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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40040/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n11, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, sostenendosi la specificità dei motivi d'appello.

2. Il ricorso è inammissibile.

Correttamente la Corte d'appello ha rilevato come quel gravame si fosse limitato alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, tuttavia puramente congetturale, poiché non sostenuta dall'allegazione di specifiche emergenze processuali e da un confronto critico puntuale con gli argomenti del primo giudice.

Con il presente ricorso, la difesa si limita a rivendicare la specificità dei motivi d'appello, senza tuttavia colmare le lacune rilevate dai giudici d'appello, in punto di concretezza dell'ipotesi alternativa e di sostegno probatorio della stessa.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n11, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, sostenendosi la specificità dei motivi d'appello. 2. Il ricorso è inammissibile. Correttamente la Corte d'appello ha rilevato come quel gravame si fosse limitato alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, tuttavia puramente congetturale, poiché non sostenuta dall'allegazione di specifiche emergenze processuali e da un confronto critico puntuale con gli argomenti del primo giudice. Con il presente ricorso, la difesa si limita a rivendicare la specificità dei motivi d'appello, senza tuttavia colmare le lacune rilevate dai giudici d'appello, in punto di concretezza dell'ipotesi alternativa e di sostegno probatorio della stessa. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb
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