CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 01514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 29 marzo 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di tentata rapina impropria in concorso, di cui agli artt. 56, 110 e 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale, con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con il supporto di corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, non ha ritenuto di riconoscere la speciale tenuità del danno, atteso il valore del bene oggetto del tentativo di sottrazione, cui occorre riferirsi anche in caso di reato tentato, pari a 168,80 C, tale di per sé da escludere quell'entità minimale che consente di considerare il danno lieve, a prescindere dalla capacità reddituale della p. o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.