CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 337 e 582- 585 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 8 e 9 sulla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione delle sostanze rinvenute, incompatibili con la esclusiva destinazione ad uso personale e con le condizioni di reddito dell'imputato, e della compatibilità delle lesioni subite dai pubblici ufficiali con la dinamica descritta dagli operanti); considerato che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (pag. 9); rilevato che anche il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 9, ove si sottolinea l'assenza di elementi positivi, tali non essendo né la scelta del rito né l'assenza di violazioni nel corso della sottoposizione a misura cautelare, trattandosi di comportamento dovuto); ritenuto, inoltre, che il beneficio della sospensione condizionale della pena è escluso ex lege per la pena inflitta, superiore al limite di cui all'art. 163 cod. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere 9tensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] idelbo O S I TATA ;,7,; cANCE1,1 ERIA 24