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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30164/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 3/10/2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, e condannata alla pena dilanni e 8 mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il vizio di motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto dalla norma, che non sarebbe stato adeguatamente riscontrato.

2.1. Rilevato che questa Corte ha già affermato che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 in esame, disposta ex art. 1, comma 318,

I. 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla

I. 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (tra le altre, Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964).

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - non contestato il profilo oggettivo del reato - il dolo doveva essere ricavato dalla reiterazione delle domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza e dall'arco temporale pluriennale di tenuta del conto corrente sul quale erano state accreditate le vincite al gioco, il cui ammontare aveva determinato il venir meno delle condizioni per poter accedere al beneficio. •

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 IVonsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 3/10/2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, e condannata alla pena dilanni e 8 mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il vizio di motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto dalla norma, che non sarebbe stato adeguatamente riscontrato. 2.1. Rilevato che questa Corte ha già affermato che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 in esame, disposta ex art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla I. 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (tra le altre, Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964). 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - non contestato il profilo oggettivo del reato - il dolo doveva essere ricavato dalla reiterazione delle domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza e dall'arco temporale pluriennale di tenuta del conto corrente sul quale erano state accreditate le vincite al gioco, il cui ammontare aveva determinato il venir meno delle condizioni per poter accedere al beneficio. • 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 IVonsigli
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