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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10895/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 7 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina del 18 giugno 2024, in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, sottolineando che l'imputato ha effettuato una sosta momentanea sul luogo del sinistro, dal quale si allontanò dopo aver constatato che la persona offesa non avesse riportato alcuna ferita; luogo sul quale è poi ritornato pochi minuti dopo, così consentendo la propria identificazione; ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati e con consolidati principi di diritto: la Corte, infatti, ha osservato - richiamando le conformi valutazioni del Tribunale - che il ricorrente, dopo una sosta momentanea, si allontanò dal luogo del sinistro che aveva causato, prima che la persona offesa scendesse dal veicolo, e che la sua identificazione fu possibile solo grazie alla testimonianza di alcune persone presenti, che annotarono la targa grazie alla quale i carabinieri risalirono alla proprietaria del veicolo e, successivamente, al suo utilizzatore (pp. 3 e 5 sentenza impugnata); considerato, quindi, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente in alcun modo, neppure ai fini della sua identificazione (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284807 - 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01), in quanto per la consumazione di tale reato è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al comportamento del soggetto agente, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 30806 del 05/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294 - 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374 - 01; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01); rilevato che l'affermazione di responsabilità è inoltre coerente con il principio secondo cui il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 cod.

Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, Morelli, Rv. 285676 - 01; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Balboni, Rv. 261945 - 01). rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione, la biografia penale e la gravità della condotta, anche successiva al fatto: pp. 5 e 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 7 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina del 18 giugno 2024, in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, sottolineando che l'imputato ha effettuato una sosta momentanea sul luogo del sinistro, dal quale si allontanò dopo aver constatato che la persona offesa non avesse riportato alcuna ferita; luogo sul quale è poi ritornato pochi minuti dopo, così consentendo la propria identificazione; ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati e con consolidati principi di diritto: la Corte, infatti, ha osservato - richiamando le conformi valutazioni del Tribunale - che il ricorrente, dopo una sosta momentanea, si allontanò dal luogo del sinistro che aveva causato, prima che la persona offesa scendesse dal veicolo, e che la sua identificazione fu possibile solo grazie alla testimonianza di alcune persone presenti, che annotarono la targa grazie alla quale i carabinieri risalirono alla proprietaria del veicolo e, successivamente, al suo utilizzatore (pp. 3 e 5 sentenza impugnata); considerato, quindi, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente in alcun modo, neppure ai fini della sua identificazione (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284807 - 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01), in quanto per la consumazione di tale reato è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al comportamento del soggetto agente, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 30806 del 05/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294 - 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374 - 01; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01); rilevato che l'affermazione di responsabilità è inoltre coerente con il principio secondo cui il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, Morelli, Rv. 285676 - 01; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Balboni, Rv. 261945 - 01). rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione, la biografia penale e la gravità della condotta, anche successiva al fatto: pp. 5 e 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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