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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 24385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Parma con provvedimento del 2 dicembre 2020, depositato il 15 gennaio 2021, ha rigettato l'opposizione a decreto di condanna per guida in stato di ebbrezza alcoolica emesso il 13 maggio 2020 ed in pari data depositato, con richiesta di restituzione nel termine, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così, testualmente ed integralmente, motivando: «V. si rigetta non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p. tenuto conto anche che la richiesta è stata avanzata oltre il termine stabilito a pena di decadenza ex art. 175 comma 1 c.p.p. da quello in cui l'imputato è venuto a conoscenza (il 13/11/2020) della esecutività del decreto penale.

Si comunichi».

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento impugnato Achraf tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali, ripercorse le ragioni a fondamento della richiesta di restituzione nel termine, denunzia violazione di legge: a) sotto un primo profilo (art. 175 cod. proc. pen.) lamentando l'assoluta carenza di motivazione, essendosi il Decidente limitato a prendere atto della tardività della richiesta di restituzione nel termine, senza però prendere in considerazione, pur essendovi tenuto, le ragioni a fondamento della stessa; b) sotto un ulteriore profilo (art. 175, commi 1, 2 e 2-bis cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente applicato alla richiesta, avanzata undici giorni (il 24 novembre 2020) dopo l'avvenuta conoscenza da parte dell'interessato dell'atto (il 13 novembre 2020), il termine di dieci giorni di cui al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. perì, anziché quello di trenta giorni di cui al comma 2-bis della medesima disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta per la ritenuta insussistenza, non ulteriormente argomentata, dei presupposti e per la intempestività della stessa.

L'affermazione non tiene conto della previsione dell'art. 175 cod. proc. pen., novellato, da ultimo, dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 (recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"), in vigore dal 17 maggio 2014.

Trascura il decidente il consolidato principio di diritto secondo cui «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nei termine per l'opposizione» (Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Pv. 268855; in termini, Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427).

In conseguenza, l'ordinanza impugnata merita annullamento, essendosi limitata alla verifica della ritualità formale del titolo, in chiara dissonanza rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 e 2-bis del novellato art. 175 cod. proc. pen.: «L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo . che vi abbia volontariamente rinunciato»; e «La richiesta [...] è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento».

In particolare, il giudice di merito, pur essendovi tenuto, non ha vagliato l'istanza nella misura in cui ia stessa assume essere stato l'imputato impossibilitato alla conoscenza de; decreto penale, affidando la relativa risposta alla assertiva affermazione, già riferita, che sarebbero «non [...] sussistenti i presupposti di cui all'art. 175 c.p.o. tenuto conto anche che la richiesta è stata - avanzata oltre il termine stabilito a pena di decadenza ex art. 175 comma 1 c.p.p. da quello in cui l'imputato è venuto a conoscenza [...] della esecutività». 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Parma, che si atterrà al richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Parma con provvedimento del 2 dicembre 2020, depositato il 15 gennaio 2021, ha rigettato l'opposizione a decreto di condanna per guida in stato di ebbrezza alcoolica emesso il 13 maggio 2020 ed in pari data depositato, con richiesta di restituzione nel termine, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così, testualmente ed integralmente, motivando: «V. si rigetta non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p. tenuto conto anche che la richiesta è stata avanzata oltre il termine stabilito a pena di decadenza ex art. 175 comma 1 c.p.p. da quello in cui l'imputato è venuto a conoscenza (il 13/11/2020) della esecutività del decreto penale. Si comunichi». 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento impugnato Achraf tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali, ripercorse le ragioni a fondamento della richiesta di restituzione nel termine, denunzia violazione di legge: a) sotto un primo profilo (art. 175 cod. proc. pen.) lamentando l'assoluta carenza di motivazione, essendosi il Decidente limitato a prendere atto della tardività della richiesta di restituzione nel termine, senza però prendere in considerazione, pur essendovi tenuto, le ragioni a fondamento della stessa; b) sotto un ulteriore profilo (art. 175, commi 1, 2 e 2-bis cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente applicato alla richiesta, avanzata undici giorni (il 24 novembre 2020) dopo l'avvenuta conoscenza da parte dell'interessato dell'atto (il 13 novembre 2020), il termine di dieci giorni di cui al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. perì, anziché quello di trenta giorni di cui al comma 2-bis della medesima disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha rigettato la richiesta per la ritenuta insussistenza, non ulteriormente argomentata, dei presupposti e per la intempestività della stessa. L'affermazione non tiene conto della previsione dell'art. 175 cod. proc. pen., novellato, da ultimo, dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 (recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"), in vigore dal 17 maggio 2014. Trascura il decidente il consolidato principio di diritto secondo cui «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nei termine per l'opposizione» (Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Pv. 268855; in termini, Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427). In conseguenza, l'ordinanza impugnata merita annullamento, essendosi limitata alla verifica della ritualità formale del titolo, in chiara dissonanza rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 e 2-bis del novellato art. 175 cod. proc. pen.: «L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo . che vi abbia volontariamente rinunciato»; e «La richiesta [...] è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento». In particolare, il giudice di merito, pur essendovi tenuto, non ha vagliato l'istanza nella misura in cui ia stessa assume essere stato l'imputato impossibilitato alla conoscenza de; decreto penale, affidando la relativa risposta alla assertiva affermazione, già riferita, che sarebbero «non [...] sussistenti i presupposti di cui all'art. 175 c.p.o. tenuto conto anche che la richiesta è stata - avanzata oltre il termine stabilito a pena di decadenza ex art. 175 comma 1 c.p.p. da quello in cui l'imputato è venuto a conoscenza [...] della esecutività». 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Parma, che si atterrà al richiamato principio di diritto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazion
Decreto Cassazione n. 24385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris