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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12604/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] palermitana ha invero rilevato che il ricorrente aveva falsamente dichiarato di non essere stato condannato per alcuno dei reati ostativi alla concessione del beneficio, quando, invece, aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, rilevando quindi la configurabilità del reato contestato, consistente appunto nelle falsità o omissioni nelle dichiarazioni riportate nella istanza di ammissione al beneficio.

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente lamenta che "verrebbe affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di una presunzione iuris tantum del superamento del reddito massimo previsto ai limiti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato inserita nella norma di cui all'art. 76 DpR 115/2002 che appunto prevede la detta presunzione nel comma 4 bis" senza minimamente confrontarsi con quanto rilevato dalla Corte territoriale.

Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore D E P S I T A, T A [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] palermitana ha invero rilevato che il ricorrente aveva falsamente dichiarato di non essere stato condannato per alcuno dei reati ostativi alla concessione del beneficio, quando, invece, aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, rilevando quindi la configurabilità del reato contestato, consistente appunto nelle falsità o omissioni nelle dichiarazioni riportate nella istanza di ammissione al beneficio. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente lamenta che "verrebbe affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di una presunzione iuris tantum del superamento del reddito massimo previsto ai limiti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato inserita nella norma di cui all'art. 76 DpR 115/2002 che appunto prevede la detta presunzione nel comma 4 bis" senza minimamente confrontarsi con quanto rilevato dalla Corte territoriale. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore D E P S I T A, T A [OSCURATO:PERSONA] ente
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