CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2000
Cassazione n. 16236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/2000 -••",_'-'..;(\; avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. L di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Cei‘ frt 4:(,914P• udito ilMifensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 16.11.2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento impugnato, per difetto di gravità indiziaria, con riferimento al reato di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, confermando, quanto ai restanti addebiti in contestazione - relativi a una serie di furti aggravati (di cui ai capi da 1 a 62) e al delitto di autoriciclaggio ex. art. 648 ter 1 cod. pen. (di cui al capo n. 64) - l'ordinanza del 22.10.2021, emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale della medesima città, applicativa nei confronti della predetta della misura cautelare degli arresti domiciliari (nonché del sequestro preventivo di due autovetture stabilmente destinate alla commissione delle condotte criminose e intestate alla Baciu). In particolare, condividendo la valutazione espressa dal primo giudice della cautela, il Tribunale ha ritenuto in ogni caso persistente il concreto e attuale pericolo di recidiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] derivante dalle caratteristiche e modalità esecutive dei furti in contestazione, tutti ai danni di supermercati - peraltro ammessi dall'indagata - sia sotto l'aspetto quantitativo, dato l'elevatissimo numero e la ravvicinatissima successione temporale degli stessi, sia sotto l'aspetto qualitativo della serialità, ritenuta indicativa di non comune abilità e destrezza. 2.Avverso la predetta ordinanza, ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagata, prospettando due motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 163, comma 3, cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto ai criteri di scelta della misura cautelare imposta, specificamente in riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari da tutelare nel caso concreto e alla prognosi dell'entità della pena prevedibilmente irrogabile nel giudizio di cognizione, tenuto conto del limite di pena entro il quale può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale qualora il reato sia commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) del codice di rito e la mancanza della motivazione ex. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al requisito dell'attualità del pericolo medesimo, in quanto il provvedimento impugnato non si confronta con il dato relativo all'esclusione della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo, che comporta conseguenti ripercussioni sul giudizio valutativo in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza specifica. Si contesta al Tribunale di aver confermato, con un percorso argomentativo illogico e fallace, la misura cautelare degli arresti domíciliari ritenendo sussistente un attuale pericolo di reiterazione del reato nonostante l'esclusione della gravità indiziaria quanto al reato associativo in contestazione. Il Tribunale non dà conto delle ripercussioni di tale esclusione quanto alla sussistenza del periculum di recidiva, ma si limita all'esame delle esigenze cautelari, senza intrecciare i due presupposti di applicabilità della cautela. In particolare, si evidenzia come, in realtà, escludendo la gravità indiziaria in ordine al reato associativo residuava la sola esistenza di un rapporto di collaborazione illecita tra i coindagati, sicchè il giudicante, dì fatto, annullando la valenza criminogena dello schema in forza del quale i beni alimentari asportati dai supermercati erano destinati alla successiva rivendita per il tramite del coindagato venditore ambulante Chiarolini, ridimensionava, di conseguenza, la gravità attribuita ai furti commessi. 3. Il ricorso, stante la tardività della richiesta di discussione orale avanzata dal ricorrente, è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la carenza motivazionale in merito al possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma il tribunale, in effetti, sia pure non soffermandosi specificamente sul punto, ha comunque evidenziato come nel caso di specie la gravità indiziaria inerisse a numerosissimi, pluriaggravati, furti, commessi ai danni di supermercati, di generi alimentari (in particolare grana padano, parmigiano reggiano, scatole di tonno e cioccolata) per quantitativi consistenti - che venivano poi in parte dirottati al rivenditore Chiarolini e in parte in Romania. Tali reati comportano, dice il Tribunale, 'la sussistenza di un pregnante ed attuale pericolo di recidiva' vista la commissione di ben 62 furti (di cui molti commessi nell'arco di una giornata), seriali, e commessi con non comune abitualità e destrezza. D'altronde. la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010 Cc. (dep. 19/01/2011 ) Rv. 248866 - 01). Nello specifico, invero, il tribunale, ad indiretta conferma di quanto dal medesimo osservato in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva pur in assenza del reato associativo, e del profondo radicamento dell'indagata nella scelta illecita compiuta, ha posto in evidenza come la stessa, pur dopo periodi di allontanamento dall'Italia e di permanenza in Romania, non appena rientrata nel nostro paese, unitamente al correo, riprendesse a commettere con le medesime, ben rodate, modalità i furti in contestazione. Indi, ha concluso come fosse da ritenere <<evidentemente recessiva ogni valutazione in punto di giovane età ed incensuratezza della prevenuta, la cui azione illecita risulta connotata, nonostante tali dati formali, in termini nient'affatto occasionali, ingenui ed improvvisati, bensì pienamente consapevoli e "maturi" non solo sotto il profilo della materiale esecuzione dei furti ma anche sotto quello, al primo correlato e conseguenziale, della capacità di reperire canali di smercio per la refurtiva tali da rendere ancora più economicamente vantaggiosa la propria attività». Quindi il tribunale afferma che deve ritenersi tuttora necessario il mantenimento di un presidio cautelare, correttamente individuato in quello domiciliare dal g.i.p., apparendo prioritario l'imporre un limite a quella libertà di azione e di movimento che l'indagata ha dimostrato di sapere tanto abilmente sfruttare in termini illeciti, anche alla luce degli stabili contatti con la Romania di cui gode, e che per contro misure meno contenitive affidate all'autodisciplina individuale non appaiono allo stato in grado di assicurare efficacemente il pericolo di recidivanza. E' solo il caso di ricordare, infine, che l'eventuale scelta di definire il procedimento mediante un rito speciale, con conseguente diminuzione della pena irroganda, nel caso di specie astrattamente ipotizzata, non costituisce, peraltro, oggetto di valutazione nell'ambito del giudizio prognostico inerente alla possibile fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. al riguardo Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 - 01 che ha affermato che in tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari personali, la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 27 5, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali astrattamente richiedibili dall'imputato, in assenza di elementi che consentono di ritenere concretamente prevedibile l'accesso a tali forme alternative di definizione del procedimento e nel caso di specie, peraltro, la confessione non sembra essere stata del tutto piena); in ogni caso il ragionamento svolto, che ha considerato anche la concedibilità delle attenuanti generiche al fine di giustificarsi una prognosi favorevole in termini di pena irrogabile non superiore a quella per la quale sarebbe concedibile la sospensione condizionale della pena, appare, francamente, essersi spinto un po' oltre quelle che sono le previsioni del giudice cautelare, dipendendo il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche da variabili non del tutto preventivabili anticipatamente. 5.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] r estensore Il Presidente >- [OSCURATO:PERSONA] sa Grazia