ricorso, in base alle motivazioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore